L. P. Trento 07/11/2005, n. 15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 07/11/2005, n. 15

Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
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Art. 1 - Politica provinciale della casa

1. La politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e di Rovereto, nonché dei comprensori, nel seguito di questa legge indicati come enti locali.

2. Sono riservati alla Provincia:

a) il riparto tra la Provincia e gli enti locali delle risorse del fondo provinciale casa ai sensi dell'articolo 8;

b) l'adozione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 11, fermo restando il potere regolamentare riconosciuto agli enti locali dal vigente ordinamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; per l'acquisizione del parere si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dalla lettera c);

c) la funzione di indirizzo e di coordinamento concernente, in particolare, la definizione di standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche nel rispetto di quelli definiti dallo Stato; la funzione di indirizzo e di coordinamento si svolge mediante atti di carattere generale adottati previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, ove costituita, e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; ove l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni, ovvero il parere non sia rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta,

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Art. 2 - Definizioni

1. Per i fini di questa legge si intende:

a) per "nucleo familiare": quello disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) ", compresi i genitori separati o divorziati, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4"N43;

b) per "canone sostenibile": la quota di capacità economica del nucleo familiare, calcolata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione, che può essere destinata al soddisfacimento del fabbisogno di alloggio, tenuto conto di tutti gli altri-bisogni;

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Art. 3 - Disciplina del contributo integrativo

N81

1. Il contributo integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è finalizzato a consentire il pagamento del canone di locazione ai nuclei familiari che abbiano una condizione economico-patrimoniale insufficiente. Il contributo è commisurato alla differenza tra il canone oggettivo e il canone sostenibile.

2. Nei limiti stabiliti da questa legge hanno titolo ad ottenere il contributo integrativo i nuclei familiari dei quali il richiedente sia residente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni e che abbiano il requisito previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), nonché una condizione economico-patrimoniale non superiore a quella stabilita dagli enti locali sulla base dei criteri indicati dal regolamento di esecuzione di questa legge. N82

2-bis. Per l'accesso al contributo integrativo sono richiesti, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 2, anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Questo comma non si applica per il mantenimento del beneficio. N83

3. Il contributo integrativo è concesso, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dall'intesa prevista dall'articolo 8 per ciascun ente competente, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 2-bis e:

a) che a

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Art. 4 - Modalità per il reperimento di alloggi da destinare alla politica della casa

1. Per attuare la politica provinciale della casa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, gli enti locali utilizzano:

a) gli alloggi di proprietà o comunque in disponibilità dell'ITEA s.p.a., stipulando la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 3, lettere c) e d);

b) gli alloggi costruiti dall'ITEA s.p.a. sulla base di accordi di programma "con" N1 gli enti locali e i comuni proprietari di aree, secondo quanto previsto dal comma 3;

c) gli alloggi costruiti dalle imprese sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo quanto previsto dal comma 5;

c-bis) gli alloggi realizzati dalle imprese secondo quanto previsto dal comma 5-bis; N32

c-ter) gli alloggi messi a disposizione dai proprietari di immobili "secondo quanto previsto dai commi 5-ter e 5-ter 1"N42; N32

c-quater) gli alloggi realizzati dai soggetti previsti dall'articolo 4-bis; N32

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Art. 4-bis - Promozione della costituzione di un fondo immobiliare per lo sviluppo dell’edilizia residenziale

N13 1. Nel rispetto di quest’articolo la Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, promuove "il progetto per" N29 la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, quali strumenti per concorrere all’attuazione della politica provinciale della casa mediante la realizzazione di alloggi da destinare alle finalità indicate nell’articolo 1. I fondi possono essere costituiti anche per le finalità previste dal piano nazionale di edilizia abitativa previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La gestione dei fondi può essere affidata tramite procedure di evidenza pubblica o, nel rispetto del vigente ordinamento, a società a partecipazione pubblica specializzate nella gestione del risparmio, comprese quelle costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale reg

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Art. 5 - Locazione degli alloggi

