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29/05/2019

Cedolare secca 2019 su negozi e botteghe anche se il conduttore è un'impresa

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che è possibile applicare la c.d. “cedolare secca” sui contratti di locazione stipulati nel 2019 e relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), anche se il conduttore svolge attività commerciale.

In proposito, si rammenta che il comma 59 dell’art. 1 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha previsto l’estensione della disciplina della c.d. “cedolare secca” sugli affitti (imposta sostitutiva del 21% oppure del 10% in presenza di locazioni a canone concordato) anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti), di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente.
Per “pertinenze” si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), se congiuntamente locate.

L’applicazione della misura è limitata ai soli contratti di locazione stipulati nel 2019; inoltre, per evitare che si proceda alla risoluzione di un contratto in essere e alla contestuale sottoscrizione di altro contratto tra le stesse parti e per lo stesso bene con effetto dal 2019, il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15/10/2018 risultasse già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Nella sua applicazione a regime, viceversa, la cedolare secca è applicabile solo in presenza di una duplice condizione:
1) oggetto del contratto deve essere una unità immobiliare abitativa;
2) il conduttore non deve essere soggetto esercente attività di impresa o di arti e professioni.

Con la Risoluzione 17/05/2019, n. 50/E, l’amministrazione finanziaria ha chiarito in proposito che il requisito del conduttore non esercente attività di impresa o di arti e professioni non si applica ai contratti stipulati nel 2019 in forza della misura introdotta dalla Legge di bilancio e sopra descritta, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale.
Possono pertanto accedere al regime della “cedolare secca” anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.

Continuano invece a rimanere escluse dalla cedolare secca le altre locazioni di immobili non abitativi, quali, ad esempio, le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati (categoria A/10).

Dalla redazione