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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 20/12/2023, n. 58
L. R. Abruzzo 20/12/2023, n. 58
L. R. Abruzzo 20/12/2023, n. 58
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- L.R. 05/07/2024, n. 10
- L.R. 14/02/2024, n. 7
- L.R. 14/02/2024, n. 6
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità del governo del territorio1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge stabilisce la disciplina regionale in materia di governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte nell'osservanza dei principi della limitazione del consumo di suolo, della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio naturale, storico architettonico e urbano inteso come bene comune nonché dell'uguaglianza di diritti all'uso e di godimento del bene stesso. 2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, le Unioni di comuni, le Province e la Regione perseguono le seguenti finalità nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge: a) il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che preserva gli ecosistemi, anche in funzione della prevenzione e della miti |
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Art. 2 - I soggetti1. Le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comuni, dalle Unioni di comuni, dalle Province e dalla Regione, secondo i principi di collabo |
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Art. 3 - Gli atti del governo del territorio1. Sono atti di governo del territorio i seguenti strumenti della programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica e le loro varianti: |
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Capo II - Programmazione e pianificazione |
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Art. 4 - Il modello della pianificazione1. La pianificazione è la modalità generale di governo del territorio che si sviluppa attraverso la coerenza, l'integrazione e la sinergia fra i soggetti di cui all'articolo 2, sulla bas |
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Art. 5 - Competenze nella formazione degli atti di governo1. La Regione adotta ed approva il PTR, i PS, i PST e le relative varianti. 2. Nel rispetto del PTR e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico regionale, la Provincia adotta ed approva il PTCP, i PA e le |
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Art. 6 - Funzioni riservate alla Regione1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e restano riservate alla Regione le seguenti funzioni: |
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Art. 7 - La cooperazione e la partecipazione1. La Regione, le Province, i Comuni e le Unioni di comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione, conformano la propria attività al metodo della cooperazione e del confronto con i diversi sogget |
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TITOLO II - Disposizioni generali per la tutela del territorio |
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Capo I - Consumo del suolo a saldo zero e promozione della rigenerazione e riqualificazione urbana |
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Art. 8 - Contenimento del consumo di suolo1. La Regione Abruzzo, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo attraverso la rigenerazione e riqualificazione del territorio urbanizzato nonché attraverso la compensazione tra territorio costruito ed aree desigillate e/o retrocesse ai sensi del comma 2. 2. Ai fini della presente legge per consumo di suolo si intende: a) il saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica prevede la trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 40 e quelle per le quali la medesima pianificazione stabilisce interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e della contestuale retrocessione della relativa area a zona con destinazione a verde e soggetta a vincolo di inedificabilità; b) il saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica prevede la trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 40 e le aree edificabili all'interno del perimetro urbanizzato per le quali la pianificazione urbanistica prevede la retrocessione a zona con destinazione a verde assoggettandole a vincolo di inedificabilità. 3. In coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero, è consentito il consumo |
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Art. 9 - Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana1. La Regione Abruzzo promuove la rigenerazione e la riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti, secondo i criteri della sostenibilità e della qualità della vita. 2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica privilegiano il riuso dei suoli urbani, il riuso edilizio e la sostituzione e la ristrutturazione urbanistica, nel rispetto di quanto stabilito dal presente capo, quali strumenti diretti ad elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) razionalizzazione dei consumi idrici ed energetici in attuazione dei protocolli energetico-ambientali; b) bonifica di suoli inquinati e riduzione delle aree impermeabili; c) incremento e funzionalizzazione della presenza del verde |
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Art. 10 - Incentivi urbanistici per interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana1. Per favorire gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana di cui all'articolo 9, comma 3, anche in attuazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato sono previste le seguenti misure incentivanti: a) incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici residenziali secondo i criteri di cui all'articolo 11; b) incrementi di superficie per ampliamenti di edifici non residenziali secondo i criteri di cui all'articolo 12; c) modifiche di destinazione d'uso secondo i criteri di cui all'articolo 13; d) delocalizzazione delle volumetrie dei fabbricati, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b), del d.l. 70/2011 secondo i criteri di cui all'articolo 14. 2. Gli incrementi previsti alle lettere a) e b) del comma 1 sono ammessi sulle volumetrie degli edifici esistenti, intendendosi come tali quelle legittime o legittimate alla data di appro |
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Art. 11 - Incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici residenziali1. |
