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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 29/12/2014, n. 41
L. R. Liguria 29/12/2014, n. 41
L. R. Liguria 29/12/2014, n. 41
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/03/2021, n. 2
- L.R. 19/05/2020, n. 9
- L.R. 07/04/2015, n. 12
- L.R. 06/04/2017, n. 7
- L.R. 06/06/2017, n. 12
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Modifica alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici)1. Al comma 3 dell’art |
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Art. 3 - (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)1, Il comma 10 bis dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - (Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)1. Al comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) Azienda regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL)”; le lettere f) e i quater) sono abrogate. 2. L'articolo 4 della L.R. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 4 (Servizi del SIIR) 1. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per la gestione unitaria e condivisa dei servizi del SIIR nell'ottica della costruzione di una rete telematica e di un data center integrati e nel rispetto dei principi di migliore fruizione e di economicità. |
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Art. 8 - (Adeguamento della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia))1. In attuazione delle disposizioni del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche alla l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni: - al comma 1 dell’articolo 7, le parole: “i volumi, le superfici” sono sostituite dalle seguenti: “la volumetria complessiva”; - prima della lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 è inserita la seguente: “0a) le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari od all’edificio nonché il frazionamento e l’accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché in entrambi i casi non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici, si mantenga l’originaria destinazione d’uso e non siano interessate le parti strutturali dell’edificio;”; - la lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 è abrogata; - l’articolo 13 è sostituito dal seguente: “Articolo 13” - (Mutamenti di destinazione d’uso) 1. Costituiscono mutamenti della destinazione d’uso rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio le forme di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate, ancorché non accompagnate dall’esecuzione di opere edilizie: a) residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in |
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Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia))1. All’articolo 3 della l.r. 25/19 |
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Art. 10 - (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))1. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: |
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Art. 11 - (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa))1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 13/2011 , la parola: “annuale” è sostituita dalla seguente: “biennale”. 2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “e propone azioni alle singole strutture della Giunta regionale idonee a favorire il processo di semplificazione”. 3. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2011, è aggiunto il seguente: “3 bi |
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Art. 12 - (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 1/2014 e succes |
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Art. 13 - Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - (Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza, accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997))1. L’articolo 9 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 9 - (Sanzioni) 1. I titolari dei presidi e dei servizi di cui all’articolo 2 che contravvengono alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alla sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzio |
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Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni))1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Nei casi in cui l’aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,” sono soppresse. |
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Art. 18 - (Centralizzazione degli acquisti, Stazione unica appaltante e committenza regionale) |
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Art. 19 - (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))1. Il comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “1 bis. Dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web della Regione. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione progettuale ed ambientale, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L’intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web della Regione. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.”. |
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Art. 20 - (Modifica alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio)) |
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Art. 21 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: |
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Art. 22 - (Interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento)) |
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Art. 23 - (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 2 bis - (Concertazione istituzionale e partecipazione) |
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Art. 24 - (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 9 bis - (Coabitazione sociale) |
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Art. 25 - (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi))1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 4/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “dello stesso” sono inserite le se |
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Art. 26 - (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “agli interventi sul patrimonio edilizio” fino a: “in zone si |
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Art. 27 - Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e conservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti); |
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Art. 35 - (Dichiarazione d’urgenza)1. presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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