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18/03/2024

Scala in ferro di collegamento al terrazzo, regime edilizio

Secondo il TAR Lazio, la scala esterna in ferro di collegamento al terrazzo ha natura pertinenziale e non richiede il permesso di costruire.

Nel caso di specie i ricorrenti contestavano l’ordine di demolizione emesso ai sensi dell’art. 31, D.P.R. 380/2001, di una scala a chiocciola in ferro realizzata per accedere dal giardino al solaio di copertura del portico prospiciente l’ingresso dell’abitazione. Il ricorrente evidenziava l’amovibilità della struttura in quanto realizzata su una piattaforma dotata di ruote che poteva essere agevolmente spostata a seconda delle necessità di accesso.

TAR Lazio-Roma 06/02/2024, n. 2261, nell’accogliere il ricorso, ha affermato che la realizzazione di una scala in ferro per consentire l'accesso ad un terrazzo costituisce intervento per il quale non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire.
Infatti tale opera, finalizzata a consentire l'utilizzo del solaio di copertura di un immobile, non determina una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ma si configura piuttosto come mera pertinenza, essendo preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e caratterizzata da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile al quale accede e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico.

Nel caso in esame la scala era peraltro costituita da una struttura mobile, ossia priva di un collegamento strutturale con l’abitazione, inidonea a modificarne la sagoma e il prospetto, e, in ragione della sua conformazione, destinata ad essere agevolmente spostata, essendo ancorata ad una pedana dotata di ruote.
Tali caratteristiche hanno indotto il TAR a ritenere che l’opera in questione non necessitava di un permesso di costruire, come invece sostenuto dall’amministrazione nell’ingiunzione di demolizione.

Sul tema si ricorda che secondo la giurisprudenza, la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (C. Stato 04/10/2021, n. 6613 che ha escluso la natura pertinenziale di una scala aperta in cemento armato situata nel cortile condominiale e collegata con il balcone del primo piano dell’immobile).
Sotto altro aspetto, inoltre, è stato precisato dalla giurisprudenza che nel caso in cui la scala presenti connotati di consistenza e stabilità, la stessa rientra nella nozione di costruzioni rilevanti ai fini del calcolo delle distanze legali. A tal fine non sono ammissibili distinzioni fondate sul mero materiale con cui si realizzano le scale, dovendosi, al contrario, incentrare l’esame sull’idoneità dell’opera, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali, a realizzare indebite e dannose intercapedini (in tal senso TAR Lombardia-Milano 19/02/2021, n. 472, che ha ritenuto rilevante a tal fine una scala esterna, costituita da una struttura in ferro con gradini e pianerottoli in grigliato a maglia larga, di collegamento tra due piani di un fabbricato).

Dalla redazione