Autorizzazioni per impianti fonti rinnovabili, termini per le procedure | Bollettino di Legislazione Tecnica
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10/01/2023

Autorizzazioni per impianti fonti rinnovabili, termini per le procedure

Con il Regolamento UE 2577/2022 l'Unione europea introduce misure urgenti per velocizzare le procedure autorizzative per l’installazione e potenziamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In considerazione della situazione energetica urgente ed eccezionale, l’Unione europea ha fissato i termini per la durata delle procedure autorizzative - avviate nel periodo di applicazione del Regolamento - per:
- l'installazione di apparecchiature per l'energia solare,
- l'installazione delle pompe di calore;
- la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE - Il Regolamento 22/12/2022, n. 2577 (pubblicato nella GUUE 29/12/2022, n. L 335) stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.
Esso si applica per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore (30/12/2022) a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella sua durata e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli in esso previsti.
Gli Stati membri possono applicare il Regolamento anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30/12/2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati i diritti giuridici preesistenti di terzi (art. 1).

Con le nuove regole, gli impianti di produzione di energia rinnovabile saranno considerati di interesse pubblico prevalente e di interesse per la sanità e la sicurezza pubblica (art. 3).

DEFINIZIONI - Secondo il nuovo Regolamento, per “procedura autorizzativa” si intende la procedura che comprende:
a) tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e le valutazioni di impatto ambientale, ove necessarie; e
b) tutte le fasi amministrative dal ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità competente fino alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura da parte della medesima.
Per “apparecchiatura per l'energia solare” si intende l’apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, compresa l'apparecchiatura solare termica e fotovoltaica (art. 2).

TERMINI - Il Regolamento stabilisce che la durata della procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l'energia solare sui tetti, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non è superiore a tre mesi.
L'installazione delle suddette apparecchiature per l'energia solare è esonerata dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto esige una valutazione dell'impatto ambientale o dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale (art. 4).

La procedura autorizzativa per l'installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi (art. 7).

Infine, per approvare la revisione in aumento la potenza degli impianti esistenti è fissato un termine di 6 mesi e l’eventuale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale (art. 5).

SILENZIO ASSENSO - Per la procedura autorizzativa riguardante l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile, con una capacità pari o inferiore a 50 kW, in assenza di risposta delle autorità o degli enti competenti entro un mese dalla domanda, l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione.

Per ulteriori approfondimenti e specifiche si rimanda al testo del Regolamento disponibile in allegato.

Dalla redazione