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Deliberaz. G.R. Piemonte 12/10/2018, n. 28-7693

D.Lgs. 13/04/2017, n. 65 - Legge Regionale n. 18/2017 art. 18 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del servizio educativo in contesto domiciliare denominato nido in famiglia - Revoca D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482.
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Testo del documento


A relazione degli Assessori Ferrero, Pentenero:

Premesso che:

- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 48-14482 del 29/12/2004 sono stati indentificati i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi del servizio domiciliare denominato “nido in famiglia”;

- con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 2-2412 del 27/07/2011, n. 47-4250 del 30/07/2012 e n. 14-3063 del 21/03/2016 è stato realizzato il progetto sperimentare di servizio domiciliare in contesto agricolo denominato “agri-TATA” il quale prevedeva la fine della sperimentazione entro l’anno 2018;

- il percorso sperimentale si è sviluppato con la supervisione di un apposito tavolo tecnico regionale costituito tra le Direzioni regionali Coesione Sociale e Agricoltura, con la Federazione regionale coltivatori diretti;

- l’iniziativa è stata monitorata attraverso un apposito nucleo regionale di valutazione, composto da un rappresentante della Direzione Coesione Sociale (comparti politiche-sociali – formazione professionale – istruzione - lavoro) che coordina il nucleo, un rappresentante della Direzione Agricoltura e un rappresentante della Federazione regionale Coldiretti;

- i servizi di nido in famiglia che si sono sviluppati negli anni si sono consolidati al 31/12/2017 in 146 unità di offerta, m

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Allegato 1 - D.Lgs. 13/04/2017, n. 65 - Legge Regionale n. 18/2017 art. 18 – Servizio educativo in contesto domiciliare – NIDO IN FAMIGLIA.

Art. 1 - Definizione

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare, denominato “nido in famiglia”, è un servizio integrativo per l’infanzia, ai sensi dell’ art. 2 del D.Lgs 65/2017, che permette di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori e che concorre all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini soddisfacendo i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato.

2. Il nido in famiglia è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali (nido, micro-nido e sezioni primavera), con un’offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione.

3. Nel nido in famiglia è ricompreso il servizio sperimentale, in ambito rurale, denominato Agri- TATA, di cui alle DD.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011, n. 47-4250 del 30/07/2012 e n. 14-3063 del 21/03/2016.

4. Il nido in famiglia rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.

5. L’attivazione del nido in famiglia, come successivamente illustrata, avviene attraverso la presentazione di Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui s’intende avviare, nel rispetto delle funzioni che competono ai comuni ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 65/2017.


Art. 2 - Destinatari

1. Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 36 mesi. I bambini che compiono i 36 mesi prima del termine dell’anno formativo possono continuare a rimanere nel servizio fino al completamento dell’anno scolastico.


Art. 3 - Capacità ricettiva e permanenza

1. Il nido in famiglia può accogliere un numero massimo di 5 bambini contemporaneamente, oltre eventualmente ai figli in età 0/6 anni del contesto familiare ospitante il servizio. La capacità ricettiva massima compresi i figli del contesto familiare ospitante non può superare le 7 unità.

2. Per ogni unità immobiliare, catastalmente definita, può essere attivato un solo nido in famiglia. Non sono cumulabili più nidi in famiglia all’interno della stessa unità immobiliare. Il nido in famiglia può essere condotto anche da più di una figura educativa ma il numero massimo di bambini accoglibile, in contemporanea, resta sempre di 5 unità.

3. Il servizio, di norma con continuità settimanale, è attivo per un massimo di 9 ore giornaliere.

4. La presenza dei minori è registrata nell’elenco dei bambini iscritti al servizio e indicata nel registro delle presente giornaliere disponibile all’interno dei locali e reso fruibile agli organi deputati alla vigilanza.


Art. 4 - Personale

1. Il servizio domiciliare è condotto, in alternativa, da:

a) una figura educativa che, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs 65/2017, è in possesso della laurea triennale in scienze dell’educazione nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

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