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21/07/2021

Accordi quadro: indicazioni ANAC a centrali di committenza, soggetti aggregatori e S.A.

In tema di gestione di accordi e convenzioni quadro, il Comunicato ANAC del 07/07/2021 fornisce indicazioni alle amministrazioni e agli enti, indicando la corretta applicazione della normativa vigente e l’esatta ripartizione delle competenze tra centrale d’acquisto, fornitore e amministrazione.

L'ANAC ha rilevato delle criticità nella gestione degli accordi quadro e delle convenzioni da parte di alcune centrali committenza e soggetti aggregatori. In particolare, sono stati accertati errori nella stima dei fabbisogni delle amministrazioni aderenti e carenze nell’indicazione dei limiti individuali di adesione, oltre che l’omissione dei controlli sull’esecuzione degli accordi. 

Con il Com. ANAC 07/07/2021 si richiamano quindi gli enti interessati alla corretta applicazione della normativa vigente e alla esatta ripartizione delle competenze tra il soggetto centralizzatore/aggregatore degli acquisti, il fornitore e l’amministrazione aderente agli accordi quadro.

In particolare, secondo le indicazioni dell'ANAC, le centrali di committenza e i soggetti aggregatori:
- supportano le stazioni appaltanti nella pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio dei consumi e della spesa;
- sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stazioni appaltanti interessate, pianificano le gare da approntare nel periodo di riferimento;
- definiscono le modalità di adesione all’accordo quadro/convenzione, la capienza massima dell’accordo e i limiti quantitativi imposti a ciascuna stazione appaltante;
- definiscono le condizioni e le modalità per l’adesione in misura superiore rispetto al fabbisogno stimato (ad esempio, richiedendo la sottoscrizione di un nuovo contratto con il fornitore nei limiti della capienza massima dell’accordo/convenzione);
- disciplinano, in modo chiaro e dettagliato, gli obblighi posti a carico del fornitore;
- controllano l’esecuzione dell’accordo quadro/convenzione, anche al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa;
- possono prevedere, nel bando di gara, misure per garantire la continuità del servizio o della fornitura nel caso in cui la capienza massima sia raggiunta prima del termine fissato di vigenza dell’accordo quadro/convenzione, quali la possibilità dell’attivazione di lotti aggiuntivi per il caso in cui sia esaurita la capienza dell’accordo con riferimento ad alcuni lotti.

Dalla redazione