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L. P. Bolzano 16/03/2018, n. 4

Parco Nazionale dello Stelvio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 26/03/2024, n. 1
- L.P. 29/06/2023, n. 12
- L.P. 23/07/2021, n. 5
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. Questa legge dà esecuzione all'intesa raggiunta in data 11 febbraio 2015 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto l'attribuzione di funzioni statali e d

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Art. 2 - Obiettivi

1. La Provincia nella gestione della porzione altoatesina del Parco nazionale persegue i seguenti obiettivi:

a) proteggere e conservare le specie animali e vegetali, le associazioni vegetali e forestali, la biodiversità, l'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché gli elementi rappresentativi per la loro importanza natural

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Art. 3 - Misure

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 è perseguito prevalentemente attraverso le seguenti attività:

a) interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, degli habitat naturali e del paesaggio;

b) espletamento di studi e rilevamenti;

c) interventi per la realizzazione, la gestione, la manutenzione, l'adattamento ed il rinnovo di centri visite e punti informativi del Parco nazionale, di sentieri tematici, di infopoint e di tutte quelle strutture informative necessarie

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Art. 4 - "Territorio del parco nazionale" ed iniziative "Parco Nazionale dello Stelvio"

1. Il Parco nazionale assieme ai comuni altoatesini che fanno parte del territorio del parco nazionale formano il "Territorio Parco nazionale dello Stelvio". La Provincia autonoma di Bolzano promuove le attività espletate nel territorio del Parco nazionale e i prodotti che corrispondono a un modello di turismo e di sviluppo economico sostenibile del territorio del Parco nazionale dello Stelvio mediante apposite iniziative territori

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CAPO II - Amministrazione del Parco
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Art. 5 - Principi della gestione del Parco nazionale

1. Le funzioni inerenti la gestione del parco, limitatamente alla parte di territorio di competenza provinciale, sono svolte dall'Amministrazione provinciale che le esercita in via principale attra

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Art. 6 - Comitato di gestione

1. Allo scopo di coinvolgere la popolazione locale nelle questioni attinenti al territorio del Parco nazionale ricadente in provincia di Bolzano, per la durata della legislatura con delibera della Giunta provinciale è istituito il comitato di gestione quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale, che è così composto:

a) da quattro rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del parco;

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CAPO III - Piano per il Parco nazionale e regolamento del Parco nazionale
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Art. 7 - Piano per il Parco nazionale

1. Il piano per il Parco nazionale è redatto dall'amministrazione provinciale nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in un processo partecipativo con i comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il piano persegue la tutela dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, nonché storici, culturali, antropologici, sociali, economici sostenibili e tradizionali del Parco. Il Piano per il parco suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione in riserve generali, riserve generali orientate, aree di protezione ed aree di promozione economica e sociale e disciplina:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del Piano per il Parco;

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Art. 8 - Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco nazionale è redatto dall'amministrazione provinciale in un processo partecipativo con i comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il regolamento valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività sociali ed economiche delle popolazioni residenti sul territorio del parco nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali. Il regolamento disciplina l'esercizio dell

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Art. 9 - Siti Natura 2000

1. In attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE (79/409/CEE) all'interno del territorio del Parco sono stati individuati siti Natura 2000. Per detti

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CAPO IV - Nulla osta e autorizzazioni
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Art. 10 - Nulla osta del Parco

1. Le concessioni o autorizzazioni e le segnalazioni o comunicazioni comunque denominate, relative ad interventi, impianti e opere all'interno del Parco, sono sottoposte al preventivo nulla osta ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dell'Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio.

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Art. 11 - Autorizzazioni

1. Il prelievo ai soli fini scientifici di fossili e minerali, di piante a diffusione spontanea, di animali selvatici è disciplinato dal regolamento d

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CAPO V - Misure di assistenza ed indennizzi
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Art. 12 - Assistenza

1. Per i vincoli imposti a norma della presente legge e a norma delle leggi precedenti di individuazione del Parco nazionale non è dovuto alcun indennizzo. La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporne contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure sulla base dell'articolo 27 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e apposite direttive da deliberare da parte della Giunta provinciale.

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Art. 13 - Indennizzi per danni derivanti dalla fauna selvatica

1. La Provincia è tenuta a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco, ad eccezione di quelli causati agli alpeggi e al bosco, sec

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CAPO VI - Sorveglianza e sanzioni
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Art. 14 - Sorveglianza

1. Il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio nonché dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, a tal fine incaricato da parte del r

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Art. 15 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 6 dicem

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CAPO VII - Altre disposizioni
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Art. 16 - Modifica del perimetro del Parco

1. La perimetrazione del Parco nazionale, per la parte di competenza provinciale, è modificata osservando la procedura prevista per l'adozione e l'app

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Art. 17 - Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge stimati, a decorrere dall'anno 2018, in 1.350.000,00 euro, si provvede:

a) quanto a 996.000,00 euro, ai sensi dell'

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Art. 18 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo

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Art. 19 - Abrogazione e modifica di disposizioni

 

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