L. P. Bolzano 14/07/2015, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 14/07/2015, n. 7

Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 29/06/2023, n. 12
- L.P. 09/10/2020, n. 11
- L.P. 24/05/2016, n. 10
- L.P. 25/09/2015, n. 11
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e garantire alle persone con disabilità pari opportunità in tutti gli ambiti della vita.

2. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia

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Art. 2 - Destinatari

1. La presente legge si rivolge a persone con durature menomazioni fisiche, cognitive o sensoriali, le quali, in interazione con barriere di diversa na

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Art. 3 - Principi generali

1. Le misure previste nella presente legge sono realizzate in modo da:

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CAPO II - Famiglia
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Art. 4 - Misure di sostegno alle famiglie

1. L'assistenza alle persone con disabilità e il sostegno alle loro famiglie iniziano il prima possibile e si basano sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità individuali.

2. La Provincia promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione, accompagnamento e consulenza, nonché di auto mutuo aiuto per i futuri genitori e le famiglie.

3. La Provincia sosti

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Art. 5 - Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, recante "Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige"

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

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CAPO III - Scuola e formazione
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Art. 6 - Diritto a un sistema educativo inclusivo

1. Tutti i bambini e bambine, alunni e alunne con disabilità hanno il diritto di frequentare scuole dell'infanzia e scuole fondate sull'inclusione. A tal fine la Provincia garantisce un sistema educativo di istruzione e formazione che si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

a) considera la varietà e le diversità individuali d

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Art. 7 - Misure di sostegno a livello provinciale

1. La Provincia e, dove previsto con specifica convenzione, i comuni, garantiscono un sistema educativo di istruzione e formazione inclusivo tramite:

a) un unico gruppo di lavoro interistituzionale che, a livello provinciale, coordini le misure finalizzate all'inclusione; di questo gruppo fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni interessate;

b) un centro di competenza per l'inclusione in ciascun Dipartimento Istruzione e Formazione, che comprenda anche servizi di consulenza e u

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Art. 8 - Misure delle scuole dell'infanzia e delle scuole

1. Le scuole dell'infanzia e le scuole attuano le seguenti misure:

a) analisi e valutazione delle capacità e dei bisogni educativi dei singoli bambini e bambine, alunni e alunne in una prospettiva inclusiva;

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Art. 9 Criteri di qualità e valutazione.

1. Le singole scuole dell'infanzia e le singole scuole rilevano la qualità dell'inclusione in base ad indicatori riconosciuti a livello internazionale, che adottano nel proprio sistema di valutazione o nel proprio piano dell

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Art. 10 Scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute

1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, anche le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche provinciali

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Art. 11 - Attuazione di leggi statali

1. La Provincia provvede a dare attuazione ai principi delle leggi statali in materia d'inclusione scolastica.

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Art. 12 - Misure formative in seguito all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo

1. Ai fini di promuovere l'inclusione nel mondo del lavoro, la riabilitazione professionale e l'apprendimento in tutto l'arco della vita, la Provincia adotta i segue

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Art. 13 - Cooperazione con la Libera Università di Bolzano

1. La Provincia definisce tramite un accordo con la Libera Università di Bolzano le condizioni quadro per l'istituzione di un centro universitario di competenza per l'inclusione con i seguenti compiti:

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CAPO IV - Partecipazione alla vita lavorativa
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Art. 14 - Misure di promozione

1. La Provincia considera la partecipazione alla vita lavorativa delle persone con disabilità un diritto fondamentale e, allo scopo di integrare la normativa statale e comunitaria in materia, attua le seguenti misure:

a) iniziative di sensib

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Art. 15 - Integrazione lavorativa

1. Per favorire l'assunzione con contratto di lavoro dipendente di persone con disabilità ai sensi della normativa statale vigente sono previsti i seguenti interventi:

a) incentivi economici ai datori di lavoro per l'assunzione di persone con disabilità;

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Art. 16 - Occupazione lavorativa

1. Per assicurare a tutte le persone con disabilità la partecipazione alla vita lavorativa, tenuto conto dei loro interessi e delle loro capacità, e sempre con l'obiettivo della riabilitazione lavorativa ai fini dell'assunzione sul mercato del lavoro, i servizi sociali di cui all'articolo 1 della

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Art. 17 - Indennità e copertura assicurativa

1. Alle persone beneficiarie delle misure di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), e all'articolo 16, comma 1, è erogata un'indennità ed è garan

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CAPO V - Servizi socio-pedagogici per la partecipazione alla vita sociale
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Art. 18 - Misure per l'accompagnamento socio-pedagogico diurno

1. I servizi sociali promuovono l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, assicurando loro accompagnamento e so

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CAPO VI - Abitare
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Art. 19 - Diritto d'accesso e di scelta

1. Le persone con disabilità scelgono, su base di uguaglianza con gli altri, dove e con chi abitare.

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Art. 20 - Servizi e prestazioni abitativi

1. La Provincia promuove servizi e prestazioni di supporto all'abitare, tenendo conto delle esigenze individuali di sostegno, cura ed assistenza, nonché delle risorse della persona stessa, della sua famiglia e delle risorse presenti nel contesto sociale circostante e nell'ambito dei servizi territoriali.

