Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 16, così recitava:

“Articolo 7 - Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione

All'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:

" Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b, c e d dell'art. 4 della presente legge.

Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per cento ".”

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