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06/06/2024

Incentivi per funzioni tecniche: l'importo non può essere a carico del concessionario

Il MIT ha indicato che gli importi previsti per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche non possono essere posti a carico del concessionario.

Quesito
Con il quesito del 03/06/2024, n. 2635 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto:
- se è corretta e rispondente alla normativa la previsione, all'interno dei documenti di gara, che l'importo spettante alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 e del suo allegato I.10, sia erogato come voce di rimborso diretto all'ente pubblico da parte dell'aggiudicatario della gara. In particolare, con riferimento alle concessioni, se sia corretto che tale somma economica sia prevista a carico dell'concessionario tra le voci di costo del piano economico finanziario (PEF) posto a base di gara;
- se è corretto che l'importo venga calcolato sul ricavo complessivo previsto dalla concessione, oppure se deve essere calcolato sull'effettivo ricavo della concessione, a consuntivo sulle somme percepite dal concessionario.

Risposta del MIT
Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che:
- gli importi spettanti alle funzioni tecniche non possono essere posti a carico del concessionario. Infatti, l'art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
- ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Inoltre, l'art. 179, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20%, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.

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Sull'applicabilità della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ai contratti di partenariato pubblico privato (PPP) e concessioni, si veda Incentivi per funzioni tecniche tra vecchio e nuovo Codice appalti e Incentivi per funzioni tecniche per contratti di concessione a partire dal 01/07/2023.

Dalla redazione