Articolo abrogato dal D.P.R. del 06/06/2001 n. 380. L’articolo 11 così recitava: “Art. 11. - Centri storici - 1. Al comma 7, lettera e), dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso".

2. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono soppresse le parole: "non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968".

2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

"8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori".”

Il D.P.R. del 06/06/2001 n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. del 06/06/2001 n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.

Dalla redazione