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L. R. Sicilia 11/02/1994, n. 109

Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Testo coordinato dalla L.R. 02/08/2002, n. 7 (modifiche riportare in carattere corsivo) e dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 (modifiche riportare in carattere grassetto).Modifiche introdotte anche dalle LL.RR. del 12/11/2002 n. 18 e del 16/04/2003 n.4, del 19/05/2003 n.7, del 28/12/2004 n.17, del 19/05/2005 n.5, del 03/08/2005 n.9, del 29/11/2005 n.16, del 05/12/2006 n. 23, del 21/08/2007 n.20, del 14/05/2009 n.6, del 06/08/2009 n.9, del 03/08/2010 n.16
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[Premessa]



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Art. 1. - Principi generali

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempesti

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Art. 2. - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Qualunque sia la fonte di finanziamento le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui

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Art. 3. - Delegificazione

1. É demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema.

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Art. 4. - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

4. L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;

i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso

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Art. 5.

(Articolo non recepito).

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Art. 6.

(Articolo non recepito).

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Art. 7. -Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Nominano altresì un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al comma 3 dell'art. 14.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimen

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Art. 7-bis. - Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici

1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.

2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile N4 "competente per territorio" N5, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. "Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa". N4 Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza.

3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.

4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.

5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:

a) l'ingegnere capo del Genio civile "competente per territorio" N4

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Art. 7-ter. - Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici

1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

N8 "1 bis. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente comma e degli articoli 37 bis e seguenti.";

2. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.

N10 "3. L'Ufficio costituisce struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi."

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovraprovinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro "nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali". N4

5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

N9 "5-bis. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara va esercitata all'inizio della procedura e pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici."

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Art. 8. - Qualificazione

1.  Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2.  Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3.  Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a)  certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b)  dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c)  requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4.  Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a)  il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad

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Art. 9. - Norme in materia di partecipazione alle gare

1.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

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Art. 10. - Soggetti ammessi alle gare

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai

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Art. 11. - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidament

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Art. 12. - Consorzi stabili

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso

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Art. 13. - Riunione di concorrenti

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solid

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Art. 14. - Programmazione dei lavori pubblici

N6 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. N13

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nel-le sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori

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Art. 14 bis. - Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche

1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.

2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

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Art. 14 ter. - Relazioni istituzionali

1. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le orga

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Art. 15.

(Articolo non recepito).

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Art. 16. - Attività di studio e progettazione

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

2-bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta da uno studio di fattibilità che si articola in una relazione contenente:

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Art. 17. - Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie

1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile per le opere marittime"e per gli impianti sportivi dal CONI Sicilia, anche attraverso la CONI Servizi";N11

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. É vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'arti

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Art. 17 bis. - Fondo di rotazione per la progettazione definitiva

N12

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Art. 18. - Incentivi e spese per la progettazione

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e fissati da ciascun ente in un regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. Per le attività di cui al presente comma, svolte dagli uffici centrali e periferici della Regione, i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore regionale competente. Il decreto di ripartizione emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'Amministrazione regionale. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità

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Art. 18 bis. - Prezziario unico regionale

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'As

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28973 406728
"Art. 18 ter. - Aggiornamento prezzi

N10 1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al fine

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28973 406729
Art. 18 quater. - Parere igienico-sanitario

1. Il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica distrettuale dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio

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28973 406730
Art. 18 quinquies. - Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo

1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati

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28973 406731
Art. 19. - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.

2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.

3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:

a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore del-l'opera;

b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;

c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.

4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.

5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo

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28973 406732
Art. 20. - Procedure di scelta del contraente

1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto.

2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'ar

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28973 406733
“Art. 20 bis. Clausole di legalità e di tutela dei lavoratori

N20 1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalità del lavoro, alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le organizzazioni imprenditoriali e gli organi paritetici costitui

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28973 406734
Art. 21. - Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici

N15 “1. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni degli articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87 commi 2, 3, 4 bis e 5, 88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonché il comma 9 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base d’asta è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta.”

N15 “1-bis. Nel caso in cui un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo a base di gara. Per la verifica delle offerte anormalmente basse non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e integrazioni. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. All’esclusione può provvedersi solo all’esito di verifica, in contraddittorio.”

N15 “1-bis 1. Nel procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché se ne sia riservata la facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lett

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28973 406735
“Art. “21 bis. Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario

N19 1. L’aggiudicazione provvisoria è pubblicata per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. All’aggiudicatario, ove non presente alla seduta di gara nella quale è stato redatto il verbale di aggiudicazione provvisoria, è data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.

2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere e

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28973 406736
Art. 22. - Accesso alle informazioni

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in derog

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28973 406737
Art. 23.

(Articolo non recepito).

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28973 406738
Art. 24. - Trattativa privata

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

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28973 406739
Art. 24 bis. - Cottimo-appalto

1. Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.

2. Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo

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28973 406740
Art. 24 ter. - Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione

1.  Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento

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28973 406741
Art. 25. - Varianti in corso d'opera

1.  Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a)  per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b)  per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettua

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28973 406742
Art. 26. - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

2.  L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

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28973 406743
Art. 27. - Direzione dei lavori

1.  Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amm

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28973 406744
Art. 28 - Collaudi

1.  Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2.  É obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a)  in caso di opere di particolare complessità;

b)  in caso di affidamento dei lavori in concessione;

c)  in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

3.  Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

4.  La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per il col

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28973 406745
Art. 29. - Pubblicità

1.  Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

2.  Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali.

3.  Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferio

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28973 406746
"Art. 30. - Garanzie e coperture assicurative

N8 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La cauzione e l'impegno di un fideiussore non sono richiesti per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

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28973 406747
Art. 31. - Piani di sicurezza

1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

1-bis.  Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:

a)  eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del dec

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28973 406748
Art. 31-bis. - Norme acceleratorie in materia di contenzioso

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo

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Art. 32. - Definizione delle controversie

1.  Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2.  Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio ar

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Art. 33. - Segretezza

1.  Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformit&agr

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Art. 34. - Subappalto

1.  Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

"3.  Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in

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Art. 35. - Fusioni e conferimenti

1.  Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Minis

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Art. 36. - Trasferimento e affitto di azienda

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di aff

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28973 406754
Art. 37. - Gestione delle casse edili

1.  Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovo

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Art. 37 bis. - Promotore

1.  I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed i

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Art. 37 ter. - Valutazione della proposta

1.  Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibil

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Art. 37 quater. - Indizione della gara

1.  Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:

a)  ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta econo

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28973 406758
Art. 37 quinquies. - Società di progetto

1.  Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposi

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28973 406759
Art. 37 sexies. - Società di progetto: emissione di obbligazioni

1.  Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuov

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Art. 37 septies. - Risoluzione

1.  Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

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Art. 37 octies. - Subentro

1.  In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento de

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28973 406762
Art. 37 nonies. - Privilegio sui crediti

1.  I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

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Art. 37 decies. - Finanza di progetto

1.  I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono essere realizzati mediante

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28973 406764
Art. 37 undecies. - Nucleo tecnico per la finanza di progetto

1.  É istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di pro

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28973 406765
Art. 38.

(Articolo non recepito).




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