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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Liguria 21/02/2018, n. 1
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- Deliberaz. G.R. 22/12/2023, n. 1341
- Regolam. R. 19/12/2023, n. 3
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- Deliberaz. G.R. 28/12/2022, n. 1379
- Deliberaz. G.R. 28/12/2022, n. 1334
- Deliberaz. G.R. 06/02/2020, n. 82
- Regolam. R. 14/10/2019, n. 5
- Deliberaz. G.R. 29/06/2018, n. 505
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TITOLO I - Ambito di applicazione |
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Articolo 1 - Oggetto1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce: a) i criteri per l'i |
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Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia. |
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TITOLO II - Criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della L.R. 22/2007 dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica in Regione Liguria |
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Articolo 3 - Criteri per l'iscrizione1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e de |
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Articolo 4 - Requisiti per l'iscrizione |
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TITOLO III - Metodologia e procedure per la trasmissione degli APE al SIAPEL |
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Articolo 5 - Procedure per la trasmissione dell'APE al SIAPEL1. L'attestato di prestazione energetica, conforme al modello di cui all'appendice B) al D.M. 26 giugno 2015 dello sviluppo economico, (Adeguamento del D.M. 26 giugno 2009 del Ministero dello sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), composto dal file con estensione xml e dal corrispondente file con estensione pdf, compilati e firmati digitalmente dal soggetto certificatore, deve essere trasmesso per via telematica al SIAPEL tramite l'applicazione dedicata alla certificazione energetica disponibile sul sito web istituzionale della Regione. N24 2. Ai fini della trasmissione, i files xml e pdf di cui al comma 1, possono essere gene |
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Articolo 6 - Modalità per il pagamento del contributo1. Il pagamento del contributo di cui all'articolo 30-bis della L.R. 22 |
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TITOLO IV - Procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL |
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Articolo 7 - Estrazione degli APE1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del D.M. 26 giugno 2015 gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati nella misura pari ad almeno il 2% della totalità degli attestati trasmessi al SIAPEL protocollati e non sostituiti durante l'anno solare antecedente a quello in cui avvengono i sorteggi. 2. Gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati in modo casuale mediante sorteggi, effettuati informaticamente. 3. Le verifiche sono prioritariamente orientate agli attestati che riportano le classi energetiche più efficienti, così come previsto dall’articolo 5 del D.M. 26/06/2015 ed a quelli che riportano valori molto elevati dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio. N26 4. I sorteggi sono effettuati due volte l'anno, rispettivamente, nel mese di g |
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Articolo 8 - Graduatoria di non conformità1. Ai fini dell'effettuazione delle ulteriori verifiche, ad ogni attestato estratto e non decaduto è assegnato un punteggio di non conformità calcolato secondo le modalità previste nell'allegato A. 2. Tale punteggio es |
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Articolo 9 - Verifiche1. Ai fini dell'effettuazione delle ulteriori verifiche è individuato, secondo le modalità indicate nell'allegato A, un valore soglia che rappresenta il parametro di riferimento con cui confrontare i punteggi di non conformità assegnati agli attestati di prestazione energetica. 2. Per gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità inferiore al valore soglia, il procedimento di verifica si conclude con esito positivo. In questi casi, la comunicazione di conclusione del procedimento è effettuata, mediante avviso, unitamente alla pubblicazione della graduatoria di non conformità secondo le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 8. N5 |
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Articolo 10 - Sopralluoghi1. La data e l'orario del sopralluogo sono comunicati al proprietario attuale dell'immobile a cura del soggetto incaricato delle verifiche, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Contestualmente il soggetto incaricato delle verifiche provvede a dare comunicazione al soggetto certificatore dell'esecuzione del sopralluogo ai fini dello svolgimento della verifica. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il proprietario, almeno cinque giorni prima della data programmata per il sopralluogo, deve confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche. N13 |
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Articolo 11 - Comunicazioni1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, il responsabile del procedimento comunica l'esito della verifica e l'eventuale decadenza del |
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TITOLO V - Disposizioni attuative del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192) |
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Articolo 13 - Oggetto1. Il presente titolo contiene le disposizioni dirette a dare attuazione ai criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, contenuti nel D.P.R. |
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Articolo 14 - Catasto degli Impianti Termici della regione Liguria1. Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL) di cui all'articolo 25-bis, comma 1, lettera a), della L.R. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è reso disponibile per gli installatori e operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici, per le Autorità competenti e per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 sul sito web istituzionale della Regione. |
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Articolo 15 - Compiti del Responsabile dell'impianto termico1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, spettano al responsabile dell'impianto che può delegarle ad un terzo. Il terzo responsabile, utilizzando il modello di cui all'allegato D, informa l'Autorità competente: a) della delega ricevuta, entro 10 giorni lavorativi; b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi; c) della decadenza di cui all'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 74/2013, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché dell |
