L. R. Piemonte 03/11/2023, n. 30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Piemonte 03/11/2023, n. 30

Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/04/2024, n. 10
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Titolo I - IL SISTEMA DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
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Capo I - IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER L’INFANZIA
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Art. 1. - (Principi e finalità)

1. La presente legge, in ottemperanza alle convenzioni internazionali e agli indirizzi dell’Unione europea e nazionali, attua il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia.

2. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), definisce i criteri generali per la programmazione, la realizzazione, l’attivazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per l’infanzia, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative.

3.

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Art. 2. - (Sistema integrato)

1. Il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

2. Il sistema integrato è progressivamente attuato mediante la promozione dei poli dell'infanzia di cui all’articolo 11 e l’istituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali di cui all’articolo 12 e del Tavolo interistituzionale permanente di cui all’articolo 16.

3. La Regione promuove la realizzazione di servizi educativi per l’infanzia a

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Art. 3. - (Nido d’infanzia e micronido)

1. Il nido d’infanzia è un servizio che accoglie bambini per un numero di posti minimo di venticinque e massimo di settantacinque, fatti salvi i casi autorizzati e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il micronido è il servizio che accoglie bambini per un numero di posti da sei a ventiquattro.

3. Il nido d’infanzia

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Art. 4. - (Nido e micronido d’infanzia aziendale)

1. Il servizio di nido e micronido d’infanzia può essere organizzato in ambito aziendale e aperto al territorio.

2. Si qualifica nido d’infanzia aziendale il servizio rispondente ai requisiti strutturali e organizzativi determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 6, che, rispetto alla capacità ricettiva autorizzata, desti

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Art. 5. - (Sezione primavera)

1. La sezione primavera è un servizio che accoglie bambini da ventiquattro a trentasei mesi, aggregato alla scuola dell’infanzia o inserito in un po

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Art. 6. - (Servizi integrativi)

1. I servizi integrativi concorrono all’educazione e alla cura dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo.

2. I serviz

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Art. 7. - (Nido in famiglia)

1. Il nido in famiglia è un servizio educativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare, rivolto ai bambini da tre a trentasei mesi.

2. Il servizio accoglie un numero massimo di sei bambini contemporaneamente, compresi i figli da tr

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Art. 8. - (Spazio gioco per bambini)

1. Lo spazio gioco per bambini è un servizio educativo che accoglie bambini da dodici a trentasei mesi di età, affidati a educatori in modo continuativo, in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Possono essere accolti bambini sino a sei anni di età in presenza di specifiche esigenze contingenti delle famiglie o riferite

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Art. 9. - (Centro per bambini e famiglie)

1. Il Centro per bambini e famiglie accoglie bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore e offre un contesto qualificato per espe

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Art. 10. - (Scuole dell'infanzia)

1. Le scuole dell'infanzia statali e paritarie sono parte del sistema integrato.

2. Le scuol

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Art. 11. - (Polo dell’infanzia)

1. La Regione, al fine di realizzare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, promuove la costituzione dei poli dell’infanzia, intesi quali luoghi che accolgono almeno un servizio zero-tre anni e una scuola dell’infanzia, localizzati nello stesso edificio oppure in edifici vicini.

2. La Giunta regionale, d’intesa con l’Uffi

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Art. 12. - (Coordinamenti pedagogici territoriali)

1. Al fine di favorire la continuità educativa e sviluppare la qualità dei servizi dai primi mesi di vita sino al compimento di sei anni, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, quali organismi stabili che riuniscono i referenti e, qualora presenti, i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l’infanzi

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Art. 13 - (Coordinatore pedagogico)

1. Il coordinatore pedagogico, la cui funzione deve essere garantita all’interno dei servizi educativi, cura il funzionamento dell’équipe educativ

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Capo II. - GOVERNANCE DEI SERVIZI E RISORSE FINANZIARIE
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Art. 14. - (Funzioni della Regione)

1. Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono

di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 65/2017:

a) l’individuazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali di programmazione, di sviluppo e di qualificazione dei servizi, in attuazione del piano di azione nazionale pluriennale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 65/2017;

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Art. 15. - (Funzioni dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, anche in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle funzioni attribuite alla Regione, le seguenti funzioni:

a) il coordinamento del sistema dei servizi pubblici e privati in ambito comunale, promuovendo un sistema integrato di qualità;

b) la programmazione di politiche territoriali d’intervento, anche mediante l’orientamento e l’analisi del rapporto fra domanda e offerta di servizi;

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Art. 16. - (Tavolo interistituzionale permanente)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo interistituzionale permanente per favorire il coordinamento e lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.