2. I servizi sociali assicurano i seguenti servizi e prestazio

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Art. 21 - Edilizia abitativa e sociale

1. Alle persone con disabilità è garantito l'accesso ai programmi di edilizia sociale, in base alla vigente normativa provinciale.

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CAPO VII - Salute
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Art. 22 - Prestazioni

1. Il Servizio sanitario provinciale garantisce a livello territoriale e ospedaliero l'attuazione di interventi interdisciplinari. Esso favorisce percorsi assistenziali e riabilitativi uniformi e integrat

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Art. 23 - Competenza dell'Azienda Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria adotta interventi di prevenzione sanitaria finalizzati a promuovere la salute e a impedire l'insorgere di comportamenti a rischio.

2. Inoltre l'Azienda Sanitaria:

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Art. 24 - Modalità di attuazione

1. Le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative erogate dalle strutture del Servizio sanitario provinciale a favore delle pers

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Art. 25 - Formazione

1. L'Azienda Sanitaria, in collaborazione con la Provincia, con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate presenti sul territorio provinciale e nel

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Art. 26 - Convenzioni

1. L'Azienda Sanitaria può stipulare convenzioni con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate presenti sul territorio provinciale per la

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Art. 27 - Monitoraggio

1. Al fine di consentire una corretta e trasparente erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 22, i servizi competenti per la gestione dell'assi

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CAPO VIII - Cultura, tempo libero, sport e turismo
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Art. 28 - Partecipazione ed accesso alle iniziative

1. Le persone con disabilità prendono parte, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e a iniziative ricreative, sportive e turistiche.

2.

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CAPO IX - Accessibilità e mobilità
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Art. 29 - Accessibilità

1. Alle persone con disabilità è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione, alla comunicazione, ivi compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, in conformità con le vigenti normative comunitarie, statali e provinciali.

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Art. 30 - Mobilità

1. La Provincia adotta misure efficaci per assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore inclusione ed autonomia possibile, garantendo in particolare:

a) l'accesso agli ausili e alle tecnologie di supporto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d);

b) servizi accessibili di trasporto pubblico in conformità con le leggi comunitarie, statali e provinciali vigenti;

c) prestazioni economiche per l'acquisto e l'adattamento di veicoli ad uso p

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CAPO X - Partecipazione e coordinamento
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Art. 31 - Osservatorio provinciale

N4

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Art. 32 - Coinvolgimento attivo

1. La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano:

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Art. 33 - Coordinamento e raccolta dati

1. Al fine di coordinare efficacemente le misure e i servizi dedicati alle persone con disabilità, la Ripartizione Politiche sociali della Provincia r

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CAPO XI - Personale
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Art. 34 - Assegnazione di personale

1. I servizi che erogano consulenza, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura alle persone con disabilità devono dotarsi di personale qualificato con competenze assistenziali, educative e socio-pedagogiche. Nell'ambito dei servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti da enti pubblici rientranti nel contratto di intercomparto provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a tempo d

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CAPO XII - Disposizioni finali
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Art. 35 - Disposizioni transitorie

1. Le prestazioni e le misure di cui alla presente legge sono erogate dalla Provincia, dagli enti gestori delegati e da istituzioni pubbliche e private, sulla base delle rispettive competenze istituzionali nonché di accordi stipulati nel rispetto della normativa vigente. I riferimenti alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, che viene abrogata dall'articolo 37 della presente legge, contenuti nell'articolo 10 della legge p

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Art. 36 - Disposizioni finali

1. La Giunta provinciale approva un testo in lingua facile della presente legge e un glossario sulla legge.

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Art. 37 - Abrogazioni

1. La legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è abrogata.

 

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CAPO XIII - Disposizioni finanziarie
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Art. 38 - Disposizioni finanziarie

1. Le tariffe dei servizi sociali a carico degli utenti e dei familiari sono determinate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 3.425.000 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione d

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Testo coordinato con le modifiche fino alla L.P. 09/10/2020, n. 11.

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