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Art. 12 - Incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici non residenziali1. All'interno del PUC i Comuni possono considerare e prevedere i casi e le condizioni per concedere un incremento massimo di superficie utile lorda fino al venti per cento di quella esistente. 2. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore dieci |
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Art. 13 - Modifiche di destinazione d'uso1. Le modifiche di destinazione d'uso, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 11 e 12, sono assentibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. 2. Ferma la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici legittimamente esistenti all'interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque possibili e consentiti i cambi di destinazione verso quelle destinazioni già presenti nell'edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in armonia e/o omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalità di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio. 3. Sussiste compatibilità o complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni: a) |
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Art. 14 - Incentivi per l'addensamento urbano o sostituzione urbana1. Al fine di incentivare gli interventi di addensamento o sostituzione urbana di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), anche in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b), del d.l. 70/2011, è consentita, con le premialità e le condizioni di cui al presente articolo, la integrale demolizione e ricostruzione con delocalizzazione di fabbricati esistenti: a) ubicati in zona agricola nello strumento urbanistico comunale e non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola; b) ubicati in aree, come individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali, caratterizzate da dissesto idrogeomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta, che non consentono la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001; c) ubicati in aree ad alta valenza paesaggistica, in aree protette o soggette a vincolo di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004; d) individuati dai Comuni nei PUC come non più co |
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Art. 15 - Disciplina in materia di extra spessori1. Al fine di garantire una riduzione dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e |
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Art. 16 - Definizioni delle superfici nei casi di edilizia residenziale convenzionata1. Ai soli fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzare per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale convenzionata in assenza di contributi pubblici posti in essere nell'ambito della rigenerazione e riqualificazione urbana si intendono per: a) superficie utile abitabile (Su): la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri portanti, delle scale interne e degli armadi a muro nella misura massima del 5% d |
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Art. 17 - Disposizioni attuative dell'art. 2-bis del D.P.R. 380/20011. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis del D.P.R. 380/2001, all'interno di piani attuativi o di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario, i Comuni possono prevedere limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati in deroga a quelli previsti dal |
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Art. 18 - Dotazioni territoriali e standard urbanistici1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema di dotazioni territoriali, costituito dall'insieme delle infrastrutture, dei servizi, delle attrezzature, degli spazi pubblici o di uso pubblico e di ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale, volto a conseguire uno standard minimo di qualità urbana ed ecologico-ambientale da assicurare su tutto il territorio regionale. 2. Costituiscono dotazioni territoriali: a) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla |
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Art. 19 - Contributi regionali per la riqualificazione e la rigenerazione urbana1. Al fine di promuovere gli interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, la Regione può concedere contributi ai Comuni, alle Province e ad altri enti per la realizzazione di dotazioni territoriali ed il loro ammodernamento e rinnovo, per l'acquisizione di opere non più compatibili e la loro demolizione o trasformazione secondo quanto previsto dall'articolo 20, per l'attua |
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Art. 20 - Opere non più compatibili con gli indirizzi di pianificazione1. In attuazione dell'articolo 3-bis del D.P.R. 380/2001, il PUC individua gli edifici non più compatibili con gli indirizzi di pianificazione, definendo |
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Art. 21 - Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione urbana1. Per promuovere la realizzazione degli interventi di addensamento o sostituzione urbana, il Comune predispone e mantiene aggiornato l'Albo degli immobili pubblici e privati resi disponibili per gli interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana e predispone appositi elaborati cartografici per renderne agevole l'individuazione. 2. Nell'Albo sono individuati, in particolare: a) gli immobili pubblici che l'Amministrazione comunale destina agli interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, con indicazione del relativo prezzo base ai fini della loro cessione. Stante il superiore interesse riconosciuto all'azione d |
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Art. 22 - Concorsi di architettura e progettazione partecipata1. Per elevare la qualità dei progetti urbani, i Comuni possono promuovere il ricorso al concorso di progettazione e al concorso di idee, con valenza anche interdisciplinare, nonché ai processi di progettazione partecipata per la definizione degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana. 2. I Comuni posso |
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Capo II - Valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale |
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Art. 23 - Valutazione di incidenza1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche): a) gli atti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali e faunistico venatori, di rilevanza |
