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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: PPP e finanza di progetto
CORRETTIVO CODICE APPALTI FINANZA DI PROGETTO - Il D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha apportato modifiche alla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).
In particolare, l'art. 57 del D. Leg.vo 209/2024 ha sostituito l'art. 193 del D. Leg.vo 36/2023, relativo alla procedura di affidamento della finanza di progetto.
Il nuovo art. 193 del D. Leg.vo 36/2023 specifica innanzitutto che l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire:
- su iniziativa privata
- ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16 dell'art. 193 del D. Leg.vo 36/2023.
Preliminare manifestazione di interesse
Ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, ai fini della presentazione di una proposta, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.
Proposte a iniziativa privata
Proposte degli operatori economici
L’art. 193 del D. Leg.vo 36/2023, comma 3, stabilisce che gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotori, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi, anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico privato di cui all'articolo 175, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023.
Le proposte devono contenere i documenti indicati dall'art. 193, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023.
L'ente concedente, dopo aver verificato l'interesse pubblico alla proposta e la relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico privato, dà notizia della presentazione della proposta nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale e indica un termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione da parte di altri operatori economici (in qualità di proponenti) di proposte relative al medesimo intervento.
Entro 45 giorni dalla scadenza del suddetto termine, l'ente concedente individua in forma comparativa una o più proposte da sottoporre alla procedura di valutazione.
Valutazione delle proposte
L'ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate, ne dà notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione.
In tale fase, l'ente concedente ha facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare.
Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato, le proposte sono respinte con provvedimento motivato.
Entro 60 giorni, differibili fino a 90 giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione, che, in caso di pluralità di proposte ammesse, si svolge in forma comparativa.
Gara
All'esito dell'approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli affidamenti di lavori è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario.
I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un’offerta.
L’ente concedente:
- prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
- pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall’aggiudicatario.
Prelazione
Se il promotore, o il proponente, non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
Se il promotore, o il proponente:
- non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno; l’importo complessivo non può superare il 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara;
- esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, o del proponente, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta (entro i limiti di cui sopra).
Proposte su iniziativa dell’ente concedente
I commi 16 e 17 dell’art. 193 del D. Leg.vo 36/2023, disciplinano le proposte su iniziativa dell’ente concedente.
In particolare, l’art. 193 del D. Leg.vo 36/2023, comma 16, prevede che l’ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico privato, di cui all'articolo 175, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a 60 giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3 dell’art. 193 del D. Leg.vo 36/2023.
Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.
L'ente concedente valuta le proposte presentate e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario. Per lo svolgimento del prosieguo della procedura, per l’individuazione e valutazione delle proposte, la gara, la prelazione, l’aggiudicazione e le garanzie, sono richiamate le precedenti disposizioni dell’art. 193 del D. Leg.vo 36/2023.
- Testo del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 - Correttivo Codice appalti
- Testo aggiornato e coordinato del Codice appalti - D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36
- Scheda tematica: I contratti di partenariato pubblico privato [Codice appalti 2023]
- Scheda tematica: Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti
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