Articolo abrogato dalla L.R. 06/06/2017, n. 12, così recitava:

“Art. 22 - (Interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento))

1. L’articolo 42, comma 2, lettera b), della l.r. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi riferito anche alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, essendo riferite al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui alla l.r. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.”

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