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Art. 24 - Valutazione ambientale strategica1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile la Regione, le Province, i Comuni e le Unioni di comuni, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani, prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, procedendo alle valutazioni e verifiche di sostenibilità ambientale e territoriale degli stessi, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, recepita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 2. I piani e i programmi di cui all'articolo 6, |
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Art. 27 - Autorità competenti1. La Regione, le Province ed i Comuni assumono la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale strategica in riferimento: |
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Art. 28 - Quadro conoscitivo1. Il quadro conoscitivo rappresenta la base informativa su cui progettare gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, con particolare attenzione alle aree geomorfologiche, alle condizioni |
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TITOLO III - Strumenti di pianificazione |
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Capo I - Pianificazione territoriale |
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Art. 29 - Piani urbanistici e territoriali1. Il presente titolo disciplina gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come definiti nell'articolo 3, individuando gli ambiti di |
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Art. 30 - Piano territoriale regionale1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo, approva il Piano territoriale regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e di una componente strutturale. Il PTR ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, ai sensi di quanto stabilito dal titolo VII, e la componente territori |
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Art. 31 - Effetti del Piano territoriale regionale1. Il PTR costituisce il quadro di riferimento per gli atti di governo del territorio e rappresenta il quadro conoscitivo unificato regionale della pianificazione. |
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Art. 32 - Contenuti del Piano territoriale regionale1. Il PTR, in relazione alle prescrizioni di tutela, conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, contiene il quadro generale degli obiettivi e le misure di tutela da perseguire nelle diverse porzioni del territorio regionale. Il PTR è elaborato sulla base dei contenuti del sistema informativo territoriale regionale ai sensi dell'articolo 83. 2. Il PTR contiene: a) le principali connotazioni del territorio regionale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico - ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storico archeologiche, anche al fine di offrire ai Comuni, singoli o associati, lo strumento che assicuri la migliore sinergia ed efficacia della loro azione; |
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Art. 33 - Piani di settore e Piani speciali territoriali1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi del PTR, può predisporre Piani di settore o Piani speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso. 2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali, il Piano del Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. 3. I Piani di setto |
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Art. 34 - Piano territoriale di coordinamento provinciale1. Compete alle Province la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche dei Comuni e delle loro Unioni, che incidano su interessi pubblici intercomunali. 2. Le Province possono |
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Art. 35 - Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale, nel rispetto della pianificazione sovraordinata, contiene: a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche; b) il quadro conoscitivo del pro |
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Art. 36 - Piani d'area del Piano territoriale di coordinamento provinciale1. I Piani d'area sono strumenti attuativi di pianificazione d'area vasta, riferiti ad ambiti territoriali di interesse sovracomunale. I Piani d'area, in r |
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Art. 37 - Piano territoriale di sviluppo industriale1. Nell'ambito dei Piani d'area di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), sono ricompresi i Piani territoriali di sviluppo industriale (PTSI). 2. Il Piano è redatto, anche su proposta della Provincia competente per territorio, dall'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) o dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara (di seguito: Consorzio) ed è adottato e approvato dal Consiglio provinciale. 3. Il Piano, unitamente ai relativi allegati, è depositato per trenta giorni consecutivi mediante pubblicazione nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio", della Provincia, dei Comuni interessati, dell'ARAP o del Consorzio. 4. L'avvenuto deposito � |
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Capo II - Pianificazione comunale |
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Sezione I - Piano urbanistico comunale |
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Art. 38 - Strumenti urbanistici comunali e intercomunali1. Allo scopo di semplificare la pianificazione urbanistica comunale e valorizzare i processi negoziali nella definizione della fase operativa degli interventi, la pianificazione urbanistica comunale si articola in: a) piano |
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Art. 39 - Piano urbanistico comunale1. Il PUC è lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, conformemente alle disposizioni dei piani sovraordinati e con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni, secondo quanto stabilito dal titolo II. 2. I Comuni approvano il PUC entro e non oltre sessanta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 100, comma 2, e le sue previsioni hanno efficacia a tempo indeterminato. N11 3. In particolare, sulla base di un'approfondita analisi e valutazione dei tessuti urbani esistenti e avvalendosi delle risultanze del quadro conoscitivo e delle informazioni ambientali e territoriali di cui agli articoli 28 e 83, il PUC: a) individua il perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 40; b) individua il perimetro del centro storico e degli immobili ritenuti rilevanti applicando i cr |
