Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 12/07/2011, n. 12
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Come stabilito con Circ. Ass. 04/05/2016, n. 86313/DRT e con l'art. 24, comma 4, della L.R. 17/05/2016, n. 8 tutti i riferimenti al D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, contenuti nella presente legge si intendono riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e dai relativi provvedimenti di attuazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 5.8.2011, n. 33
- L.R. 03/01/2012, n. 1
- L.R. 11/04/2012, n. 23
- L.R. 09/05/2012, n. 26
- L.R. 22/01/2013, n. 4
- L.R. 07/08/2013, n. 13
- L.R. 10/07/2015, n. 14
- L.R. 17/03/2016, n. 3
- Circ. Ass. R. 04/05/2016, n. 86313/DRT
- L.R. 17/05/2016, n. 8
- Sentenza C. Cost. 14/12/2016, n. 263
- L.R. 26/01/2017, n. 1
- L.R. 09/05/2017, n. 8
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TITOLO I - RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207. NORME IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO E DI LAVORI PUBBLICI |
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Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni |
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Art. 1 - Applicazione della normativa nazionale1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i rela |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) all’Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o |
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Art. 3 - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture1. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Autorità, opera nel territorio della Regi |
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Art. 4 - Istituzione del Dipartimento regionale tecnico1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico. 2. La tabella ‘A’ di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole ‘Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.’ sono aggiunte le parole ‘Dipartimento regionale tecnico.’ 3. Il Dipartimento regionale tecnico: a) effettua i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare: 1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale; 2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale; 3) verifica l’osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell’opera, e della verifica sismica; 4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione; b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale; c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all’articolo 5, comma 12; d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell’Amministrazione regionale; e) cura la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione |
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Art. 5 - Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, R per l’acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell’opera. 2. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, il rappresentante di un’amministrazione invitata risulti assente, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate. 3. Per i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal responsabile del procedimento. 4. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, vengono resi, quale che sia il livello di progettazione, dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata, con le modalità e le procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del p |
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Art. 6 - Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione |
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Art. 7 - Bandi tipo1. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati per l’espletamento delle procedure aperte per l’affidamento di lavori, di servizi o forniture. 2. Il bando tipo deve altresì p |
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Art. 8 - Commissione aggiudicatrice nel caso dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 501. Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. N17 2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero d |
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Art. 9. - Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori1. È istituito l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA). 2. L’Ufficio di cui al comma 1 è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e di funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo. 3. L’Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane o dei liberi Consorzi comunali. Il predetto Ufficio costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi. 4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d’appalto e di concessione per lavori e le opere di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi Consorzi comunali con importo a base d’asta superiore a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali. 5. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d’appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d’asta superiore a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Gli enti appaltanti possono avvalersi, con motivata richiesta, dell’Ufficio regionale, indipendentemente dall’importo dell’appalto o della concessione. 7. Presso ciascuna sezione territoriale è costituita una commissione di gara composta da tre componenti in possesso di adeguata professionalità e, per il componente di cui alla lettera c), è indicato un supplente nel caso di impedimento permanente del titolare. I componenti ed i supplenti sono scelti rispettivamente tra le seguenti figure: a) un dirigente dell’Amministrazione regionale o un dirigente dell’Amministrazione statale anche in quiescenza esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati in quiescenza provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali; b) un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità; c) un dirigente o un funzionario dell’ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall’ente di competenza contestualmente alla richiesta di cui al comma 19. 8. Il presidente di ciascuna sezione territoriale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. |
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Art. 10 - Prezzario regionale e aggiornamento prezzi1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico |
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Art. 11(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ |
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Art. 12 - Albo unico regionale1. È istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, l’Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati |
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Art. 13 - Congruità dei compensi per i servizi1. In applicazione dei principi degli articoli 89 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell’articolo 262 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, quando, a seguito della pubblicazione di un bando da parte degli enti di cui all’articolo 2, per l’affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l’ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui al citato articolo 262, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a |
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Art. 15(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ |
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Art. 16 - Procedure per le espropriazioni e le occupazioni1. Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubbl |
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Art. 18 - Interventi per l’approvvigionamento idropotabile1. L’Amministrazione regionale provvede, per l’approvvigionamento idropot |
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Art. 20 - Certificazione della spesa di fondi extraregionali1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante secondo le disposiz |
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Art. 21 - Sicurezza e conservazione dei beni culturali1. Le risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono destinate nei limiti |
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Art. 22 - Nucleo tecnico per la finanza di progetto1. È confermata l’istituzione del Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell’individuazione dei progetti strategici, promuove l’utilizzo ed il finanziamento privato de |
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Art. 23 - Norme per l’accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto1. Al fine di accelerare l’esecuzione delle opere infrastrutturali realizzate a |
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Art. 24 - Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti1. Le stazioni appaltanti, gli enti locali, i dipartimenti regionali, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché le società a partecipazione regionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successivi provvedimenti attuativi, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati d’appalto specifiche di |
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Capo II - Norme in materia di lavori pubblici e di gestione di porti turistici |
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Art. 25 - Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economi |
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Art. 26 - Disposizioni per l’affidamento della gestione di porti turistici1. Gli enti locali territoriali, per i porti turistici realizzati con finanziamenti pubblici da essi ottenuti e collaudati a partire dal decennio pr |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI. DISPOSIZIONI PER IL RICOVERO DI ANIMALI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI |
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Capo I - Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale |
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Art. 27 - Art. 28 Omissis |
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Capo II - Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali |
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Art. 29 - Definizione delle procedure di assegnazione di alloggi agli appartenenti alle forze dell’ordine1. Le procedure per l’assegnazione in locazione degli alloggi realizzati nel territorio reg |
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Art. 30 - Autorizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di animali1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali nonché nelle cave anche dismesse e nelle aree sottoposte a vincoli, è autorizzato il mantenimento di strutture esistenti destinate al rifugio ed al ricovero di cani e di gatti, in attivit&agrav |
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Capo III - Disposizioni transitorie, finanziarie e finali |
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Art. 31 - Norme transitorie1. Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell’articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l’obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i proge |
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Art. 32 - Abrogazione di norme1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) gli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; b) gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; |
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Art. 33 - Testo coordinato1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà p |
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Art. 34 - Norma finanziaria1. Per le finalità dell’articolo 4 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell’UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212019 nonché con le assegnazioni che, annualmente, l’Autorità per la vigilanza su |
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Art. 35 - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
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