2. Il Tavolo interistituzionale è presieduto dall’assessore competente in materia di servizi educativi per l’infanzia ed è co

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Art. 17. - (Funzioni delle aziende sanitarie locali)

1. Le Asl, ai fini dell’autorizzazione dei servizi educativi, rilasciano un parere preventivo di idoneità igienico-sanitaria. Collaborano con i comuni per la vigilanza sui servizi educativi in materia di sicurezza, igiene e sanità e per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini.

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Art. 18. - (Fondo a sostegno dei servizi)

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni regionali di cui all’articolo 14 e per la compartecipazione al fondo di cui all’

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Capo III. - PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA QUALITÀ EDUCATIVA
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Art. 19. - (Promozione della qualità dei servizi)

1. La Regione persegue l'obiettivo del continuo miglioramento della qualità del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni, tramite la promozione di iniziative di formazione continua del p

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Art. 20. - (Formazione)

1. La Regione, sulla base di analisi dei bisogni formativi e di proposte elaborate dal Tavolo interistituzionale di cui all’articolo 16, definisce gl

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Art. 21. - (Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione promuove, avvalendosi anche dei coordinamenti pedagogici, l'attivazione di modalità ricorrenti di autovalutazione del servizio, al fine

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Art. 22. - (Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni)

1. La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavorator

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Art. 23. - (Sistema informativo regionale)

1. La Regione provvede, mediante stanziamento di risorse dedicate, al potenziamento e allo sviluppo del sistema informativo regionale, in coerenza con

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Titolo II. - AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E GESTIONE DEI SERVIZI ZEROTRE ANNI
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Capo I. - AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA
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Art. 24. - (Autorizzazione)

1. L’autorizzazione è il provvedimento che abilita all’esercizio dell’attività ed è rilasciata dal comune territorialmente competente tramite lo sportello unico per le attività produttive (Suap) al soggetto che ne fa richiesta.

2. L'autorizzazione è concessa alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o dell’impresa entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza tramite il Suap nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'

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Art. 25. - (Accreditamento)

1. L'accreditamento dei servizi costituisce titolo necessario per l’accesso ai contributi pubblici, nonché per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali e comporta il possesso di ulteriori specifici requisiti rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, definisce con propria deliberazione i requisiti di accreditamento effettuato da parte dei comuni, sulla

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Art. 26. - (Vigilanza)

1. L’attività di vigilanza è finalizzata alla verifica della qualità e dell’appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate con lo scopo di promuovere il benessere psico-fisico dei bambini e delle fami

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Art. 27. - (Sanzioni)

1. Fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) l’esercizio dei servizi educativi per l’infanzia senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all’articolo 24, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 15.000,00;

b) l’esercizio dei servizi educativi per l’infanzia con eccedenza di utenti rispetto alla capacità ricettiva autorizzata è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00;

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Capo II. - GESTIONE E PARTECIPAZIONE
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Art. 28. - (Titolarità e gestione dei servizi)

1. I servizi zero-tre anni possono essere a titolarità comunale ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), a eccezione del nido in famiglia e del nido e micronido d’infanzia aziendale, la cui titolarità e gestione sono attribuite a un soggetto privato. Possono essere, altresì, a titolarità pubblica  non comunale o a titolarità priva

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Art. 29. - (Personale)

1. Per il personale educativo operante nel sistema integrato dei servizi definito dalla presente legge è previsto il possesso dei titoli di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 65/2017.

2. L’organico del personale è definito in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi, per le diverse fasce di età nel modo seguente:

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Art. 30. - (Partecipazione e trasparenza)

1. I soggetti titolari dei servizi, nel rispetto della propria identità e autonomia di gestione, assicurano ampia informazione e massima trasparenza riguardo all’attività educativa e alla gestione dei servizi.

2. I soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 25 adottano la carta dei serviz

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Art. 31. - (Partecipazione economica delle famiglie ai servizi per l’infanzia)

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici è definita ai sensi dell’

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Art. 32. - (Regolamento di organizzazione dei servizi per l’infanzia)

1. I servizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 adottano un regolamento di organizzazione e funzionamento dell’attività.

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10807824 11496013
Titolo III. - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 33. - (Clausola di monitoraggio)

1. La Giunta regionale, con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sulle misure adottate in attuazione de

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Art. 34 - (Disposizioni transitorie)

1. Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 6, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi:

a) articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione) che disciplinano aspetti di dettaglio relativi alla costruzione e all’impianto degli asili nido;

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Art. 35 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l’impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione);

b)

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Art. 36 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati complessivamente in euro 14.776.667,32 per le annualità 2023, 2024 e 2025, di cui euro 4.893.765,32 per l’annualità 2023, euro 4.941.451,00 per l’annualità 2024 ed euro 4.941.451,00 per l’annualità 2025, si fa fronte con risorse già iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1(spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

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