FAST FIND : FL7109

Flash news del
23/06/2022

Presentazione della SCIA, verifiche sulla legittimazione e poteri di verifica della P.A.

Secondo il Consiglio di Stato, le norme sulla legittimazione a richiedere il titolo edilizio si applicano anche alla presentazione della SCIA. Nella pronuncia chiarimenti sul potere di verifica della P.A.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il Comune aveva inibito una pratica edilizia consistente nella presentazione di una SCIA per il restringimento della viabilità di una strada privata mediante l’installazione di una barriera manuale. L’amministrazione contestava la legittimazione dei privati alla realizzazione dell’opera, opponendo loro che la strada in questione fosse adibita al pubblico uso.

SOGGETTI LEGITTIMATI - Ai sensi dall’art. 11, comma 1, D.P.R. 380/2001, il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria (purché, in questo caso, con il consenso del proprietario).

APPLICABILITÀ ALLA SCIA - Secondo C. Stato 10/05/2022, n. 3618 tali disposizioni sono da ritenersi applicabili anche al soggetto che presenti una segnalazione certificata di inizio attività.
Pertanto colui che, nella veste di proprietario o avente la materiale disponibilità del bene, richieda un titolo edilizio (compresa la presentazione della SCIA) dovrà necessariamente allegare e dimostrare di essere legittimato alla realizzazione dell’intervento che ne costituisce oggetto.

VERIFICHE DELLA P.A. - Anche nel caso della SCIA dunque il Comune ha il potere di verificare la legittimazione del richiedente e di accertare se egli sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria.
Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che nel caso di specie non si contestava alla parte appellata la titolarità del diritto di proprietà dell’area, ma che esso (e, conseguentemente, il bene oggetto di quel diritto reale) fosse libero da pesi o vincoli, che risultavano ostativi rispetto al tipo di intervento che si intendeva realizzare. Ed infatti il Comune aveva ritenuto l’insussistenza della libertà del fondo, ravvisando la sussistenza di un uso pubblico della strada in ragione:
a) della sua percorrenza, protrattosi nel tempo, da parte di una generalità indifferenziata di individui residenti in quella specifica zona del territorio comunale;
b) del suo essere l’unico percorso di accesso alla via pubblica, per un insieme di fabbricati, serviti dalla suddetta strada e collocati al di là della zona dove si intendeva collocare la sbarra;
c) della presenza, lungo la carreggiata della strada, della rete e delle infrastrutture di molteplici servizi pubblici e utenze;
d) dell’avvenuta cura, nel tempo, del buono stato di manutenzione della sede stradale da parte del Comune.
Infine la strada risultava essere ricompresa nell’ambito di una serie di beni da cedere al Comune, nell’ambito dell’attuazione di un piano di lottizzazione.

Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato in quanto la P.A., nell’ambito dei suoi poteri di verifica, aveva effettuato un’istruttoria completa, esaustiva, non contraddittoria e compiutamente motivata da cui emergevano elementi ostativi alla realizzazione dell’opera.

Sul tema si veda anche la Nota Titoli abilitativi, soggetti legittimati a richiederli e controlli della P.A..

Dalla redazione