Variazioni prezzi materiali da costruzione: idonee le rilevazioni del MIMS | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL7600

Flash news del
03/05/2023

Variazioni prezzi materiali da costruzione: idonee le rilevazioni del MIMS

Il T.A.R. di Roma ha ritenuto attendibili le rilevazioni effettuate dal MIMS circa gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre del 2021.

Decreto del MIMS rilevazione prezzi
Come noto, con D.M. del 04/04/2022, il MIMS aveva rilevato le variazioni percentuali superiori all’8% dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021.

Ordinanza cautelare del T.A.R. Roma 5916/2022
L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) era ricorsa al T.A.R. per chiedere l’annullamento e/o accertamento dell'illegittimità e integrazione (con domanda di sospensione dell'esecuzione) del D.M. 04/04/2022 e dei suoi Allegati 1 e 2, nella parte in cui avevano rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato per 13 materiali da costruzione.
Il T.A.R., con Ordinanza cautelare del 16/09/2022, n. 5916, alla luce dei precedenti in materia (si veda Variazioni prezzi materiali da costruzione I semestre 2021: necessaria revisione del MIMS) aveva rilevato che non risultava esperita dall’amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori e ordinato al MIMS di riesaminare, previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i dati rilevati con il D.M. 04/04/2022, con riferimento a 13 materiali da costruzione (Variazioni prezzi materiali da costruzione II semestre 2021: il MIMS deve rivedere le rilevazioni).

Sentenza del T.A.R. Roma 6894/2023
L'ANCE censurava, in estrema sintesi, il fatto che il D.M. 04/04/2022 sarebbe stato adottato in presenza di un difetto d’istruttoria che avrebbe condotto al riconoscimento di un aumento del prezzo dei materiali indicati avulso dal prezzo reale di mercato corrisposto dalle imprese, in quanto adottato in assenza di una rilevazione trasparente, congrua e verificabile, e in carenza di dati oggettivi e reali attestanti gli effettivi scostamenti percentuali dei prezzi.
Con la sentenza del 21/04/2023, n. 6894, il T.A.R. ha invece ritenuto che, seppur in un contesto congiunturale particolarmente complesso, il processo per la rilevazione delle variazioni percentuali dei materiali da costruire più significativi è stato condotto in maniera completa e scrupolosa da parte del MIMS. L’attività istruttoria condotta dal MIMS è apparsa completa e rispettosa di una metodologia idonea ad offrire ampie garanzie di attendibilità.
Pertanto, il D.M. 04/04/2022 risulta pienamente legittimo e l'Ordinanza cautelare del 16/09/2022, n. 5916 priva di efficacia.

Dalla redazione