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D. Min. Sviluppo Econ. 02/03/2018

Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- L. 29/12/2022, n. 197
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Premessa

Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

e con

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

 

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” ed in particolare l’articolo 27 (Norme per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità del sistema gas);

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare:

- il considerato 26 che prevede che gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti;

- il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e che tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche;

- l’articolo 1, comma 2, che prevede che le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

VISTA la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ed in particolare:

- il considerando 12, con il quale si afferma che l’utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all’elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità, sia nell’utilizzo come biocarburanti, e che, a motivo del carattere decentralizzato e della struttura d’investimento regionale, gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito;

- il considerando 25, il quale asserisce che:

a) gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all’energia da fonti rinnovabili a livello nazionale;

b) la maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all’energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio;

c) per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali;

d) uno strumento importante per raggiungere l’obiettivo fissato dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo;

e) la direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all’energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali; introduce meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura uno Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale dell’uno o dell’altro Stato;

f) per garantire l’efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, è essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si a

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Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione

N2

1. Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata «Autorità», con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1. Il biometano include anche il combustibile prodotto tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, purché rispetti le predette caratteristiche.

2. Ai fini del presente decreto, per data di decorrenza del periodo d'incentivazione di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si intende la data, scelta dal produttore e comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; tale data non può essere successiva di oltre dodici mesi alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, costituendo il predetto periodo non superiore a dodici mesi il periodo di avviamento e collaudo. In ogni caso, la data di decorrenza del periodo di incentivazione deve essere uguale o successiva alla data di prima immissione in consumo di biometano e biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, ovvero, nei casi di cui all'art. 6 comma 12, la data di prima cessione del biometano determinata con le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del presente decreto. Per data di entrata in esercizio di un impianto di prod

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Art. 2 - Connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale

1. Accede alle disposizioni di cui al presente decreto il biometano immesso nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1, comma 3, utilizzato come previsto agli articoli 5, 6 e 8.

2. Il soggetto p

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Art. 3 - Qualità e sostenibilità del biometano

1. Per la qualità del biometano si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali applicabili.

2. Nei casi di connessione a sistemi di trasporto diversi dalle reti con l'obbligo di connessione di terzi, i costi di connessione sono a carico dei produttori di biometano o degli altri soggetti interessati.

3. Le disposizioni in materia di qualità richiamate al comma 1, nonché le disposizioni in materia di misura della quantità e dell'odorizzazione del biometano, nei casi previsti dalla normat

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Art. 4 - Garanzia di origine del biometano immesso nella rete del gas naturale senza destinazione specifica di uso

1. Al fine di consentire lo sviluppo di un mercato attivo di scambi di quote di emissione in grado di far emergere il legame di valore tra biometano ed emissioni evitate di carbonio utilizzabili nei vari settori produttivi e nella produzione di elettricità, è istituito presso il GSE il «Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano». L'emissione della garanzia di origine è ammessa solo per il biometano prodotto a partire dai sottoprodotti di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), che non acceda ad altre disposizioni di cui al presente decreto e al decreto 5 dicembre 2013.

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Art. 5 - Disposizioni per il biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti

1. Al produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti nel territorio italiano vengono rilasciati un numero di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, quantificati secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto nel presente articolo. Il produttore trasmette mensilmente al GSE i dati a consuntivo relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti entro il mese successivo a quello cui la produzione si riferisce. I CIC sono rilasciati, su base mensile secondo le modalità stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative al produttore, non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce. I produttori a tal fine devono essere in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE ed il mancato pagamento degli stessi inibisce, altresì, le funzionalità di scambio dei certificati sulla piattaforma del GSE.

2. Il GSE acquisisce dal produttore di biometano i contratti di fornitura di gas naturale e biometano e le relative fatturazioni, che il produttore ha stipulato con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale ed autostradale nonché con impianti di distribuzione privati con destinazione d'uso per il settore dei trasporti, e/o con intermediari, acquisendo in tal caso anche i contratti stipulati tra gli intermediari e i titolari dei medesimi impianti di distribuzione.

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Art. 6 - Incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti

1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 10, su richiesta dei produttori di biometano avanzato e in alternativa a quanto previsto all'art. 5, il GSE, fatti salvi i commi 8 e 9, ritira il biometano avanzato che viene immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nella quantità massima annua prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le specifiche dell'art. 5, comma 2, dello stesso decreto (di seguito anche: quantità massima annua ritirabile), espressa in CIC, secondo le seguenti modalità:

a) il ritiro viene effettuato a un prezzo pari a quello medio ponderato con le quantità, registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME) nel mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet, ridotto del 5%;

b) al produttore, in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE, viene altresì riconosciuto dal GSE il valore dei corrispondenti CIC di cui all'art. 5, con le eventuali maggiorazioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 5, e di quelle previste al comma 11 e 12 del presente articolo attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro;

c) gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti sottoposti all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. (di seguito anche: soggetti obbligati) in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative. Eventuali quantitativi di biometano prodotti in eccedenza rispetto alla quantità massima annua ritirabile dal GSE possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 5 incluse le maggiorazioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo;

d) il GSE ritira il biometano avanzato, in maniera cronologica rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, dai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute e fatto salvo quanto previsto alla successiva le

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Art. 7 - Incentivazione dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano

N1

1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 10, su richiesta del produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, il GSE, fatto salvo il comma 5, riconosce al produttore stesso il valore dei corrispondenti CIC attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro a certificato per la quantità massima annua prevista dall'art. 3, comma 3, secondo le specifiche dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:

a) gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti obbligati in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative;

b) il GSE riconosce i CIC in maniera cronologica rispetto alla data di presentazione della domanda di qualifica in esercizio dell'impianto ai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per