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Art. 40 - Perimetro del territorio urbanizzato1. Il PUC, sulla base delle invarianze individuate nel quadro conoscitivo, stabilisce gli elementi strutturali di competenza comunale, ai sensi del presente articolo e della legislazione nazionale e regionale. 2. Il PUC individua il perimetro del territorio urbanizzato, il quale comprende: a) le aree edificate con continuità a destinazione residenziale, produttiva, commerciale, direzionale e di servizio, turistico-ricettiva, le dotazioni territoriali, le infrast |
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Art. 41 - Disciplina del territorio urbanizzato1. Con riferimento al territorio urbanizzato il PUC disciplina l'assetto fisico e funzionale del sistema insediativo esistente, di cui analizza e valuta le caratteristiche urbanistiche ed edilizie, ambientali e storico-culturali, anche allo scopo di individuare e regolamentare gli interventi idonei alla rigenerazione e alla riqualificazione del territorio di cui al titolo II, |
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Art. 42 - Perimetro e disciplina dei centri storici1. Nel rispetto dell'individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), il PUC definisce la perimetrazione del centro storico, identificato con gli agglomerati aventi carattere storico, artistico e pregio ambientale incluse anche le aree esterne che costituiscono pertinenze funzionali, quali: a) strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengano edifici costruiti in epoca anteriore all'anno 1950, anche in assenza di monumenti o edifici di particolare valore artistico; |
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Art. 43 - Disciplina dei nuovi insediamenti1. I nuovi insediamenti sono consentiti, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 40, nell'osservanza dell'articolo 8. 2. Per i nuovi insediamenti la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale di cui all'articolo 44 stabilisce i requisiti e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale. In particolare tali insediamenti assicurano la contemporanea realizzazione, oltre alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, delle seguenti opere: |
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Art. 44 - Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale1. Il PUC definisce la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare l'attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale tramite: a) la crescita e la qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche; b) l'incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici; c) la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico; d) il miglioramento delle componenti ambientali; e) lo sviluppo della mobilità sostenibile; f) il miglioramento del benessere ambientale; g) l'incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici. |
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Art. 45 - Tavola dello stato di fatto e tavola dei vincoli1. Allo scopo di favorire la conoscibilità e il coordinamento delle prescrizioni conformative del territorio e dei vincoli morfologici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e infrastrutturali che gravano sul territorio e di semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica di conformità degli interventi di trasformazione, i Comuni si dotano di appositi strumenti conoscitivi, denominati "tavola dello stato di fatto" e "tavola dei vincoli". |
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Art. 46 - Regolamento edilizio comunale1. Contestualmente all'approvazione del PUC i Comuni provvedono ad adeguare il regolamento edilizio comunale per renderlo organico e coerente con la nu |
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Sezione II - Perequazione e compensazione |
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Art. 47 - Perequazione urbanistica1. La perequazione urbanistica è funzionale al perseguimento degli obiettivi di interesse generale definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. At |
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Art. 48 - Compensazione urbanistica1. La compensazione urbanistica consente ai Comuni di acquisire aree specifiche funzionali ad interessi collettivi attraverso lo spostamento della capacità edificatoria in un lotto diverso da quel |
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Art. 49 - Perequazione territoriale1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti |
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Sezione III - Piani attuativi comunali |
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Art. 50 - Piani attuativi comunali1. I Piani attuativi comunali, di seguito PAC, sono strumenti pianificatori che disciplinano le parti del territorio comunale sulle quali il PUC richiede un'ulteriore defini |
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Art. 51 - Contenuti del Piano attuativo comunale1. Il PAC consegue gli obiettivi fissati dal PUC e contiene: a) la relazione su contenuti, criteri e finalità del piano, nonché il programma e le fasi di attuazione dei lavori; b) l'inquadramento nel PUC; c) la delimitazione del piano; d) le aree e gli edifici sottoposti a vincoli di salvaguardia per motivi di interesse paesistico, storico-artistico, ambientale, nonché i vincoli a protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale; e) gli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi e terziari, precisando la suddivisione delle aree in isolati, lo schema planovolumetrico degli edifici previsti, la configurazione di quelli esistenti con le relative destinazioni d'uso e tipologie edilizie; |
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Art. 52 - Piani attuativi di iniziativa pubblica1. I PAC di iniziativa pubblica contengono, in aggiunta agli elaborati di cui all'articolo 51, comma 1, il piano economico-finanziario dell'intervento |
