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04/05/2022

Collegio consultivo tecnico: sospesa l'esclusione degli avvocati dalla carica di presidente

Il TAR Lazio ha sospeso l’efficacia delle Linee guida per lo svolgimento delle funzioni del collegio consultivo tecnico nella parte in cui si escludono gli avvocati dal novero dei giuristi che possono ricoprire la carica di presidente.

Il Collegio consultivo tecnico previsto dal Decreto Semplificazioni
L'articolo 6 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) prevede che, fino al 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, c.d. Decreto Semplificazioni 2021), per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie dell'UE, di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT) presso ogni stazione appaltante.
Il collegio deve svolgere la funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Il collegio svolge inoltre funzioni consultive e operative con riferimento ai casi di sospensione delle opere pubbliche disciplinati dall'art. 5 del D.L. 76/2020.

Le Linee guida
Con il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 17/01/2022, n. 12 sono state adottate le Linee guida (allegato A al Decreto) per l’omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico (CCT), previsto dall'art. 6, del D.L. 76/2020.
In particolare, la linee guida disciplinano costituzione, durata e requisiti del CCT, insediamento, funzioni e competenze, nonché conduzione delle attività e determinazioni del CCT, il rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie, l'attività dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei CCT. Si veda Appalti pubblici: Linee guida per lo svolgimento delle funzioni del collegio consultivo tecnico.

Per quanto riguarda i componenti del CCT, le Linee guida prevedono che possano essere nominati componenti del CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di determinati requisiti; tra i giuristi, possono essere nominati membri quelli iscritti all'albo professionale degli avvocati da almeno 10 anni con significativa esperienza. Tra i giuristi che possono ricoprire la carica di presidente del CCT, non sono invece menzionati gli avvocati iscritti all’albo (punto 2.4.2, lett. c) delle Linee guida adottate con il D.M. 12/2022).

L’Ordinanza cautelare del TAR Lazio
L’Ordine degli avvocati di Roma ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del punto 2.4.2., lett. c) del D.M. 12/2022 , in quanto l’impossibilità per gli avvocati di essere nominati presidenti del CCT apparirebbe irragionevole e discriminatoria.
In proposito, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che la scelta di escludere gli avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che possono ottenere l’incarico di presidente del CCT non risulta, prima facie, espressione di un corretto e ragionevole esercizio della discrezionalità riconosciuta al Ministero dall’art. 6, comma 8-bis, del D.L. 76/2020 in relazione all’individuazione dei requisiti professionali del presidente del CCT, presentando, per converso, aspetti di discriminatorietà e illogicità.
L’Ord. T.A.R. Lazio Roma 19/04/2022, n. 2585 ha pertanto sospeso in via cautelare l’efficacia del punto 2.4.2., lett. c) del D.M. 12/2022, nella parte in cui esclude gli avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che possono ricoprire la carica di presidente del Collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020.

Dalla redazione