Impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo: divieto di accesso agli incentivi ed eccezioni | Bollettino di Legislazione Tecnica
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24/03/2022

Impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo: divieto di accesso agli incentivi ed eccezioni

A seguito del D.L. 17/2022, eliminato il divieto di accedere agli incentivi statali per le FER per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.

L’art. 11 del D.L. 01/03/2022, n. 17, ha introdotto deroghe alla norma - contenuta nell’art. 65 del D.L. 24/01/2012, n. 1 - che disciplina l’esclusione degli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole dalla possibilità di usufruire degli incentivi statali riconosciuti alle fonti energetiche rinnovabili (FER) di cui al D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28.
Si riporta di seguito una ricostruzione di tali divieti ed eccezioni, con gli aggiornamenti recati dal citato art. 11 del D.L. 17/2022.

DIVIETO GENERALIZZATO FOTOVOLTAICO IN AREA AGRICOLA ED ECCEZIONI - L’art. 65 del D.L. 1/2012 prevede (comma 1) un generalizzato divieto di accesso agli incentivi per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
Il divieto non si applica per le aree nella disponibilità del demanio militare, nonché alle aree classificate agricole entro il 25/03/2012 (data di entrata in vigore della L. 24/03/2012, n. 27, di conversione del D.L. 1/2012), per impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo edilizio entro la stessa data e siano entrati in esercizio entro i 180 giorni successivi (quindi entro il 21/09/2012).

Le eccezioni suddette sono applicabili a condizione che gli impianti rispettino i requisiti previsti dai commi 4 e 5, art. 10 del D. Leg.vo 28/2011 (abrogati, ma ancora validi a tali fini), e cioè:
* avere potenza nominale non superiore a 1 MW;
* essere collocati, in caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, ad una distanza non inferiore a 2 km l’uno dall’altro;
* occupare non più del 10% della superficie del terreno agricolo di proprietà del proponente.
Tali requisiti aggiuntivi (sono appunto quelli previsti dal comma 4, art. 10 del D. Leg.vo 28/2011) non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni (comma 5, art. 10 del D. Leg.vo 28/2011).

Sono rimasti inoltre esclusi dal divieto gli impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo edilizio entro il 29/03/2011 oppure per i quali sia stata presentata la richiesta per il conseguimento del titolo entro il 01/01/2011, a patto che siano entrati in esercizio entro 24/05/2012.

Il comma 3, art. 65 del D.L. 1/2012 dispone peraltro che l’ARERA, nel rispetto dei principi della normativa dell’Unione europea, assicuri la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.

IMPIANTI SU DISCARICHE, CAVE E SITI BONIFICATI - Il divieto, per come inizialmente strutturato, aveva escluso dagli incentivi anche gli impianti fotovoltaici con istallazioni su discariche e lotti di discarica chiusi e su cave o lotti di cave, ovvero su aree contaminate sottoposte a bonifica, le quali, seppure qualificate in sede catastale come “terreni agricoli”, erano insuscettibili di ulteriore sfruttamento, e dunque inadatte alla coltivazione.
Posta la qualificazione catastale di “aree agricole”, gli impianti fotovoltaici su tali terreni insuscettibili di sfruttamento agricolo non potevano dunque accedere ai bandi previsti dalle vigenti misure incentivanti.

In proposito, il legislatore è intervenuto con l’art. 56 del D.L. 16/07/2020, n. 76, comma 8-bis, introducendo due nuovi commi 1-bis ed 1-ter nell’art. 65 del D.L. 1/2012, e disponendo così che il divieto di fruizione degli incentivi statali non si applichi agli impianti solari fotovoltaici:
* da realizzare su aree dichiarate siti di interesse nazionale (purché autorizzati ai sensi dell’art. 4 del D. Leg.vo 28/2011, comma 2, senza necessità di ulteriori attestazioni e dichiarazioni - comma 1-bis, art. 65 del D.L. 1/2012);
* da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti (purché autorizzati ai sensi dell’art. 4 del D. Leg.vo 28/2011, comma 2, senza necessità di ulteriori attestazioni e dichiarazioni - comma 1-ter, art. 65 del D.L. 1/2012).

IMPIANTI CON MODULI ELEVATI DA TERRA E SOLUZIONI INNOVATIVE - In seguito, in una logica di sviluppo delle fonti rinnovabili orientata al conseguimento degli obiettivi fissati in sede europea al 2030 da realizzare anche con gli investimenti contenuti nel PNRR, e in considerazione del fatto che - dati i continui miglioramenti di tecnologia ed efficienza - talune configurazioni delle strutture di sostegno dei pannelli consentono lo svolgimento delle attività agricole sottostanti e un’occupazione di suolo pari al solo 2% della superficie disponibile (contro il 40% degli impianti tradizionali) con l’art. 31 del D.L. 31/05/2021, n. 77, comma 5, si è consentito l’accesso alle misure incentivanti statali per le FER agli impianti solari fotovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione (comma 1-quater, art. 65 del D.L. 1/2012).

L’accesso agli incentivi per gli impianti è in questi casi subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate (comma 1-quinquies, art. 65 del D.L. 1/2012). Qualora dall’attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui sopra, cessano i benefìci fruiti (comma 1-sexies, art. 65 del D.L. 1/2012).

Si evidenzia la connessione tra le citate previsioni e gli investimenti previsti nel PNRR, e, in particolare, l’investimento Sviluppo agrovoltaico M2C2-I 1.1-44, per cui sono stanziati 1.099 milioni di euro.
L’art. 14 del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, comma 1, lettera c), ha previsto che, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), al fine di realizzare l’intervento del PNRR in oggetto, siano definiti criteri e modalità per incentivare - attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto - la realizzazione di impianti agrovoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dal sopra citato comma 1-quater, art. 65 del D.L. 1/2012 (cioè che attraverso l’implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura).
Con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Capo II (artt. 5-9 del D. Leg.vo 199/2021 medesimo), tra i quali gli incentivi di cui al vigente regime incentivante, valevole anche per il fotovoltaico, di cui al D.M. 04/07/2019.

Come ha conseguentemente evidenziato il GSE nel regolamento operativo per l’accesso agli incentivi del D.M. 04/07/2019, la deroga al divieto generale di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici collocati su aree agricole, introdotta dall’art. 31 del D.L. 77/2021, sarà applicabile a seguito della pubblicazione dei provvedimenti del MiTE previsti dall’art. 14 del D. Leg.vo 199/2021, con cui verranno definite le possibili opzioni tecniche di dettaglio necessarie per declinare i criteri generali fissati per gli impianti agrovoltaici dal richiamato decreto legge.

NUOVE ECCEZIONI GENERALIZZATE - In merito agli impianti fotovoltaici installati in zone agricole, l’art. 11 del D.L. 01/03/2022, n. 17, modificando l’art. 65 del D.L. 24/01/2012, n. 1, ha stabilito che:
* il divieto di accedere agli incentivi statali per le FER non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-septies, art. 65 del D.L. 1/2012);
* il divieto non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle già ammesse dal comma 1-quater del citato art. 65 del D.L. 1/2012 (moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione), prevedano la realizzazione del sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola e pastorale sull’area interessata (come previsto dal comma 1-quinquies, art. 65 del D.L. 1/2012), e occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-octies, art. 65 del D.L. 1/2012).

Contestualmente, è modificato anche il comma 1-quinquies, art. 1 del D.L. 1/2012, al fine di specificare che anche per gli impianti agrovoltaici con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione opera il limite della superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.

 

Dalla redazione