1. Gli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera d), sono locati da ITEA s.p.a., dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, comma 5-bis, e 4-bis ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto da questa legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali medesimi; le predette graduatorie sono distinte con riguardo alle tipologie di nuclei familiari previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c) e, rispettivamente, d). Il regolamento di esecuzione prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici in relazione al numero degli anni di residenza del nucleo familiare nel territorio del comune o della comunità in cui è situato l'alloggio nonché nel territorio della provincia. La Giunta provinciale, con deliberazione, può prevedere la formazione di graduatorie separate per la locazione di alloggi a giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio, a nubendi, a nuclei familiari con almeno un figlio minorenne a carico o a genitori legalmente separati, nonché per la locazione di alloggi con finalità di cohousing; la predetta deliberazione stabilisce te modalità e i criteri di formazione delle graduatorie e può individuare requisiti e condizioni di accesso agli alloggi ulteriori rispetto a quelli previsti da questa legge. I contratti sono rinnovabili alle condizioni di cui al comma 3, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6. N46

1-bis. L'ordine delle graduatorie può essere derogato quando:

a) il comune ha ceduto a titolo gratuito l'area o l'immobile nei quali sono realizzati gli alloggi offerti in locazione; in questo caso l'ente locale propone in via prioritaria gli alloggi ai nuclei familiari presenti in graduatoria aventi la residenza nel comune al momento della presentazione della domanda;

b) gli alloggi sono offerti in locazione ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d); in questo caso i soggetti previsti dall'articolo 4, commi 5, 5-bis e 5-t

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Art. 6 - Disciplina dei canoni di locazione

1. I canoni per gli alloggi previsti dal comma 1 dell'articolo 5 sono stabiliti nell'ambito della convenzione con gli enti locali tenendo conto:

a) del valore dell'immobile per gli alloggi destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), nel rispetto degli indicatori stabiliti "con deliberazione della Giunta provinciale";N5

b) del canone di mercato a metro quadro, ridotto nella misura del 30 per cento per gli alloggi destinati ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, lettera d), o, in alternativa, applicando i valori del canone concordato come definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dall'accordo territoriale per i comuni della provincia vigente alla data di stipulazione dei contratti di locazione. Il canone di mercato a metro quadro è determinato con riferimento ai dati medi desumibili dalle più diffuse pubblicazioni in materia immobiliare e ai risultati di specifiche indagini di mercato. N37

2. "Il regolamento d'esecuzione disciplina le modalit

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Art. 6-bis - Tutela dei soggetti deboli

N97

1. I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, compresi quelli assegnati in base agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), o di contratti di locazione stipulat

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Art. 6-bis 1 - Carta dell'inquilino

N64

1. A ogni nucleo familiare occupante un alloggio in proprietà o in gestione di ITEA s.p.a. è attribuita la carta dell'inquilino, riportante un credito espresso da un punteggio pari a trenta punti.

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Art. 6-ter - Alloggi dei comuni e delle IPAB destinati ad edilizia abitativa pubblica

N7

1. Gli enti locali autorizzano i comuni e le IPAB o le aziende pubbliche per i servizi alla persona, proprietari di alloggi soggetti a vincolo di destinazione ai sensi delle leggi provincia

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Art. 7 - Costituzione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni

1. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), disciplinato dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), è trasformato nell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.) e le relative azioni sono poste in capo alla Provincia. La trasformazione ha effetto dalla data di iscrizione di ITEA s.p.a. nel registro delle imprese.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare l'atto costitutivo e lo statuto della società e a procedere ad ogni altro adempimento necessario alla sua costituzione, nel rispetto della disciplina dettata dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

3. La Provincia, mediante ITEA s.p.a., opera in qualità di soggetto erogatore del servizio di edilizia sociale, in particolare, per le seguenti finalità:

a) la gestione del patrimonio abitativo di sua proprietà o comunque in sua disponibilità per la locazione di alloggi a nuclei familiari aventi titolo alle provvidenze previste dall'articolo 1;

b) il reperimento di ulteriori alloggi, per le finalità di cui alla lettera a); N6

c) il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità di questa legge, anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio;

d) il reperimento, sotto qualsiasi forma, di alloggi anche collettivi da destinare a utenti con esigenze di natura temporanea, a condizione che la gestione di quest'area di attività sia contabilmente separata e che non produca perd

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Art. 8 - Fondo provinciale casa

1. Per l'attuazione della politica provinciale della casa di cui all'articolo 1 è istituito il fondo provinciale casa.

2. Il fondo provinciale casa è alimentato da:

a) le somme a carico del bilancio provinciale, stabilite previa intesa acquisita in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie

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Art. 9 - Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. I provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007 mantengono la loro efficacia anche successivamente a tale data, secondo la disciplina prevista da quest'articolo. N1

2. A decorrere dalla data di trasformazione di ITEA in ITEA s.p.a. la società medesima subentra all'ITEA nei contratti stipulati a seguito dei provvedimenti di assegnazione previsti dal comma 1.