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Art. 53 - Piani attuativi di iniziativa privata1. I PAC di iniziativa privata possono essere promossi, redatti e attuati dalla totalità dei proprietari delle aree interessate o di un ambito funzionale. In alternativa, i proprietari che rappresentino, sulla base dell'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore delle aree interessate o dell'ambito di intervento, possono costituirsi in consorzio e richiedere al Comune l'attivazione del PAC di iniziativa pubblica. I soggetti promotori, a pena di improcedibilità, forniscono, in sede di presentazione dell'istanza, le necessarie garanzie finanziarie per l'espletamento delle procedure espropriative e provvedono al deposito, presso il Comune, delle relative somme prima dell'emissione dei decreti di esproprio. Il Comune è tenuto alla verifica delle garanzie finanziarie presenti al momento della presentazione dell'istanza e, successivamente all'approvazione del PAC ed all'apposizione della dichiarazione di pubblica utilità, procede ad espropriare le aree in favore del Consorzio in capo al quale è trasferita la proprietà delle medesime aree e a discapito dei proprietari dissenzienti non aderenti al consorzio. 2. I PAC di iniziativa privata sono attuati co |
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Art. 54 - Procedimento di formazione del Piano attuativo comunale1. I PAC, d'iniziativa pubblica e privata, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5, comma 13, lettera b), del d.l. 70/2011. 2. I PAC non comportano variante al PUC ove incidano solo sui parametri edilizi e non incrementino i carichi urbanistici previsti dallo strumento generale, nonché nei seguenti casi: a) adeguamenti perimetrali o mod |
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Art. 55 - Comparto edificatorio |
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Art. 56 - Attuazione del comparto edificatorio1. I Comuni, con delibera di Giunta, dispongono, d'ufficio o su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio ai sensi del comma 4, la formazione di comparti individuati e perimetrati nel PUC che includono uno o più edifici ed anche aree inedificate. 2. Al fine di favorire il riuso dei contesti urbani e di agevolare l'iniziativa aggregata, è facoltà dei proprietari di immobili, sempre in numero idoneo a costituire il consorzio, chiedere al Comune la formazione di un comparto edificatorio per ambiti di intervento collocati nelle zone A e B di cui al |
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TITOLO IV - Disposizioni sul territorio rurale |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 57 - Territorio rurale1. La pianificazione del territorio rurale persegue la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli salvaguardandone le diverse vocazioni tipiche che la connotano, promuovendo altresì l'agricoltura periurbana, i parchi agricoli, l'ambiente e il paesaggio rurale anche mediante il contenimento del consumo di suolo agricolo. 2. La pianificazione del territorio rurale riconosce e promuove, altresì, la capacità produttiva agroalimentare del territorio rurale e le attività connesse alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. 3. Ai fini della presente legge il territorio rurale è costituito: a) dalle aree a |
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Art. 58 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente1. Il PUC disciplina le trasformazioni dei nuclei rurali di cui all'articolo 57, comma 3, lettera c), nonché degli edifici esistenti sparsi ed isolati che insistono sul territorio rurale. 2. I nuclei rurali costituiscono oggetto di specifica e motivata perimetrazione in sede di redazione del PUC e sono assoggettati ad una attività pianificatoria di dettaglio volta: a) ad assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti; |
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Capo II - Disciplina delle trasformazioni dei suoli agricoli |
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Art. 59 - Progetto di sviluppo aziendale1. Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 60 e 61, il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale e non professionale, come definiti dalla legislazione statale vigente, provvedono alla redazione del progetto di sviluppo aziendale i cui contenuti sono indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 63. 2. L'approvazione del progetto di sviluppo aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi. Il progetto di sviluppo aziendale è presentato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 63, al Comune competente per territorio. Nel caso di progetto relativo a territori che appartengono a due o più Comuni, è competente il Comune in cui ricade il territorio di maggiore estensione. |
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Art. 60 - Interventi di nuova edificazione mediante progetto di sviluppo aziendale1. La costruzione di nuovi edifici è consentita ai soggetti di cui all'articolo 59, comma 1, soltanto ove prevista nel progetto di sviluppo aziendale e se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad essa connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti. 2. La costruzione di nuovi edifici |
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Art. 61 - Interventi di nuova edificazione in assenza di progetto di sviluppo aziendale1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 63 ed in assenza dell'approvazione del progetto di sviluppo aziendale all'imprenditore agricolo, iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, e al coltivatore diretto sono, comunque, consentiti i seguenti interventi: a) realizzazione di un unico edificio per uso residenziale, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) assenza in capo ai componenti del nucleo familiare della titolarità di proprietà di immobili ad uso residenziale ubicati nel medesimo territorio comunale; 2) unità minima aziendale di almeno 2,50 ettari; 3) lotto minimo di |
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Art. 62 - Manufatti per attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici1. Il territorio rurale può ospitare attività agricola amatoriale, compreso il ricovero di animali domestici. 2. È qualificata attività agricola amatoriale, ai fini della presente legge, l'attività agricola produttiva, diversa da quella imprenditoriale, avente rilevanza domestica in quanto finaliz |
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Art. 63 - Regolamento degli interventi sul territorio rurale1. Con regolamento, da approvare con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore de |
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TITOLO V - Procedimenti di approvazione |
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Capo I - Procedimento unico di approvazione dei piani |
