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D. Leg.vo 31/03/2011, n. 55

Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare l'allegato B;

Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche

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Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna:

a) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione;

b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili di cui alla lettera a).

2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.”.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) Combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione per compressione di macchine mobili non stradali di cui alla direttiva 97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva 2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE e altre navi della navigazione interna;”;

b) alla lettera g) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “in caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna;”;

c) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“i-bis) nave della navigazione interna: nave destinata alla navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune;

i-ter) emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita: le emissioni nette di CO2, CH4 e N2O che possono essere attribuite al combustibile, compresi tutti i suoi componenti miscelati, o all'energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate;

i-quater) emissioni di gas a effetto serra per unità di energia: la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2 associate al combustibile o all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia del combustibile o dell'energia fornita (per il combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);

i-quinquies) combustibile: un combustibile destinato all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione di veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto ed altre navi della navigazione interna;

i-sexies) fornitore: il soggetto responsabile del passaggio di combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché i fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle condizioni previste all'articolo 7-bis, comma 6;

i-septies) operatore economico: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in un Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario;

i-octies) biocarburanti: i combustibili liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa;

i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

i-decies) valore reale: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato V-bis, parte C;

i-undecies) valore tipico: una stima della riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante;

i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;

i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti: emissioni di gas risparmiate rispetto a quelle del combustibile fossile che il biocarburante sostituisce, calcolate come indicato nell'allegato V-bis, parte C, punto 4.”.

“Art. 3 (Benzina). - 1. È vietata la commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I.

2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione assicurano la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di etanolo del 5 per cento e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I, senza l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari e degli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di cui all'articolo 8, comma 5, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che commercializzano la benzina prevista dal presente comma, presenti nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le eventuali proroghe previste dal presente articolo, da adottare almeno sei mesi prima del termine da prorogare, sono concesse sulla base di un'istruttoria che considera la compatibilità dei veicoli del parco circolante con la benzina di cui al comma 3 ed il processo di perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE. Tale istruttoria è condotta dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle stime sulla consistenza del parco circolante dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3, risultanti dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del comma 4.

3. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione, diversi da quelli previsti dal comma 2, in cui si commercializza benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle specifiche di cui all'Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, contenente le parole: “E 10. Etanolo fino al 10 per cento. Solo per veicoli compatibili”. La benzina che è consegnata presso un impianto di distribuzione sulla base di contratti o con l'accompagnamento di documenti da cui risulti un tenore massimo di etanolo del 5 per cento, non può essere commercializzata con l'etichetta prevista dal presente comma.

4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista dal comma 3 deve essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 compatibili con l'utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011 incompatibili con l'utilizzo di tale benzina. Tale elenco deve essere conforme all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve essere aggiornato entro trenta giorni da ciascun aggiornamento di quello ministeriale. Nel caso in cui sul sito del Ministero sia pubblicata l'indicazione che nessun veicolo ricade nell'elenco, tale indicazione deve essere accessibile agli utenti con dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura. Le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via informatica, la lista di tali veicoli che hanno messo in commercio o che intendono mettere in commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi modelli la trasmissione deve

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Art. 2 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 3, commi 4 e 6, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblica una versione indicativa degli elenchi previsti da tali articoli sul proprio sito internet e i gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro dieci giorni dalla pubblicazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono in via informatica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento ai veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale prima di tale data, gli elenchi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 6, e dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2005. Detto Ministero provvede a pubblicare tali elenchi sul proprio sito internet e i gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro trenta giorni dalla pubblicazione. In caso di violazi

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Art. 3 - Disposizioni finanziarie

1. All'attività di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'

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Allegato A (previsto dall'articolo 1, comma 10) - Nuovi allegati I, II, V e V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66


Allegato I - Specifiche ecologiche della benzina commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata

Parte di provvedimento in formato grafico


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