3. L'ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) superamento, da parte del nucleo familiare del soggetto assegnatario, del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza negli alloggi ai sensi dell'articolo 5, comma 3; "la revoca non è disposta se il superamento del limite è determinato dal beneficio conseguito per effetto della detrazione per gli alloggi sociali prevista dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ferma restando l'applicazione del canone di mercato;"N49

a-bis) acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della legge provinciale n. 21 del 1992 nel caso di immobili la cui disponibilità sia conseguita fino al 30 giugno 2007, ovvero di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) nel caso di immobili la cui disponibilità sia conseguita successivamente a detta data; N1

b) qualora cessi di far parte del nucleo familiare per qualsiasi motivo il soggetto assegnatario ovvero il medesimo soggetto abbandoni l'alloggio o trasferisca la residenza;

b-bis) condanna, anche non definitiva, o applicazione della pena su richiesta delle parti del soggetto assegnatario nei casi previsti dall'articolo 3-bis del decreto legge n. 93 del 2013; N60

b-ter) condanna definitiva dell'assegnatario o di uno dei componenti del nucleo familiare, successiva all'assegnazione dell'alloggio, per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non interiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale;N71

c) cessione dell'alloggio in tutto o in parte in sublocazione a terzi ", nonché "l'esaurimento del credito della carta dell'inquilino prevista dall'articolo 6-bis 1 o altre gravi violazioni delle condizioni contrattuali" N59";N1

d) N4 mancata collaborazione nella verifica delle condizioni economico-patrimoniali "anche a seguito dell'inserimento di uno o più componenti nel nucleo familiare

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Art. 10 - Fondi di garanzia a sostegno dell'accesso all'abitazione

1. La Provincia è autorizzata ad assegnare specifici finanziamenti ad associazioni e ad altri soggetti senza scopo di lucro da destinare alla costituzione o all'incremento di fondi di garanzia la cui creazione sia prevista dagli statuti dei predetti soggetti nel caso in cui tali fondi siano finalizzati a creare strumenti di garanzia per agevolare la stipulazione di contratti di locazione tra proprietari e soggetti c

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Art. 11 - Regolamento di esecuzione

1. Le norme di esecuzione di questa legge sono stabilite con regolamento da adottare, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; ove i predetti pareri non siano rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta il regolamento può essere comunque approvato.

2. Il primo regolamento di esecuzione di questa legge è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima secondo le procedure previste dal comma 1, su proposta non vincolante di un apposito comitato nominato dalla Giunta provinciale. Ove il comitato non formuli la proposta entro novanta giorni dalla data della sua costituzione la Giunta provinciale può prescindere da tale proposta.

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Art. 12 - Abrogazioni

1. A decorrere dalle date previste dal regolamento di esecuzione di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificata dall'articolo 5 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13:

a) il capo IV del titolo I;

b) il capo II del titolo II;

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Art. 12-bis - Misure straordinarie di localizzazione di alloggi

N8

1. Al fine di assicurare, per il triennio 2009-2011, misure urgenti e indifferibili di realizzazione del piano straordinario di intervento per l’incremento degli alloggi dell’ITEA s.p.a. previsto dall’articolo 4, comma 7, anche a fini anticongiunturali, la Giunta provinciale approva, anche per stralci territoriali, un programma triennale di attuazione del piano straordinario medesimo. Il programma individua su scala comprensoriale o di comunità, se la comunità è costituita, nonché su scala comunale il fabbisogno quantit

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Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il reddito al quale far riferimento è il reddito complessivo ai fini fiscali relativo al triennio anteriore all'anno di presentazione della domanda. Ai fini della determinazione del limite massimo, il reddito derivante da lavoro dipendente è ridotto del cinquanta per cento."

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Art. 13-bis - Cessione degli alloggi ITEA s.p.a. agli ex soci della Cooperativa servizio casa s.c.a.r.l.

N13

1. A conclusione del progetto straordinario predisposto ai sensi dell’articolo 85, comma 3, della legge provinciale n. 21 de

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Art. 14 - Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli 3, comma 9, 9, comma 9, e 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 21.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con legge finanziaria.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 85.10.210).

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