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Art. 64 - Unificazione del procedimento di piano1. Per l'approvazione di tutti gli atti di governo del territorio di cui all'articolo 3, fatta eccezione per i piani territoriali di sviluppo industriale, trova applicazione il procedimento disciplinato dal presente capo, che risponde ai seguenti |
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Art. 65 - Fasi del procedimento1. Il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici di cui alla presente legge si articola nelle seguenti fasi: |
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Art. 66 - Fase preliminare1. Ai fini dell'approvazione del piano l'Amministrazione procedente, con deliberazione di Giunta, definisce preliminarmente gli indirizzi e gli obiettivi che intende perseguire mediante la |
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Art. 67 - Fase di formazione del piano1. Il responsabile del procedimento, con il supporto dell'Ufficio del Piano qualora istituito, procede alla redazione del progetto di piano nel rispett |
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Art. 68 - Fase di consultazione preliminare1. Il responsabile del procedimento avvia la fase di consultazione preliminare al fine di acquisire contributi inerenti gli aspetti urbanistici e ambientali. 2. Alla consultazione preliminare sono invitati a partecipare, nelle forme della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della L. 241/1990 in modalità sincrona, gli enti, le amministrazioni ed i soggetti competenti, anche in materia ambientale |
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Art. 69 - Fase di adozione e partecipazione1. Conclusa la fase di consultazione preliminare il responsabile del procedimento predispone gli elaborati di piano e, nel caso in cui sia stata avviata la procedura di VAS a sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006, anche gli elaborati ambientali. 2. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo competente una proposta di deliberazione unitamente ai documenti di cui al comma 1 per consentire l'adozione del piano entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data di conclusione della consultazione preliminare. La mancata adozione del piano nel termine previsto dal presente comma comporta l'inefficacia della consultazione preliminare espletata. 3. Dalla data di adozione del piano decorrono le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 380/2001. |
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Art. 70 - Fase di approvazione1. All'esito della fase di cui all'articolo 69, il responsabile del procedimento avvia la consultazione definitiva mediante indizione di una conferenza di servizi in forma semplificata o simultanea, ai sensi degli articoli 14-bis e 14-ter della L. 241/1990, convocando le Amministrazioni competenti al rilascio di ogni parere, nulla-osta ed ogni altro atto di a |
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Art. 71 - Procedimento di formazione dei piani regionali1. Con riferimento al procedimento di formazione dei piani di competenza regionale, le fasi di cui all'articolo 65, comma 1, lettere b), c) e d) sono di competenza della Giunta regionale nell'ambito del Dipartimento competente per materia che provvede alla nomina del responsabile del procedimento. 2. Gli indirizzi e gli obiettivi preliminari di cui all'articolo 66, comma 1, sono adottati con deliberazione di Giunta regionale e sono trasmessi al Consiglio regionale per la successiva approvazione ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della deliberazione di Giunta regionale. Decorso inutilmente il predetto termine gli indirizzi e gli obiettivi preliminari si int |
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Art. 72 - Trasparenza amministrativa1. Prima dell'adozione o dell'approvazione dello strumento di pianificazione, o contestualmente alle predette attività, il Consiglio comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai registri immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consiglieri comunali. |
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Capo II - Misure di semplificazione del sistema dei piani |
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Art. 73 - Semplificazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica della Regione, delle Province e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite |
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Art. 74 - Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale1. La Regione, le Province ed i Comuni possono conferire al proprio piano generale anche il valore e gli effetti di uno o più piani settoriali di propria competenza |
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Art. 75 - PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni1. I PTCP possono assumere, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 112/1998, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tut |
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Art. 76 - Modificazione della pianificazione di altri livelli territoriali1. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, le proposte di modificazioni dei piani previsti dalla presente legge possono contenere esplicite richieste di modificazione ai piani generali o settoriali di altri livelli territoriali. 2. Le richieste di modifica delle previsioni dei piani di tutela del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, della protezione della natura, delle acque e della difesa del suolo possono attenere unicamente alla cartografia dei piani. 3. All'approvazione dei piani che contengono le richieste di modific |
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Art. 77 - Variazione degli strumenti urbanistici1. Per la variazione dei piani vigenti si rinvia alle disposizioni della presente legge relative alla formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. 2. Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi: a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; c) gli adeguamenti, entro il dieci per cento della superficie territoriale, di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento attuativo; d) le modificazioni del tipo di strumento attuativo, previsto dallo strumento urbanistico generale; la modificazione non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente preveda il ricorso a piani di recupero o a piani attuativi relativi ad insediamenti produttivi; N30 |
