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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 21/01/1984, n. 4
L. R. Lazio 21/01/1984, n. 4
- L.R. 23/11/2022, n. 19
- L.R. 30/12/2020, n. 25
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- L.R. 28/12/2018, n. 13
- L.R. 10/08/2016, n. 12
- L.R. 14/07/2014, n. 7
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 22/05/1997, n. 11
- L.R. 07/10/1994, n. 50
- L.R. 26/08/1988, n. 53
- L.R. 11/07/1987, n. 41
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Art. 1 - Finalità della leggeLa presente legge disciplina gli interventi in materia di bonifica integrale e montana rivolti al razionale utilizzo ed alla tutela delle acque, del territorio e dell'ambiente anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi. Tali finalità s |
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TITOLO I - ATTIVITÀ DI BONIFICA |
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Art. 2 - Comprensori di bonifica1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica alla data del 1° gennaio 2016 ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente, è suddiviso in quattro comprensori, come da cartografia nell'Al |
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Art. 3 - Modifica delle perimetrazioni dei comprensori |
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Art. 4 - Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica1. La Regione Lazio per perseguire la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, adotta un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento ed alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica ed alla sistemazione idrogeologica forestale delle aree montane e collinari idrograficamente connesse nonché allo sviluppo della irrigazione. 2. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale, ac |
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Art. 5 - Programma di interventoPer l'attuazione del piano di cui al precedente articolo 4 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i pro |
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Art. 6 - Interventi di emergenzaIn relazione ad eventi che richiedono tempestivi e non rinviabili azioni a tutela della pubblica incolumità, il Presidente della Gi |
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Art. 7 - Finanziamento dei programmi e degli interventi di emergenzaNel bilancio regionale sono previsti appositi capitoli di spesa per il finanziamento dei programmi e degli interventi di cui ai prec |
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Art. 8 - Delega di funzioni amministrativeLe funzioni e gli adempimenti amministrativi esercitati dalla Regione in materia di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e della legge 25 luglio 1952, n. 991, con esclusione: |
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Art. 9 - Consegna delle opere di bonificaLa Giunta regionale accerta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8, la consistenza dei singoli lotti delle oper |
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Art. 10 - Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica e di irrigazione, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive modificazioni e integrazioni, sono affidate in concessione ai consorzi di bonifica da parte della Regione, delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane e dei comuni singoli o associati. |
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Art. 11 - Contributi dei privati alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubblicheLa esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza regionale prevista dal piano di cui al precedente articolo 4 è a totale carico della Regione. I proprietari dei beni immobili che beneficiano dei servizi res |
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Art. 12 - Opere di competenza privataNei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assi |
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TITOLO II - CONSORZI DI BONIFICA MONTANA |
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Art. 13 - Procedure per la soppressione di consorzi di bonifica montanaDalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti consorzi di bonifica montana: consorzio pontino di bo |
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Art. 14 - Procedure di soppressione dei consorzi interregionali di bonifica montanaCon la presente legge sono soppressi i consorzi interregionali di bonifica montana, nel rispetto delle intese con le Regioni confina |
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Art. 15 - Personale e patrimonioIl personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolarmente assunto in base alle leggi vigenti ed ai contratti collettivi di lavoro ed ai rego |
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Art. 16 - Assegnazione alle comunità montaneAgli adempimenti per l'attuazione del disposto di cui al precedente articolo 15 provvede la Giunta regionale previo parere delle Com |
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Art. 17 - ProcedureEntro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente d |
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TITOLO III - CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE |
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Art. 18 - Natura dei consorziI consorzi di bonifica integrale sono costituiti tra i proprietari degli immobili rientranti nei singoli comprensori di bonifica. Sono inoltre iscritti nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, a loro richiesta, e solidalmente con i proprietari, i titola |
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Art. 19 - Costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica integrale |
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Art. 20 - Organizzazione dei consorzi di bonificaSono organi del consorzio: a) l'assemblea dei consorziati; |
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Art. 21 - AssembleaL'assemblea dei consorziati è costituita da coloro che risultano iscritti nel catasto consortile ai sensi del precedente articolo 1 |
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Art. 22 - Consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione è costituito da “tredici”N12 membri eletti dall'assemblea dei consorziati secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 |
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Art. 23 - Elezione dei membri del consiglio di amministrazione1. Le procedure per la convocazione dell'assemblea dei consorziati sono fissate dallo statuto. 2. I consorziati, in virtù delle funzioni e delle attività attribuite ai consorzi di bonifica nell'articolo 1 sono raggruppati in quattro sezioni di contribuenza delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola. 3. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate. 4. All |
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Art. 24 - Elezione nei consorzi di nuova costituzione |
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Art. 25 - Presidente e comitato esecutivo1. Il |
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Art. 26 - Revisori dei conti unico1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia. 2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legisl |
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Art. 27 - Statuto, bilancio di previsione, rendiconto generale e regolamento interno1. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento da parte della struttura regionale competente in materia.N18 2. Gli statuti di cui al primo comma stabiliscono, oltre alla sede legale, le modalità di funzionamento degli organi e le relative competenze, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione e attuazione dei dirigenti, e |
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Art. 28 - Vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica1. Le funzioni di vigilanza e tutela e quelle di coordinamento ed indirizzo, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità seguenti. 2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare permanente per l'agricoltura, provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia: a) lo statuto consortile e le relative modificazioni ed integrazioni; b) le deliberaz |
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Art. 29 - Poteri sostitutiviPer assicurare il buon funzionamento dei consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali la Giunta regionale, previa diffida, può disporre la nomina di un commissario ad acta per il compimento de |
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Art. 30 - Adeguamento degli statutiEntro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi in carica dei consorzi di bonifica integrale adeguano |
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Art. 31 - Ristrutturazione degli apparati dei consorzi e risanamento finanziario1. Al fine di adeguare i propri apparati operativi e la strumentazione finanziaria alle nuove funzioni previste dalla presente legge, i consorzi di bonifica, contestualmente all'adeguamento degli statuti, predispongono un piano per la ristrutturazione operativa ed il ri |
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Art. 32 - Personale e patrimonio dei consorzi di bonificaIn caso di soppressione di un consorzio di bonifica integrale, o per gli effetti del ridimensionamento degli organici conseguente al |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 33 - Utilizzazione degli uffici regionaliPer l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, l'ente delegato può avvalersi dei servizi tecnici ed amministrativi |
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Art. 34 - Norma finalePer quanto non in contrasto con la presente legge e per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa, si fa riferimento alle d |
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Art. 35 - Disposizioni finanziariePer l'anno finanziario 1983, le spese occorrenti per la attuazione della presente legge rientrano in quelle già previste dai seguenti capitoli del bilancio regionale nei limiti delle disponibilità che ciascuno presenta al momento dell'entrata in vigore della legge medesima: capitolo n. 01001: "Manutenzione delle opere di bonifica integrale montana e di quelle di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani" (articolo 1, lettera h, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11); capitolo n. 01002: "Contributo per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina" (legge regionale 22 dicembre |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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