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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Lombardia: definiti i criteri della non occasionalità dell’attività del tecnico in acustica
Richiamato quanto previsto dalla lettera a), comma 2, dell’articolo 22 del D. Leg.vo 42/2017, che prevede lo svolgimento di attività professionale in materia acustica applicata “in modo non occasionale” per almeno quattro anni, il D. Dirig.R. Lombardia 26/03/2018, n. 4201 individua i criteri oggettivi e quantitativi per una univoca identificazione della non occasionalità dell’attività professionale in materia di acustica applicata.
Il provvedimento è strutturato in due parti:
A) Criteri per la definizione della non occasionalità - I criteri approvati sono fondati sugli stessi principi che hanno informato la quantificazione dei punteggi delle diverse tipologie di attività nel campo dell’acustica definiti nel regime previgente al D. Leg.vo 42/2017 dalla Deliberaz. G.R. Lombardia 06/08/2012, n. IX/3935, fermo restando quanto stabilito dal suddetto articolo 22 del D. Leg.vo 42/2017, relativamente a che cosa si debba intendere per attività nel campo della acustica applicata;
B) Indicazioni per l’attribuzione della categoria di attività - Elaborata una tabella delle categorie di attività utili, con i relativi punteggi ai fini della valutazione della non occasionalità dell’attività svolta nel campo dell’acustica applicata, che riporta le categorie di attività definite dai punti da 1) a 5) dell'articolo 22 del D. Leg.vo 42/2017 e all’interno di queste indica, come specificazioni, tipologie di attività il punteggio delle quali è per analogia desunto da quello riportato nella tabella delle attività allegata alla Deliberaz. G.R. Lombardia 06/08/2012, n. IX/3935.