Articolo abrogato dall’art. 18, comma 3, della L.R. 22/12/2021, n. 37, così recitava:

“Art. 23 - Cancellazione dall'elenco professionale regionale

1. La cancellazione dall'elenco professionale di cui all'articolo 22 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;

b) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.”

Dalla redazione