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D. Min. Sviluppo Econ. 30/12/2020

Aggiornamento del decreto 10 ottobre 2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100 «Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 1. - Modifiche al decreto ministeriale 10 ottobre 2014

1. All'art. 2, comma 1, il primo periodo della lettera j) è sostituito dal seguente: «quota massima di certificati rinviabili: separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato o produttore di biometano può rinviare esclusivamente al secondo anno successivo a quello di immissione in consumo.».

2. All'art. 2, comma 1, lettera l), le parole «separatamente per i biocarburanti, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano riportati all'allegato 4» sono sostituite con le parole «separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), riportati nell'allegato 4.».

3. All'art. 2, comma 1, è aggiunta in fondo la seguente lettera: «m) decreto ministeriale 2 marzo 2018: decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018.».

4. L'art. 3, comma 3, è sostituito dal seguente: «I quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere complessivamente in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo sono calcolati sulla base della seguente formula:

Obbligo complessivo

Bio = Q% x Bt

dove:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Q% si intende la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;

anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;

anno 2017 = 6,5% di biocarburanti;

anno 2018 = 7,0% di biocarburanti;

anno 2019 = 8,0% di biocarburanti;

anno 2020 = 9,0% di biocarburanti;

dall'anno 2021 = 10,0% di biocarburanti;

Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla base della seguente formula:

Bt = (Pb x Xb) + (Pg x Yg),

dove per:

Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;

Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;

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Art. 2. - Norme finali

1. Il presente decreto è comunicato ai soggetti obbligati di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 otto

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