Comma introdotto dalla L.R. 05/12/2008 n.16 e successivamente abrogato dalla L.R. 30/11/2011 n.16. Il comma 1-bis dell’articolo 12 così recitava: “Nell’attribuzione dei punteggi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all’articolo 3, i bandi di assegnazione tengono conto del periodo di residenza in regione e in particolare sono assegnati almeno 0,5 punti per ogni anno, successivo a quelli previsti dall’articolo 18 ante, fino a un massimo di 15 anni anche non continuativi.”

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