Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 29/07/1927, n. 1443
R.D. 29/07/1927, n. 1443
R.D. 29/07/1927, n. 1443
- D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179
- D.L. 11/06/1998, n. 180 (L. 03/08/1998, n. 267)
- D.P.R. 18/04/1994, n. 382
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 21/12/1961, n. 1501
- L. 21/07/1961, n. 707
- L. 12/07/1961, n. 603
- D.P.R. 28/06/1955, n. 620
- L. 15/02/1949, n. 33
- L. 21/01/1949, n. 8
- D.Lgs.C.P.S. 07/01/1947, n. 24
- D.Lgt. 21/06/1945, n. 377
- R.D. 09/08/1943, n. 718
- L. 07/11/1941, n. 1360
Scarica il pdf completo | |
---|---|
TITOLO I - Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali |
|
Art. 1.La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qual |
|
Art. 2.Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti: a) minerali utilizzabili per l'estrazione |
|
Art. 3.Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente si provvede con decreto |
|
TITOLO II - Miniere |
|
Capo I - Ricerche minerarie |
|
Art. 4.La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito del permesso, da rilasciarsi con le modalit&a |
|
Art. 5. |
|
Art. 6.Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato previa const |
|
Art. 7.Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di lire 160 per ogni ettaro di superficie comp |
|
Art. 8.Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia naziona |
|
Art. 9.Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dal permesso: 1) quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro |
|
Art. 10.I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia minerar |
|
Art. 11.Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ri |
|
Art. 12.È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione. |
|
Art. 13.Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione è determinata con decreto del Mi |
|
Capo II - Concessioni minerarie. |
|
Art. 14.Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. |
|
Art. 15.La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazional |
|
Art. 16.Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché il Ministro per l'economia nazionale riconosca |
|
Art. 17.Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente. |
|
Art. 18.La concessione è fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. Il decreto di concessione contiene: a) la ind |
|
Art. 19.I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposiz |
|
Art. 20.Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data |
|
Capo III - Esercizio della concessione. |
|
Art. 21.La concessione della miniera è temporanea. |
|
Art. 22.La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili. |
|
Art. 23.Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i mac |
|
Art. 24.Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessio |
|
Art. 25.Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 per ogni ettaro di |
|
Art. 26.Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle min |
|
Art. 27.Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale. |
|
Art. 28.Il Ministro per l'economia nazionale può esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amminis |
|
Art. 29.I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informati |
|
Art. 30.L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. |
|
Art. 31.Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera. |
|
Art. 32.Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza del |
|
Capo IV - Cessazione della concessione. |
|
Art. 33.La concessione cessa: a) per |
|
a) Scadenza del termine. |
|
Art. 34. |
|
Art. 35.Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e dell |
|
Art. 36.Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi co |
|
Art. 37.Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è |
|
b) Rinuncia. |
|
Art. 38.Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizi |
|
Art. 39.Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. |
|
c) - Decadenza. |
|
Art. 40.Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi: |
|
Art. 41.La decadenza dalla concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Mi |
|
Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza. |
|
Art. 42.Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e t |
|
Art. 43.La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa. |
|
Art. 44.Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preven |
|
TITOLO III - Cave |
|
Art. 45.Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del |
|
TITOLO IV - Rapporti di vicinanza e consorzi minerari |
|
Art. 46.Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovver |
|
Art. 47.Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cav |
|
Art. 48.Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere può essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale la f |
|
Art. 49.Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale nomina un commissario |
|
Art. 50.Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conven |
|
TITOLO V - Disposizioni penali |
|
Art. 51.Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale |
|
Art. 52.Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la sanzione amministrativa non i |
|
TITOLO VI - Disposizioni generali e transitorie |
|
Art. 53.Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono manten |
|
Art. 54.Nei territori nei quali, in virtù delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilità delle sostanze minerarie |
|
Art. 55.I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata |
|
Art. 56.Nei territori indicati nell'art. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abba |
|
Art. 57.Le concessioni confermate o accordate in virtù degli artt. 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente dec |
|
Art. 58.I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo pel quale furono rilasciati, sotto l'osservanza |
|
Art. 59.Nei territori indicati nell'art. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilità di giacimenti minera |
|
Art. 60.Agli effetti degli articoli precedenti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate: |
|
Art. 61.Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare con la maggioranza i |
|
Art. 62.Ove l'Amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue non rappresentino, singolarmente prese, un |
|
Art. 63.Le coltivazioni di giacimenti di sostanze che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, |
|
Art. 64.Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto. |
|
Art. 65.Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. |
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
25/11/2024
- Sulla strada è tolleranza zero da Italia Oggi Sette
- Case green: un flop senza aiuti da Italia Oggi Sette
- Distacco dei lavoratori, l'Iva è dovuta anche senza utile da Italia Oggi Sette
- Il Fisco non ha voce sul prezzo pattuito da Italia Oggi Sette
- Il rimborso del puro costo del servizio non fa venire meno l'onerosità da Italia Oggi Sette
- Report Esg, la forma è d'obbligo da Italia Oggi Sette