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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 02/08/2023, n. 17
L. R. Liguria 02/08/2023, n. 17
L. R. Liguria 02/08/2023, n. 17
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Art. 1 - Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private)1. All’articolo 3 della l.r. 9/2017, sono apportate le seguenti modiche: a) dopo la lettera b) del comma 1, è inserita la seguente: “b-bis) i tempi di adeguamento da parte delle strutture già autorizzate ai sensi della presente legge all’esercizio delle attività, nel caso di modifiche dei requisiti di autorizzazione definiti con i provvedimenti |
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Art. 8 - Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Supporto degli enti di gestione delle aree protette ad attività regionali1. Per l’anno 2023 gli enti di gestione delle aree protette concorrono al potenziamento delle attività istruttorie del piano di sviluppo rurale (PSR) e alle azioni di contrasto dell’epidemia di peste suina africana (PSA). 2. La Giunta regionale definisce |
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Art. 12 - Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 9/1998, è aggiunto il seguente: “5-bis. Le Aziende, in quanto enti pubblici di natura economica che non beneficiano per il loro funzionamento di finanziamenti ricorrenti derivanti da tras |
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Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - Inserimento dell’articolo 31 quater alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)1. Dopo l’articolo 31-ter della l.r. 33/2006, è inserito il seguente: “Art. 31-quater - Intervento straordinario per la Capitale del Libro |
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Art. 20 - Art. 22 - Omissis
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Art. 23 - Aumento di capitale della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FI.L.S.E.) s.p.a.1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FI.L.S.E.) s.p.a., nel limite massimo di euro 1.550.000,00, per il perfezionamento dell’operazione di aggregazione, mediante fusione per incorporazione, di Sviluppo Genova s.p.a. in Infr |
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Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)1. Alla l.r. 29/1994, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2-bis dell’articolo 26, è sostituito dal seguente: “2-bis. La Giunta regionale fissa l’entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell’A.T.C. o C.A. ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti dall’articolo 25, commi 6 e 7.”. b) dopo il comma 1 dell’articolo 27, è inserito il seguente: “1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), può ospitare per dieci giornate di caccia, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto, un altro cacciatore indipendentemente dalla forma di caccia prescelta d |
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Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)1. L’articolo 2 della l.r. 4/1999, è sostituito dal seguente: “Art. 2 - Definizione di bosco 1. Agli effetti della presente legge e secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, ivi compresa la macchia mediterranea, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. 2. Sono assimilate al bosco: a) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; b) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati; c) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti |
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Art. 26 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)1. Dopo la lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 18 della l. |
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Art. 27 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria)1. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009, è sostit |
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Art. 28 - Modifica all’articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni))1. Dopo il comma 4 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 |
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Art. 29 - Modifiche al regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia))1. All’articolo 21 del r.r. 1/2018, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il responsabile dell’impianto, almeno cinque giorni prima della data programmata per l’ispezione, può confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta nei termini di cui al comma 3. In caso di mancata conferma la data si intende concordata.”; |
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Art. 30 - Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - Misure urgenti in materia di infrastrutture pubbliche1. Sono ammissibili infrastrutture lineari strategiche di trasporto pubblico, situate in grandi centri urbani e finalizzate al miglioramento della mobi |
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Art. 33 - Disposizione di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione degli articoli 2, 4, comma 1, lettere b) e c), 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 commi 1, 2, lettera a), 3 e |
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Art. 34 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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