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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Fiscalizzazione, difformità parziali e variazioni essenziali
FISCALIZZAZIONE VARIAZIONI ESSENZIALI PARZIALE DIFFORMITÀ - Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il ricorrente aveva chiesto l’applicazione dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. 380/2001 per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione dell’ampliamento del locale tecnico in elevazione con annessa rampa di scale, sostenendo, anche con il conforto di una perizia di parte, che diversamente si sarebbe determinato un grave pregiudizio statico per le parti conformi.
ESCLUSIONE IN CASO DI DIFFORMITÀ TOTALE O VARIAZIONI ESSENZIALI - C. Stato 24/12/2024, n. 10380 ha ribadito che l’art. 34 del D.P.R. 380/2001 riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre ampliamento e nuovo locale in elevazione ricadono piuttosto nell’ambito di applicazione dell’art. 31, D.P.R. 380/2001 quali opere eseguite in assenza di titolo o comunque in variazione essenziale rispetto a esso.
In proposito i giudici hanno spiegato che una variazione essenziale si configura ove vi siano interventi edilizi tali da determinare modificazioni significative alla struttura ed alla sagoma del manufatto altrimenti assentito, come per esempio avviene mediante un ampliamento che, pur senza creare un organismo edilizio nuovo ed incompatibile col progetto assentito e con la sua essenza, ne altera la struttura e le dimensioni sì da apparire la dilatazione strutturale, funzionale e spaziale di quanto che invece sarebbe dovuto essere nella realtà.
PREGIUDIZIO ALLE PARTI CONFORMI - Sotto il secondo profilo, concernente il pregiudizio alla parte dell’immobile conforme, la perizia di parte affermava che “gli ampliamenti illegittimi realizzati presentano strutture portanti intelaiate in conglomerato cementizio armato che risultano connesse e concatenate in modo inscindibile alla struttura dell’esistente fabbricato”. Tale circostanza, che di per sé rappresenta il portato della tecnica costruttiva adoperata, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che la loro demolizione avrebbe cagionato un pregiudizio per la parte legittima.
Il Consiglio ha sollevato dubbi sul verificarsi del pregiudizio, dato che le opere abusive erano state aggiunte a un fabbricato già esistente e di per sé da esse autonomo, e che la relazione non aveva specificato i danni che l’immobile principale avrebbe subito per effetto della loro demolizione.
CONCETTO DI PARZIALE DIFFORMITÀ - Sull’argomento si segnala anche la pronuncia del Consiglio di Stato (sent. 23/05/2023, n. 5090) ove è stato specificato che la fiscalizzazione ex art. 34, D.P.R. 380/2001 trova applicazione solo per gli abusi meno gravi in ragione del minor pregiudizio causato all'interesse urbanistico (v. anche C. Cass. pen. 28/01/2021, n. 3579; C. Cass. pen. 15/01/2020, n. 1443).
La nozione di parziale difformità presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera (in tal senso, tra le tante: C. Stato 21/06/2023, n. 6085; TAR Sicilia-Catania 10/05/2021, n. 1512).
Viceversa, si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione. Si veda anche la Nota: Fiscalizzazione dell’abuso edilizio, limiti di applicabilità.
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