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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 29/06/2023, n. 12
L. P. Bolzano 29/06/2023, n. 12
L. P. Bolzano 29/06/2023, n. 12
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TITOLO I - Uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione e musei |
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Capo I - Disposizioni in materia di uffici provinciali e personale |
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Art. 1 - Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo"1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: "nell'albo online della Provincia" sono sostituite dalle parole: "nel Bollettino Ufficiale della Regione". 2. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: "nell'alb |
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Art. 2 - Organo tecnico-consultivo per le iniziative legislative1. Per gli anni 2023 e 2024 è istituito un organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale e del Consiglio dei Comuni per le iniziative legislative, con i seguenti compiti: a) assistenza nell'attività di studio e di ricerca preordinata alla formulazione di iniziative legislative della Giunta provinciale e del Consiglio dei Comuni ed eventuale loro elaborazione; |
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Art. 3 - Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale"1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: "la direzione di strutture" sono inserite le parole: "ovvero all'affidamento di incarichi speciali". 2. Nel comma 10 dell'articolo 22 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: "ad esaurimento, " sono inserite le parole: ", previo espletamento di una pro |
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Capo II - Disposizioni in materia di comunità comprensoriali |
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Art. 4 - Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, "Ordinamento delle comunità comprensoriali"1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Il segretario generale della comunità compre |
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Capo III - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di musei |
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Art. 9 - Modifica della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, "Legge provinciale sui musei e sulle collezioni"1. L'articolo 7 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, è così sostituito: |
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TITOLO II - Masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche e tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca |
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Capo I - Disposizioni in materia di masi chiusi e di associazioni agrarie |
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Art. 10 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, "Legge sui masi chiusi"1. Dopo il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: "Ai membri supplenti non si applica il limite di mandati stabilito al presente comma per i membri effettivi e i/le presidenti.". |
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Art. 11 - Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, "Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni"1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio |
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Capo II - Disposizioni in materia di tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche |
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Art. 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, "Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche"1. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 3 della legge provinciale |
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, "Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica"1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 2 |
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Capo III - Disposizioni in materia di tutela del paesaggio |
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Art. 14 - Modifica della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, "Parco nazionale dello Stelvio"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è inserito il seguente comma: "1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione delle misure e attività di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o accordi anche con altre pubbliche amministrazioni, enti, aziende speciali, società partecipate dalla Provincia, università, istituti di ricerca, associazioni o federazioni." 2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito: "4. Il piano del Parco nazionale ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel Parco, il piano del Parco definisce la cornice per i piani comunali per il territorio e il paesaggio. Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento si applica la disciplina integrativa e di dettaglio dei piani comunali per il territorio e il paesaggio, che nel territorio del Parco nazionale definiscono, delimitano e d |
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Capo IV - Disposizioni in materia di foreste |
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Art. 15 - Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, "Ordinamento forestale"1. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "nonché nei casi previsti nel regolamento di esecuzione". 2. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge provincial |
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Capo V - Disposizioni in materia di caccia e pesca |
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Art. 16 - Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"1. L'articolo 31 della legge provinciale 17 dicembre 1987, n. 14, è così modificato: a) al comma 2 le parole: "può essere assunto un unico agente venatorio per più riserve di diritto" sono sostituite dalle parole: "possono essere assunti uno o più agenti venatori per più riserve di diritto (comunità di riserva)"; |
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Art. 17 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, "Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca"1. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituita: "k) "adeguate al sito" si intendono le specie acquatiche autoctone e quelle specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, inserite in modo stabile negli ecosistemi locali ai sensi del regolamento di esecuzione dell |
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TITOLO III - Appalti e viabilità |
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Capo I - Disposizioni in materia di appalti |
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Art. 18 - Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)"1. La rubrica dell'articolo 27 della legge provinciale 21 dic |
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Capo II - Disposizioni in materia di viabilità |
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Art. 19 - Modifica della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, "Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale".1. L'articolo 1 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, è così sostituito: "Art. 1 (Classificazione delle strade rurali) - 1. Tutte le strade non classificate come "statali", "provinciali", "comunali" o di "bonifica", ai sensi della normativa provinciale sulla classificazione delle strade, sono considerate strade rurali a uso pubblico, se presentano le caratteristiche di cui all'articolo 2 e sono destinate a pubblico transito. La ripartizione provinciale competente in materia di foreste istituisce un apposito e |
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Art. 20 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997"1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento di esecuzione può inoltre stabilire: |
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TITOLO IV - Sanità, assistenza e beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari |
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Capo I - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di assistenza e beneficenza |
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Art. 22 - Modifica della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, "Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità"1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge prov |
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Capo III - Disposizioni in materia di edilizia abitativa |
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Art. 23 - Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 62 della legge provincia |
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Capo IV - Omissis
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TITOLO V - Norme finali |
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Art. 25 - Disposizione finanziaria1. Salvo quanto previsto all'articolo 2, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a |
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Art. 26 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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