L. R. Liguria 18/12/2006, n. 42 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Liguria 18/12/2006, n. 42

Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) al fine di favorire:

a) lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale dell'Agenda Digitale in coerenza con il contesto normativo europeo e nazionale; N2

b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli ent

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Art. 2 - Ruolo della Regione

1. La Regione:

a) coordina i propri interventi con quelli dell'Unione Europea, dello Stato, delle altre Regioni e degli enti locali liguri mediante la partecipazione ad appositi organismi sovranazionali, nazionali e locali e attua politiche di settore anche attraverso strumenti negoziali ivi compresi accordi di collaborazione tra amministrazioni come previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni"; N12

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Art. 3 - Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato - SIIR

1. La Regione istituisce e coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR), mediante l'adozione di architetture informatiche e telematiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità. N13

2. Il SIIR si compone dei sistemi informativi, telematici e tecnologici, in particolare del complesso delle basi di dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei soggetti di cui ai commi 3 e 3-bis ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.

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Art. 4 - Servizi del SIIR

N24

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Art. 5 - Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR interne ai sistemi informativi propri dei soggetti del sistema

N27

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Art. 5-bis - Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR

N28

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Art. 6 - Progetto istituzionale "Liguria in Rete"

N29

1. Il progetto istituzionale "Liguria in Ret

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Art. 7 - Iniziative per il contenimento della spesa pubblica

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, la Regione svolge attività di co

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Art. 8 - Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato

N31

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Art. 9 - Programmazione

N32

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale, il Programma Strategico Digitale della Liguria, all'interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici pluriennali e la programmazione degli investimenti.

2. Il Prog

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Art. 10 - Sviluppo e conduzione del SIIR

1. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR, costituenti servizi di interessi generale ai sensi dell'articolo 1, sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica. N33

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Art. 11 - Modalità operative

1. Per lo sviluppo e la conduzione del SIIR, Liguria Digitale S.p.A. fornisce prestazioni di servizi, nonché approvvigionamento di beni, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, improntando la propria azione ai seguenti criteri:

a) favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori, che si basino anche sull'aggregazi

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Art. 12 - Modalità operative per l'area sanitaria e socio-sanitaria (47)

N44

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Art. 13 - Direttive tecniche operative

1. La Giunta regionale approva specifiche direttive, conformi alla normativa vigente, idonee ad assicurare l'attuazione omogenea della digitalizzazione nel sistema pubblico ligure, il contenimento della spesa, la sostenibilità organizzativa e funzionale dei servizi erogati, il corretto sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, nonché l'interoperabilità e la cooperazione applicativa basata su tecnologie ICT tra gli enti ed i diversi soggetti, in particolare in materia di:

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Art. 14 - Copertura finanziaria

1. La Regione provvede agli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico regionale integrato nel SIIR con la dotazione delle necessarie disponibilità finanziarie allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "S

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Art. 15 - Disposizioni finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce il Comitato di cui all'articolo 8.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 9, l'adeguamento del Piano Operativo Triennale di Informatizzazione 2006-2008, approvato con Delib. C.R. 21 febbraio 2006, n. 5.

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Art. 16 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

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Art. 17 - Abrogazione di norme

1. La legge regionale 22 agosto 1989, n. 30 (Realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione) è abrogata.

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Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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