N34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 18, comma 3, della L.R. 22/12/2021, n. 37, così recitava:

“Art. 19 - Definizione

1. Per gestore di rifugio alpino si intende chi, per professione, assicura l'esercizio e la custodia delle strutture ricettive di cui all'articolo 8, comma 1, della L.R. n. 11/1996.”

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