Comma abrogato dalla L.R. del 19/05/2003 n. 7. Il comma 1 così recitava:"In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di cui al presente titolo è consentito, senza previe autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000 euro."

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