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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Ass.R. Sicilia 05/08/2003
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[Premessa]Il 22 maggio c.a. è entrata in vigore la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 R (pubblicata nella Gazz |
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APPALTI DI LAVORI PUBBLICI |
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Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7Con l'art. 1 è stato allargato l'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale n. 7/2002 |
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Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e osservatorio regionale dei lavori pubbliciL'art. 2, che ha modificato l'art. 4 della legge n. 109/94, uniformandosi al sistema statale, ha ride |
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Responsabile unico del procedimentoAll'art. 3, la legge regionale n. 7/2003 ha introdotto una importante innovazione nel testo dell'art. 7 della legge n. 109/94 prevedendo che la nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, R vada effettuata anche per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale, di cui al 3° comma dell'art. 14 della legge n. 109/94, nel testo applicabile in Sicilia a mente delle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 (come nel caso di realizzazione di opere da parte di enti di culto e/o formazione religiosa). In ordine, |
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Commissione regionale dei lavori pubbliciCon l'art. 4, che modifica l'art. 7 bis della legge n. 109/94, il legislatore ha chiarito che anche per la commissione regionale dei lavori pubblici, in conformità con quanto previsto per la conferenza speciale di servizi, il parere è da rendere su progetti definitivi o esecutivi. La precisazione è importante in quanto statuisce che il parere deve essere reso una sola volta o sul progetto definitivo o su quello esecutivo. Tranne casi assai limitati di interventi di manutenzione per i quali può essere reso parere su progetto esecutivo, per tutti gli altri interventi rientrant |
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QualificazioneL'art. 5, che introduce nell'ordinamento regionale il testo dell'art. 8 della legge n. 109/94, con le |
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Consorzi stabiliL'art. 6 rende applicabile nell'ordinamento regionale il testo dell'art. 12 della legge n. 109/94, co |
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Riunione di concorrentiL'art. 7 rende applicabile, in materia di riunione di concorrenti, la norma introdotta dall'art. 7, c |
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Programmazione dei lavori pubbliciL'art. 8 introduce nell'ordinamento regionale le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 109/94, con le modifiche ad essi apportate dalla legge "Merloni-quater". Preliminarmente appare opportuno chiarire che gli importi previsti dalla norma in questione devono essere individuati con riferimento all'intero ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera, ivi comprese le somme a disposizione dell'amministrazione. In particolare, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 8 in commento, dispone che la realizzazione di lavori di importo superiore a euro 100.000 è soggetta alle disposizioni relative alla programmazione dei lavori pubblici che gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), devono predisporre ed approvare, con le modalità previste dallo stesso articolo 14. Coordinando tale previsione con il comma 11 dell'articolo 14 e con il comma 1 dell'art. 14 bis della legge n. 109/94, nel testo coordinato, si evince che non possono essere concessi finanziamenti regionali o di altro ente pubblico in favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della |
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Finanziamento opere pubbliche con ribassi d'astaL'art. 9, lett. b), modifica l'art. 14 bis, comma 13, della legge n. 109/94 nella parte riguardante il funzionamento del fondo di rotazione per i ribassi d'asta. |
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Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorieL'art. 10 prevede una serie di aggiustamenti tecnici ed alcune modifiche all'art. 17 della legge n. 109/94, resisi necessari per adeguare il sistema (attività di studio, progettazione, direzione dei lavori) alla nuova normativa introdotta dalla legge n. 166/2002. In particolare, è prevista la possibilità di attribuire l'incarico di progettazione per le opere marittime e portuali al Genio civile per le opere maritt |
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Ripartizione fondo di rotazione per la progettazione definitivaL'art. 11 ha modificato i criteri con cui verranno stabilite, mediante decreto assessoriale, le modal |
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Incentivi e spese di progettazioneL'art. 12 ha apportato talune modifiche all'art. 18 della legge n. 109/94, come recepito con la legge |