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Art. 8 - Riconversione di impianti a biogas esistenti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 sono applicate in misura pari al 100% dei CIC spettanti all'analogo nuovo impianto, nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche con incrementi di capacità produttiva, siano totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano. Nel caso di impianti di produzione elettrica a biogas esistenti, che beneficino di incentivi sull'energia elettrica prodotta e che a seguito della riconversione a biometano vogliano mantenere una parte della produzione di tale energia elettrica, le disposizioni di cui al presente comma si applicano qualora il produttore ac

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Art. 9 - Procedura di qualifica

1. Il produttore che intenda accedere alle disposizioni di cui al presente decreto, presenta domanda al GSE per il riconoscimento al proprio impianto della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal GSE. La domanda riporta almeno: a) soggetto produttore, b) ubicazione e tipologia dell'impianto, c) gli estremi del titolo autorizzativo o sua richiesta presentata all'Autorità competente e materie prime autorizzate, d) tecnologia utilizzata, e) capacità produttiva e destinazione della produzione, eventualmente comprensiva dei punti identificativi di misurazione e immissione in rete, intesa come previsto dall'art. 1 comma 3, f) data di entrata in esercizio effettiva o presunta, g) producibilità attesa, h) stima della quantificazione degli autoconsumi previsti, i) tipo di meccanismo richiesto, l) data di decorrenza del periodo di rilascio dei CIC; m) categoria di intervento; n) modalità di collegamento alla rete del gas naturale; l) programmazione mensile delle forniture.

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Art. 10 - Disposizioni transitorie e varie

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se del caso l'Autorità aggiorna i propri provvedimenti in materia di:

a) modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'art. 1, comma 3, identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano ammissibile alle disposizioni degli articoli 5 e 6, e disposizioni operative in materia di ritiro del biometano;

b) per i casi di cui agli articoli 5 e 6, modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e idoneo al rilascio dei CIC, prevedendo anche le modalità con le quali, nel caso di trasporto del biometano in stato gassoso o liquido, la rilevazione del dato di misura sia effettuata sia nel punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto, ovvero nel punto più a valle della produzione all'ingresso dell'impianto di consumo, sia subito a valle della raffinazione del biogas.

2. Entro nova

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Art. 11 - Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2014

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 è così modificato ed integrato:

a. All'art. 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) biocarburanti avanzati: biocarburanti, compreso il biometano, e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell’allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell’allegato 3 parte B. E’riconosciuto come biocarburante avanzato, anche il biometano prodotto dagli impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi è considerato biocarburante avanzato il 70% della produzione di biometano. La verifica dei requisiti della materia prima avviene con le medesime modalità stabilite dall'articolo 4, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013.»

b. All'art. 2, comma 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) quota massima di certificati rinviabili: separatamente per i biocarburanti, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato o produttore di biometano può rinviare esclusivamente al secondo anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i soggetti obbligati, tale quota è pari ai valori percentuali dei rispettivi obblighi, espressi in certificati, oggetto di verifica nell’anno successivo a quello di immissione in consumo, che sono riportati nell’allegato 4. Tali soggetti possono rinviare i CIC solo dopo aver interamente assolto al rispettivo obbligo verificato nell’anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i produttori, tale quota è pari ai valori percentuali, che sono riportati nell’allegato 4, applicati ai CIC rilasciati per l’immesso in consumo nell’anno precedente a quello di verifica dell’assolvimento dell’obbligo. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati»;

c. All'art. 2, comma 1, alla lettera l) le parole «e per i biocarburanti avanzati,» sono sostituite dalle parole «, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano»;

d. Il titolo dell’art. 3 è modificato come segue: «Determinazione delle quantità annue di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo»

e. L’art. 3 comma 3 è sostituito dal seguente: «I quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo ai fini del rispetto dell’obbligo sono calcolati sulla base delle seguenti formule:

 

Bio = Q % x B t

 

Bio biometano avanzato = 0,75 x Q %avanzato x B t

 

Bio altri biocarburanti avanzati = 0,25 x Q %avanzato x B t

 

dove per:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio biometano avanzato si intende il quantitativo minimo annuo di biometano avanzato, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio altri biocarburanti avanzati si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Q% si intende la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;

anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;

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Art. 12 - Partecipazione a quanto previsto dall'art. 6 di impianti di produzione di biometano ubicati in altri Stati membri

1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo S

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Art. 13 - Partecipazione al meccanismo incentivante di cui all'art. 7 di impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano ubicati in altri Stati membri

1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo confin

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Art. 14 - Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 10, e all'art. 1, comma 8, gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri ince

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4575506 10184679
Allegato 1

PARTE A

Sottoprodotti ai fini del presente decreto:

sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del

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Allegato 2

 

SEZIONE A

Determinazione del numero dei CIC spettanti al produttore di biometano

SEZIONE B

Determinazione della maggiorazione prevista da articolo 6, commi 11 e 12

Tipologia impianto

L'impianto di produzione del biometano è alimentato:

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Allegato 3

PARTE A: MATERIE PRIME E CARBURANTI CHE DANNO ORIGINE A BIOCARBURANTI CONTABILIZZABILI COME AVANZATI

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

c) Rifiuto organico come definito all'art. 183, comma 1 lettera d), proveniente

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Allegato 4

SOGLIA DI SANZIONABILITÀ E QUOTA MASSIMA DEI CERTIFICATI RINVIABILI

Anno di immissione in consumo dei biocarburanti diversi da avanzati, del biometano avanzato e degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Anno di verifica degli obblighi

Soglia di sanzionabilità per singolo obbligo

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