Articolo abrogato dall’art. 18, comma 3, della L.R. 22/12/2021, n. 37, così recitava:

“Art. 27 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti le attività riservate alla figura professionale di gestore di rifugio alpino senza essere in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 21, comma 1, o senza essere iscritto nell'elenco professionale regionale di cui all'articolo 22, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.500.

2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della L. n. 689/1981.”

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