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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Politiche Agricole, Alim. e Forest. 29/04/2008, n. 110
D. Min. Politiche Agricole, Alim. e Forest. 29/04/2008, n. 110
D. Min. Politiche Agricole, Alim. e Forest. 29/04/2008, n. 110
- D. Min. Sviluppo Economico 13/02/2013
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[Premessa]IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELMARE e IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30/CE sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari, disc |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente regolamento detta criteri, condizioni e modalità per l’attuazione degli o |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) biocarburanti e altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l’ETBE e il bioidrogeno; ai fini del presente decreto la percentuale in volume di ETBE considerata biocarburante è del 47 per cento; b) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti; c) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti; |
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Art. 3. - Determinazione delle quantità annue di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all’obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e gasolio come definiti dall’articolo 2 comma 1, lettere b) e c), immessi in consumo nel corso dell’anno precedente; b) i quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da immettere in consumo nell’anno in corso, calcolati con le modalità di cui al successivo comma 5. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all’obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i quantitativi di biocarburanti immessi in consumo nell’anno precedente. I predetti quantitativi sono così differenziati: |
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Art. 4. - Modalità di immissione in consumo dei biocarburanti1. L’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti può essere assolto impiegando ind |
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Art. 5. - Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente non agevolati1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, rilascia ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), che hanno immesso in consumo biocarburanti non agevolati, “certificati di immissione in consumo di biocarburanti” sulla b |
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Art. 6. - Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, sulla base delle comunicazioni relative all’anno precedente di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a3) ed a4), emette a proprio favore i certificati di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati, corrispondenti comunque al volume effettiv |
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Art. 7. - Verifica dell’adempimento dell’obbligo1. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 31 maggio ogni soggetto tenuto agli obblighi di immissione in consumo di una quota di biocarburanti trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i certificati di immissione in consumo di biocarburanti in proprio possesso, relativi all’anno precedente. Ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all’articolo 2, lettere b) e c) destinati al mercato nazionale. |
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Art. 8. - Misure per il rispetto degli obblighi di tracciabilità, rintracciabilità, verifica dei parametri di emissione dei certificati e del bilancio energetico netto1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i produttori di biocarburanti, per il tramite del primo trasformatore riconosciuto con il quale hanno stipulato contratto di fornitura, assicurano la disponibilità dei dati relativi ai produttori agricoli ed all’identificazione delle particelle di terreno di provenienza delle produzioni oggetto di un contratto quadro, di un’intesa di filiera ovvero di contratti ad essi equiparati, nonché relativi alle quantità acquistate da ciascuno d |
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Art. 9. - Bollettino annuale1. A decorrere dal 2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), pubblica un bollettino annuale contenente d |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed |
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Allegato 1 - Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti N1Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 a) – Caratteristiche fiscali del biodieselParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 b) – Caratteristiche fiscali del bioetanoloParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 – Modulo di autocertificazione per il calcolo dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburantiParte di provvedimento in formato grafico |
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