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L. P. Bolzano 13/02/2023, n. 3

Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 29/06/2023, n. 12
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la tutela degli habitat acquatici e l'esercizio sostenibile della pesca in acque da pesca e acque chiuse, in conformit�

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Art. 2 - Obiettivi

1. Con questa legge si perseguono i seguenti obiettivi:

a) il raggiungimento dell'obbiettivo di garantire un "buono stato" dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee ai sensi della

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) "acque superficiali" sono tutti i laghi e tutti i corsi d'acqua. Le acque superficiali si dividono in "acque da pesca" e "acque chiuse";

b) "acque da pesca" sono tutte le acque correnti e ferme, anche sotterranee, indicate nel relativo registro. Il registro delle acque da pesca è costituito dalla cartografia provinciale nella quale tali acque sono riportate ed è aggiornato annualmente dall'Ufficio. Sono considerate acque da pesca anche le acque direttamente e funzionalmente pertinenti a quelle classificate come acque da pesca. La pertinenza diretta e funzionale si ha quando sussistono i presupposti per uno scambio di pesci e di gamberi di fiume fra le acque prese in considerazione. Con riferimento alle specie ittiche prevalenti, le acque da pesca si dividono in "acque salmonicole" e in "acque ciprinicole";

c) "acque correnti" sono acque da pesca che, per la protezione specifica delle specie ittiche autoctone, come la trota marmorata e il temolo, possono essere ulteriormente suddivise per poter attuare particolari misure di coltivazione;

d) "acque chiuse" sono tutti gli accumuli di acque non indicati nel registro e non pertinenti direttamente e funzionalmente alle acque da pesca, ivi compresi, ad esempio, i laghetti per la pesca, gli impianti di acquicoltura come gli allevamenti ittici o di gamberi, gli invasi artificiali come quelli utilizzati a scopo irriguo o antincendio;

e) "laghetti per la pesca" sono acque superficiali naturali o artificiali nelle quali sono tenuti pesci allo scopo di consentire l'attività alieutica;

f) "acquicoltura" si definisce quell'insieme di attività, distinte dalla pesca, finalizzate alla produzione artificiale e controllata di organismi acquatici, quali pesc

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CAPO II - Misure per la conservazione e il miglioramento delle acque superficiali
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Art. 4 - Controllo della composizione delle specie

1. L'Ufficio effettua, a tutela del patrimonio ittico e della composizione in specie autoctone e di quelle specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ricerche e monitoraggi, anche tramite cat

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Art. 5 - Misure per la tutela delle specie ittiche

1. Per qualsiasi intervento su acque da pesca il soggetto committente richiede l'autorizzazione all'Ufficio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; l'autorizzazione rilasciata può contenere prescrizioni. Il soggetto richiedente attua tutte le misure per la tutela delle specie, il ripristino dell'habitat acquatico e, per quanto possibile, il miglioramento del medesimo e risarcisce all'acquicoltore/acquicoltrice i danni al patrimonio ittico. A tal fine l'Ufficio può prescrivere il versamento di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Le disposizioni al riguardo sono stabilite con regolamento di esecuzione.

2. Per gli interventi effettuati nell'alveo bagnato di acque da pesca dall'Agenzia provinciale per la Protezione civile, dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, dalla Ripartizione provinciale Foreste oppure dalla Ripartizione provinciale Servizio strade, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dai consorzi di bonifica è sufficiente la comunicazione all'Ufficio. Per gli interventi al di fuori dell'alveo bagnato di acque da pesca e per gli interventi ordinari dei consorzi di bonifica la comunicazione non è necessaria. Previa consultazione dell'acquicoltore interessato/dell'acquicoltrice interessata, l'Ufficio stabilisce le misure di tutela delle specie che saranno attuate dall'Autorità che esegue gli interventi.

3. Se in occasione de

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Art. 6 - Misure per mantenere in salute la fauna ittica

1. Per un efficace monitoraggio dello stato di salute della fauna ittica le persone che praticano l'acquicoltura, chi gestisce impianti che interagiscono con acque da pesca e le persone addette alla vigilanza ittica segnalano tempestivamente all'Ufficio ogni mori

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Art. 7 - Bandite di pesca o tratti di acque da pesca destinati a una gestione sostenibile

1. Sono bandite di pesca di diritto:

a) le installazioni che consentano il passaggio dei pesci nelle due direzioni e i tratti d'acqua fino a una distanza di dieci metri dalle stesse;

b) le acque da pesca sulle quali non gravano diritti esclusivi di pesca e quelle che, fino all'entrata in vigore della presente legge, non sono state date in concessione p

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CAPO III - Regolamentazione della pesca
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Art. 8 - Diritto di pesca

1. I diritti di pesca vengono iscritti in un catasto delle acque da pesca amministrato dall'Ufficio. I diritti di pesca esistenti sono da mantenersi continuamente aggiornati. Con regolamento di esecuzione vengono definite le disposizioni di dettaglio, anche riguardo alla concessione dei diritti di pesca provinciali nonché all'individuazione delle acque da pesca.

2. Il catasto delle acque da pesca è costituito da:

a) un registro delle persone titolari dei diritti di pesca che include i diritti di mensa e i diritti di pesca in comunione;

b) una cartografia d'insieme con indicati i confini dei singoli diritti di pesca;

c) una raccolta dei documenti relativi a ogni singolo diritto di pesca.