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Art. 78 - Varianti ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 160/20101. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 160/2010 l'interessato, unitamente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi, produce al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) anche il progetto relativo alle attività da insediare, corredato dalla proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, anche gli elaborati di natura ambientale. 2. Il responsabile del SUAP convoca la conferenza di servizi solo dopo aver verificato, tramite il Comune territorialmente competente, a pena di improcedibilità dell'istanza, la sussistenza delle seguenti condizioni: a) |
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Art. 79 - Varianti agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 58 del d.l. 112/20081. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le varianti allo strumento urbanistico comunale contenute nei piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 58 del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono approvate nel rispetto delle modalità semplifica |
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Art. 80 - Atti di coordinamento tecnico1. Allo scopo di semplificare e uniformare l'applicazione della presente legge e di assicurare l'esercizio coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e |
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TITOLO VI - Misure organizzative e strumenti negoziali |
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Capo I - Misure organizzative |
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Art. 81 - Ufficio di piano1. Ai fini dell'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica i Comuni possono costituire, in forma singola o associata, un'apposita struttura denominata "ufficio di piano". Qualora i Comuni abbiano conferito ad una Unione le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonch |
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Art. 82 - Garante della comunicazione e della partecipazione1. Per ogni procedimento di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione, le Province ed i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti nominano il "Garante della comunicazione e della partecipazione". 2. Il Garante di cui al comma 1 ha il compito di garantire: a) il diritto di accesso alle informazioni che attengono al p |
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Art. 83 - Strumenti di supporto alla pianificazione territoriale1. Il Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) costituisce la base informativa territoriale per la raccolta e la gestione dei dati di supporto per le attività di programmazione e pianificazio |
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Capo II - Strumenti negoziali |
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Art. 84 - Accordi territoriali1. La Regione, le Province, i Comuni e le Unioni di comuni possono promuovere accordi territoriali per concordare gli obiettivi e le scelte strategiche dei loro piani. I medesimi enti possono, altresì, stipulare accordi territoriali per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e socia |
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Art. 85 - Accordi di programma1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più Comuni o di altri enti pubblici, ovvero che coinvolgano anche una sola amministrazione e soggetti privati, il Sindaco o il Presidente della Provincia o il Presidente della Regione, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, sull'intervento o sui programmi di intervento, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma, anche su p |
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Art. 86 - Accordi con i privati1. Nel corso della fase di formazione del PUC, gli enti locali possono concludere accordi integrativi con i soggetti privati coinvolti, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento, di pubblicità e di partecipa |
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TITOLO VII - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente |
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Capo I - Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio |
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Art. 87 - Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio1. Il presente capo, nell'osservanza dell'articolo 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratif |
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Art. 88 - Compiti della Regione e politica per il paesaggio1. La Regione esercita le proprie funzioni di tutela e valorizzazione e vigilanza del paesaggio, operando per una politica unitaria e condivisa. 2. La politica per il paesaggio ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei paesaggi regionali tramite la salvaguardia e il rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile del paesagg |
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Art. 89 - Piano territoriale paesaggistico regionale1. La componente paesaggistica del PTR, denominata Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004. 2. Il PTPR, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche, naturali e culturali del terr |
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Art. 90 - Procedimento di approvazione del PTPR1. Per l'elaborazione e l'approvazione del PTPR e delle sue varianti, nonché per la verifica e l'adeguamento della pianificazione paesaggistica region |
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Art. 91 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli stru |
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Art. 92 - Procedura per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione1. In attuazione dell'articolo 145, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, il presente articolo disciplina l'esercizio delle funzioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione sottordinati, nell'ottica di assicurare l'adeguamento e la conformazione in forma concertata delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici con le previsioni fissate nel Piano territoriale |
