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26/04/2022

Appalti pubblici: Linee guida per lo svolgimento delle funzioni del collegio consultivo tecnico

Sono state adottate le Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico, la cui costituzione è obbligatoria, fino al 30/06/2023, per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie UE.

Il Collegio consultivo tecnico previsto dal Decreto Semplificazioni
L'articolo 6 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) prevede che, fino al 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, c.d. Decreto Semplificazioni 2021), per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie dell'UE, di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT) presso ogni stazione appaltante.
Il collegio deve svolgere la funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Il collegio svolge inoltre funzioni consultive e operative con riferimento ai casi di sospensione delle opere pubbliche disciplinati dall'art. 5 del D.L. 16/07/2020, n. 76.

Le Linee guida
Con il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 17/01/2022, n. 12 sono state adottate le Linee guida (allegato A al Decreto) per l’omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico (CCT), previsto dall'art. 6, del D.L. 76/2020.
In particolare, la linee guida disciplinano costituzione, durata e requisiti del CCT, insediamento, funzioni e competenze, nonché conduzione delle attività e determinazioni del CCT, il rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie, l'attività dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei CCT.

Nelle Linee guida si chiarisce che il ricorso alla costituzione del CCT riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria; sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi.

Finalità istituzionale del CCT è quella di accompagnare l’intera fase di esecuzione, svolgendo una funzione generale di supporto e assistenza alle parti, dall’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, al fine di prevenire l’insorgere o di risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d’arte.

Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT è obbligatoria.
Il CCT può essere invece costituito in via facoltativa:
- per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all’art. 5 e all’art. 6, commi 1-3, del D.L. 76/2021;
- per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l’affidamento (ante operam), per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione ante operam è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

Osservatorio per il monitoraggio dell'attività dei CCT
Infine, il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 01/02/2022, n. 23, ha istituito, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici.

Dalla redazione