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Art. 9 - Acquicoltore/Acquicoltrice

1. L'acquicoltore/acquicoltrice ha in generale diritti e doveri, affinché la coltivazione delle acque da pesca nel suo ambito di competenza sia sostenibile per l'intera biocenosi, comprese le cozze d'acqua dolce e i decapodi. In particolare, l'acquicoltore/acquicoltrice:

a) può recuperare i pesci nei fondi inondati, in caso di straripamento delle acque da pesca oltre le proprie sponde;

b) può catturare, entro sette giorni, e reimmettere nelle proprie acque da pesca i pesci che, dopo il deflusso dell'acqua, dovessero rimanere sui terreni, nelle fosse o in altri avvallamenti non collegati con le acque da pesca;

c) può accedere, a proprio rischio e pericolo e con la necessaria cautela per evitare danneggiamenti, così come lo possono fare gli aventi diritto all'esercizio della pesca e il personale ausiliario e di vigilanza, a terreni rivieraschi, isole, ponti e costruzioni idrauliche altrui, nonché fissarvi barche e attrezzature, per quanto ciò sia necessario per il regolare esercizio della pesca e per la coltivazione e sorveglianza delle acque da pesca. Chi nell'esercizio della pesca arreca danni è tenuto a risarcirli;

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Art. 10 - Coltivazione delle acque da pesca

1. La coltivazione mira a una gestione sostenibile delle acque da pesca, finalizzata alla conservazione e al sostegno di un popolamento ittico a esse adeguato per consistenza, struttura, composizione delle specie e produttività naturale.

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Art. 11 - Piano strategico di coltivazione e piano annuale di coltivazione

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite disposizioni pluriennali, valide in tutto il territorio provinciale, per la coltivazione delle acque da pesca, sentite le rappresentanze di interessi di cui al regolame

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Art. 12 - Semine nelle acque da pesca

1. La semina è uno strumento di coltivazione delle acque da pesca ammissibile esclusivamente se non è possibile, nella tipologia di acque considerate, una produttività ittica durevole nel tempo. La semina pertanto non è uno strumento di coltivazione ammissibile nelle acque da pesca caratterizzate da funzionalità ecologica soddisfacente e da una adeguata produttività naturale. Fino al 31 dicembre 2026 può essere eff

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Art. 13 - Esercizio dell'attività alieutica nelle acque da pesca

1. Per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente legge, il regolamento di esecuzione stabilisce le regole per l'esercizio dell'attività alieutic

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Art. 14 - Documenti per l'esercizio dell'attività alieutica nelle acque da pesca

1. Chi esercita l'attività alieutica deve essere in possesso di un documento d'identità valido, una licenza di pesca valida, l'abilitazione alla pesca e il permesso di pesca. I dettagli sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

2. La licenza di pesca può essere:

a) di tipo B per le persone residenti nel territorio nazionale; questo tipo di licenza autorizza anche all’esercizio della pesca con canna-lenza e alla pesca subacquea al di fuori del territorio della provincia di Bolzano;

b) di tipo D per le pe

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CAPO IV - Salvaguardia dell'interesse pubblico e degli interessi privati
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Art. 15 - Compiti dell'Ufficio

1. L'Ufficio provvede a contemperare gli interessi, armonizzando in ogni singolo caso l'interesse pubblico alla tutela degli habitat acquatici con gli interessi privati legittimi. Viene data priorità all'interesse pubblico.

2. L'Ufficio svolge i seguenti compiti:

a) creazione delle banche dati e gestione dei dati, in particolare con riferimento ai diritti di pesca, alle acque da pesca e alla relativa coltivazione nonché alle statistiche alieutiche, unitamente alle indagini sui popolamenti ittici;

b) rilascio dei documenti per l'esercizio della pesca, in particolare le licenze di pesca, l'abilita

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Art. 16 - Contributi

1. Possono essere concessi contributi fino ad un ammontare massimo del 70 per cento della spesa ammessa per l'istruzione e la formazione di pescatori e pescatrici, acquicoltori e acquicoltrici, addetti e addette alla vigilanza ittica, per la vigilanza, per attività volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico, per consulenze sugli habitat acquatici e sul

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Art. 17 - Rappresentanza di interessi

1. L'organizzazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale dei soggetti titolari dei diritti di pesca, di acquicoltori e acquicoltrici, pes

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Art. 18 - Proprietari e proprietarie dei fondi, pescatori e pescatrici

1. I proprietari e le proprietarie dei fondi:

a) si impegnano a non realizzare misure che impediscano ai pesci di tornare nelle acque da pesca;

b) tollerano la segnaletica relativa alle acque da pesca.

2. I pescatori, le pescatrici, gli addetti e le addette alla vigilanza ittica:

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Art. 19 - Vigilanza

1. La sorveglianza del rispetto delle disposizioni compete al Corpo forestale provinciale. Le funzioni di vigilanza, comprese le eventuali misurazioni del deflusso minimo vitale, spettano alle e ai dipendenti dell'Ufficio in possesso dei requisiti amministrativi e di polizia giudiziaria di guardia gi

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CAPO V - Norme finali
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Art. 20 - Norme transitorie e finali

1. La legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, è abrogata. La segnaletica ad essa riferita presente attualm

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Art. 21 - Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto all'articolo 16, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

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Art. 22 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2023.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollet

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