D. Leg.vo 13/04/2017, n. 65 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 13/04/2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
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Art. 1. - Principi e finalità

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalit

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Art. 2. - Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all’articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di e

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Art. 3. - Poli per l’infanzia

1. I Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l’infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

2. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d’intesa con gli Uf

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Art. 4. - Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l’accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l’obiettivo tendenzia

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Art. 5. - Funzioni e compiti dello Stato

1. Per l’attuazione del presente decreto, lo Stato:

a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all’articolo 12;

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Art. 6. - Funzioni e compiti delle Regioni

1. Per l’attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione na

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Art. 7. - Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Per l’attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l’infanzia e proprie scuole dell’infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all’articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;

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Art. 8. - Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all’articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezion

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Art. 9. - Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l’infanzia

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8

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Art. 10. - Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

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Art. 11. - Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del

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Art. 12. - Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto.

2. Il Fondo nazionale finanzia:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Pi

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Art. 13. - Copertura finanziaria

1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 12, è pari a 209 milioni di euro per l’anno 2017, 224 milioni di euro per l’anno 2018 e 239 milioni di euro a decorre

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Art. 14. - Norme transitorie e finali

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l’attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia statale e paritaria di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l’infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.

3. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso

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