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Articolo 16 - Manutenzione e controllo degli impianti termici1. Il controllo e la manutenzione degli impianti termici devono avvenire nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 7 del D.P.R. 74/2013 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici), richiamato dal medesimo D.P.R. N37 1-bis. L’accatastamento dell’impianto e la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti alimentati da fonti a energie rinnovabili sono effettuati dai soggetti in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalle le |
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Articolo 17 - Controllo di efficienza energetica degli impianti termici1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. |
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Articolo 18 - Modalità di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso. |
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Articolo 19 - Contributi1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. 74/2013, è prevista la corresponsione di un contributo alla Regione al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, e all'Autorità competente per la copertura dei costi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici. 2. L'ammontare dei contributi da pagare alla Regione Liguria e alla Autorità competente, varia in base alla potenza e alla tipo |
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Articolo 20 - Criteri per la programmazione delle ispezioni1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. 2. Al fine di favorire un incremento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: |
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Articolo 21 - Modalità per lo svolgimento delle ispezioni1. Le ispezioni si effettuano, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 74/2013, su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. 2. L'ispezione sugli impianti è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo, mediante apposita lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con cui vengono indicati il giorno e la fascia oraria della visita. 2-bis. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il responsabile dell’impianto, almeno cinque giorni prima della data programmata per l’ispezione, può confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta nei termini di cui al comma 3. In caso di mancata conferma la data si intende concordata. N18 3. La data programmata per l’ispezione potrà essere modificata, una volta soltanto, qualora il responsabile dell’impianto ne faccia richiesta scritta, anche per PEC o posta elettronica, che pervenga all’autorità competente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data programmata per l’ispezione. La nuova data, che dovrà essere debitamente comunicata dall’autorità competente, non potrà eccedere i sessanta giorni dalla prima data programmata. N19 |
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Articolo 22 - Ispezioni con addebito1. Qualora il manutentore trasmetta al CAITEL un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione sia inferiore al minimo stabilito nell'allegato M, o nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo, la trasmissione del rapporto avviene senza il pagamento dei contributi di cui all'articolo 19. 2. Nel caso in cui si verifichino una o entrambe le condizioni di cui al comma 1, l'impianto sarà automaticamente oggetto di ispezione d |
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Articolo 23 - Adeguamento delle anomalie riscontrate a seguito di ispezione1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sugli impianti termici venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti indicati nell'Allegato M, il responsabile dell'impianto, entro 30 giorni dalla data di ispezione, dovrà adottare opportune azioni manutentive volte a ricondurre tale parametro entro i valori di legge. 2. A seguito delle effettuazione delle azioni di cui al comma 1 il manutentore dovrà redigere ed inviare al CAITEL, entro il termine di 30 giorni dall'adeguamento, il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica da cui risulti che il rendimento di combustione è rientrato nei limiti di legge. 3. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 2, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all'articolo 22. 4. Qualora dall'ispezione risulti la mancata effettuazione degli interventi manutentivi prescritti, l'Autorità competente applica al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni. Qualora dall’ispezione risulti l’adeguamento dell’impianto e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini di cui al comma 2, sia imputabile al manutentore, l’Au |
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Articolo 24 - Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 10 |
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TITOLO VI - Criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL |
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Articolo 25 - Finalità dell'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL1. L'interconnessione informatica tra il SIAPEL e il CAITEL è finalizzata a consentire il collegamento degli APE agli impianti termici registrati nel |
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Articolo 26 - Criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL1. L'interconnessione tra il SIAPEL e il CAITEL avviene tramite il codice catasto degli impianti termici rilasciato dal sistema CAITEL e riportato sull |
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TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Articolo 27 - Modifiche agli allegati1. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, modificare i contenuti degli allegati al presente regolamento. |
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Articolo 28 - Norma transitoria1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i sorteggi di cui all'articolo 7, comma 4, sono effettuati, rispettivamente, nel mese di feb |
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Articolo 29 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Reg. r |
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Articolo 30 - Dichiarazione d'urgenza1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell |
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Allegato A - Modalità di calcolo del punteggio di non conformità |
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Allegato C - Modulo domanda Accreditamento Catasto Regionale degli impianti termici |
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Allegato D - Comunicazione di nomina/revoca del Terzo Responsabile |
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Allegato E - Dichiarazione disattivazione dell’impianto termico |
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Allegato F - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico |
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Allegato G - Comunicazione cambio del nominativo del Responsabile dell’impianto termico |
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Allegato I - Contributi per fasce di potenza |
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Allegato O - Criteri di estrazione degli attestati di prestazione energetica oggetto di verificaParte di provvedimento in formato grafico |
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