Il provvedimento si applica a due tipologie di immobili:
- quelli per i quali il permesso di costruire è stato richiesto e sono ancora da edificare;
- quelli la cui costruzione non è ancora ultimata e comunque non sono in condizione di
ottenere il certificato di agibilità (si ritiene che anche in questo caso il presupposto di base
sia quello comunque di trovarsi di fronte ad una nuova edificazione).
Il sistema delle garanzie si applica agli immobili in genere, e cioè sia agli edifici residenziali che a
quelli ad uso diverso (es. box, negozi, uffici ecc.) purchè acquisiti da persona fisica. I beneficiari sono le persone fisiche (art. 2 della legge) che acquistano per sé, o per persona da nominare (ma nei limiti dei parenti in primo grado), i soci di cooperative edilizie, le persone non socie di cooperativa, ma che abbiano iniziato a corrispondere somme per l`acquisizione del godimento di un immobile alla cooperativa.
Tra i soggetti obbligati al rilascio delle garanzie vi sono l'impresa edile, la società immobiliare, ma
anche una società diversa dalle precedenti, che occasionalmente esercita un'attività di vendita di
immobili da costruire, nonché le cooperative di abitazione, non solo nei confronti dei soci, ma anche di coloro che, non essendo soci, effettuano comunque dei versamenti a favore delle cooperative per acquisire la disponibilità di un immobile da costruire.