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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 15/09/2020
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D. Min. Economia e Fin. 15/09/2020
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PremessaIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti; Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresì, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni; Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di |
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Art. 2. - Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 20201. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2020 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che: i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale www.acquistinretepa.it della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il |
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Art. 3. - Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in quote requisito secondo le percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito della quota requisito il singolo soggetto aggregatore potrà accedere ad una quota massima detta quota di riferimento. L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (quota assegnata) è calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della prestazione. 2. Di seguito sono esposte, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) le modalità di calcolo della quota assegnata. 1) Copertura delle categorie merceologiche: i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione; ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo coefficiente di ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B) e la sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»; iii. il risultato della prestazione, è dato dal numero di categorie merceologiche su cui il soggetto aggregatore ha bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di categorie merceologiche obiettivo indicato nella tabella 2 dell'allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono più categorie merceologiche del perimetro di azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore al numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella 2 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1. |
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Art. 4. - Modalità per accedere al Fondo1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta elettronica cert |
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Art. 5. - Modalità e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 4, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai pr |
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Art. 6. - Disposizioni finanziarie1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformità alle disposizioni del presente decr |
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Allegato A - Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo validi per l'anno 2020Tabella 1: percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della quota requisito Per quota requisito si intende la quota di ripartizione della dotazione del Fondo calcolata per l'anno 2020 per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), secondo le percentuali di ripartizione riportate nella seguente tabella
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Allegato B - Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo specifici per l'anno 2020.Tabella 1: perimetro di azione dei soggetti aggregatori La seguente tabella individua il perimetro di azione utilizzato per il calcolo della quota di riferimento inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1). Il perimetro di azione è l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del soggetto aggregatore e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, e con i successivi decreti di attuazione.
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