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24/10/2022

Polizza assicurativa per l'acquirente dell’immobile in costruzione: schema tipo

Con il Decreto del MiSE 154/2022 è stato approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile in costruzione.

In tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, l'art. 4 del D. Leg.vo 20/06/2005, n. 122 prevede che il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà - a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente - una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. 

Con il D. Min. Sviluppo Econ. 20/07/2022, n. 154, pubblicato nella G.U. del 21/10/2022, n. 247, è stato approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile in costruzione, previsto dall’articolo 4 del D. Leg.vo 20/06/2005, n. 122.
La polizza indennitaria decennale deve essere conforme allo schema tipo contenuto nell’Allegato A - Schema Tipo, le cui clausole costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.

Ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell’Allegato B, nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’Allegato C.

Il Decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l’adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al Decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Dalla redazione