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Art. 93 - Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio1. I progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione persegue il miglioramento della qualità territoriale e il rafforzamento delle diversità locali, favorendo il recupero delle aree compromesse o degradate e la produzione di nuovi valori paesaggistici nei contesti identitari che connotano il territorio regionale individuati dal PTPR. 2. Costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tu |
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Art. 95 - Compiti dei Comuni1. I Comuni e le Unioni di comuni, attraverso i PUC, perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTPR e applicano le disposizioni generali di tutela e valorizza |
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Art. 96 - Commissione regionale per il paesaggio1. In attuazione dell'articolo 137 del D.Lgs. 42/2004, è istituita la Commissione regionale per il paesaggio, con il compito di proporre alla Giunta regionale, anche su istanza delle amministrazioni interessate: a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all'articolo 140 del D.Lgs. 42/2004; |
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Capo II - Disposizioni in materia di tutela ambientale |
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Art. 98 - Tutela delle coste1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti, gli interventi edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni. 2. Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi. 3. Lungo i corsi d'acqua riportati nell'allegato A della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di metri centocinquanta a partire da ciascuna delle relativ |
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Art. 99 - Tutela dell'ambiente insediato1. Il PUC, per gli interventi diretti, ed i piani attuativi comprendono: a) l'indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal complesso di costruzioni, con indicazione dei valori medi |
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TITOLO VIII - Norme finali |
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Art. 100 - Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e regime transitorio1. I Comuni dotati di Piano regolatore, provvedono alla perimetrazione del territorio urbanizzato e alla approvazione del PUC secondo i tempi e le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 39. N36 2. Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione. 3. Prima dell’approvazione del PUC le disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV trovano applicazione nelle aree agricole individuate dalla pianificazione vigente a decorrere dalla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, scaduto il termine di cui all’articolo 8, comma 4. In tal caso le disposizioni de |
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Art. 101 - Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti strumenti sovraordinati1. La Regione e le Province avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. Le varianti ai piani vigenti promosse dai Comuni ai sensi della previgente normativa regionale, si concludono nel rispetto della medesima previgente normativa regionale. |
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Art. 102 - Potere sostitutivo regionale1. La Regione esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, nelle ipotesi di inerzia degli Enti preposti all'esecuzione dei seguenti adempimenti: a) mancata perimetrazione del territorio urbanizzato di cui all'articolo 8, comma 4; b) mancata approvazione del PUC di cui all'articolo 38, fatta eccezione per l'ipotesi di inerzia dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti dotati dello strumento urbanistico vigente; N9 |
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Art. 103 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione1. La Regione esercita i poteri di cui all'articolo 39 del D.P.R. 380/2001 per annullare i permessi di costruire che hanno ad oggetto gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia oppure gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o conservativa comportanti mutamenti delle destinazioni d'uso diverse da quelle di cui all'articolo 13 o non previste dal PUC, rilasciati in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, qualora detti interventi ricadano in aree interessate dai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oppure in aree agricole o interessate da specifiche disposizioni di tutela. |
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Art. 105 - Oneri di urbanizzazione1. Gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi finalizzati alla promozione della rigenerazione e riqualificazione urbana di cui al titolo II, capo I sono ridotti in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto a quelli previsti in via ordinaria. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni degli o |
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Art. 106 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento agli articoli 19, 22, 84, 85, 93 e 100, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spe |
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Art. 107 - Modifiche alla L.R. 40/20171. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° ago |
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Art. 108 - Abrogazioni1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo); aa-bis) commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 16-bis della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)); N7 b) legge regionale 12 aprile 1983, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente: "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 1983); c) legge regionale 9 agosto 1984, n. 56 (Modifiche ed integrazioni all'art. 89 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 concernente: "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo"); d) legge regionale 24 marzo 1988, n. 36 (Interpretazione autentica dell'art. 72, punto e) della L.R. 18 aprile 1983, n. 18); e) artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 47 (l.r. 12 aprile 1983, n. 18 - Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo - Modifiche); f) artt. 1 e 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18, alla L.R. 16 settembre 1987, n. 62, e alla L.R. 9 maggio 1990, n. 69); |
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Art. 109 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
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