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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), modifiche alle linee guida
Con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/08/2019, n. 396 (pubblicato per comunicato sulla G.U. 30/10/2019, n. 255 nonché sul sito web del Ministero delle infrastrutture e trasporti) sono state introdotte modifiche al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 04/08/2017, n. 397, il quale reca le linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) ai sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo 16/12/2016, n. 257.
Le modifiche apportate alle linee guida originano dalle difficoltà emerse nel primo periodo di applicazione delle stesse, ed essenzialmente dovute:
- alla complessità dell’iter di predisposizione del decreto ministeriale relativo alle modalità di assegnazione delle risorse del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”, istituito dall’art. 202 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), comma 1, lettera a), non ancora attuato a causa dell’intervenuta sentenza Corte Cost. 13/04/2018, n. 74, che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della L. 11/12/2016, n. 232, comma 140, con il quale venivano assegnate risorse a tale Fondo (si veda anche in proposito Progettazione infrastrutture prioritarie: Decreto del MIT per l'erogazione di 80 milioni);
- alle disposizioni previste all’art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, comma 115, che ha ridotto di 30 milioni di euro per l’anno 2019 le risorse per il finanziamento di tale Fondo.
In estrema sintesi il D.M. 396/2019:
- dispone che l’obbligo di adottare i PUMS è condizione essenziale per accedere ai finanziamenti statali destinati a nuovi interventi per il trasporto rapido di massa anche per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti non ricompresi nel territorio di Città metropolitane (per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ricompresi nel territorio di Città metropolitane e per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, la condizione si ritiene assolta qualora sia stato adottato il PUMS della Città metropolitana);
- stabilisce che l’obbligo di redigere il PUMS nei termini di cui all’art. 3 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 04/08/2017, n. 397, non si applica agli enti di area vasta non città metropolitane;
- proroga il termine ultimo previsto dal medesimo art. 3 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 04/08/2017, n. 397 al 20/10/2020 (36 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 397/2017, invece che 24 mesi come originariamente previsto);
- sostituisce la tabella 1 “Macrobiettivi” dell’allegato al D.M. 397/2017 con la tabella di cui all’allegato 1 al D.M. 396/2019;
- prevede un regime transitorio per l’assegnazione delle risorse per i nuovi interventi nel settore del trasporto rapido di massa al fine di evitare ogni ritardo nell’attivazione dei programmi di investimento.