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Affidamento di funzioni ed attività di stazione appaltanteL'art. 13, che modifica l'art. 19, comma 13, della legge n. 109/94, consente agli enti di culto e/o d |
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Procedure di scelta del contraenteLa modifica di cui all'art. 14 chiarisce che, per ciò che attiene alle procedure di scelta del |
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Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatriciL'art. 15 opera un mero adeguamento tecnico alle norme di cui alle legge "Merloni quater" in materia |
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Aggiudicazione ed esecuzione di appalti di fornitura di beni e serviziL'art. 16 estende la norma di cui all'art. 21 bis, comma 5, della legge n. 109/94, nel nuovo testo coordinato, riguardante l'aggiudicazione e l'esecuzione di opere pubbliche, in caso di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale, alle procedure relative agli appalti di fornitura di lavori e servizi. |
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Cottimo-appaltoL'art. 17 modifica "il nomen iuris" del cottimo di cui all'art. 24 bis della legge n. 109/94, nel nuovo testo coordinato, che viene indicato |
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Varianti in corso d'operaL'art. 18, in materia di varianti in corso d'opera, di cui all'art. 25 della legge n. 109/94, prevede |
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CollaudiL'art. 19 prevede la facoltà, da parte dell'ente appaltante, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per i lavori di importo compreso tra euro 200.000 e euro 500.000. Si ritiene opportuno non ricorrere a tale facoltà nei casi in cui sia sorto cont |
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Garanzie e coperture assicurativeL'art. 20 prevede una importante innovazione in materia di garanzie e coperture assicurative, di cui all'art. 30 della legge n. 109/94. La norma consente di precisare, alla stregua di quanto esplicitato dall'art. 100 del regolamento d'attuazione della "legge Merloni" (D.P.R. n. 554/99), che la cauzione definitiva, da prestarsi da parte dell'impresa in caso di aggiudicazione, possa essere rilasciata da un fidejussore anche diverso da quello che ha rilasciato la fidejussione provvisoria. |
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Finanza di progetto e aree cimiterialiL'art. 21, che introduce l'art. 27 bis della legge regionale n. 7/2002, prevede che la competenza ad |
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APPALTI DI FORNITURA DI BENI ED APPALTI DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI |
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Ricorso a trattativa privataL'art. 22 opera una rivisitazione dell'istituto della trattativa privata, per l'affidamento degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi, disciplinato dall'art. 34 della precedente legge regionale n. 7/2002. |
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PubblicitàL'art. 23 opera una correzione meramente materiale attraverso una esplicitazione di un articolo non r |
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NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Espropriazioni ed occupazioniLa norma di cui all'art. 24 ha carattere interpretativo. Con essa (per evitare un vuoto normativo) il |
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Interpretazione autenticaL'art. 26 altro non contiene che l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 41 della legge reg |
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Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7L'art. 27, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 7/2003 integra le disposizioni dell'art. 41, comma 8, della legge regionale n. 7/2002 disponendo che, nei casi contemplati da quest'ultimo comma, il responsabile unico del procedimento attivi le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della stessa legge regionale n. 7/2002. L'introduzione della norma in esame ha pertanto, opportunamente, voluto fissare gli adempimenti tecnici necessari per permettere una più coerente applicazione del comma 8 in funzione del regime normativo cui sarà sottoposta l'esecuzione dei lavori che saranno appaltati ai sensi del predetto comma 8, esecuzione che, pertanto, sarà disciplinata dalla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, dal D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e dal D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. Si rammenta che la disciplina posta al comma 8 non ricomprende la tipologia di progetti rientranti nel comma 4 dello stesso art. 41 e cioè quelle progettazioni, anche già espletate, che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 (10 settembr |
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Norme transitorie in materia di finanza di progettoL'art. 28, infine, reca "Norme transitorie in materia di finanza di progetto". La disposizione intende portare a definizione i procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 42 ter della legge regionale n. 21/85, R che dovranno essere conclusi secondo le disposizioni previste dal medesi |
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