Articolo abrogato dall’art. 18, comma 3, della L.R. 22/12/2021, n. 37, così recitava:

Art. 28 - Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte del gestore dei seguenti requisiti:

a) conseguimento dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.»”.

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