D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 17/01/2022, n. 12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 17/01/2022, n. 12

Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. T.A.R. Lazio Roma 19/04/2022, n. 2585
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Premessa

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76N1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visti, in particolare, l'art. 6, che prevede la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche

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Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto

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Allegato A - Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

1. Ambito di applicazione

1.1. Ambito soggettivo

1.1.1. I soggetti giuridici destinatari della norma sono le stazioni appaltanti come definite dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito codice) e gli operatori economici affidatari di lavori come definiti dalla lettera p) del comma 1 del medesimo art. 3. Sono inclusi tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice, tanto se operino nei settori ordinari, quanto nei settori speciali o nell'ambito delle concessioni nonché i commissari nominati ai sensi dell'art. 4 e 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ove abbiano assunto le funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4.

 

1.2. Ambito oggettivo

1.2.1. Il ricorso alla costituzione del Collegio consultivo tecnico (di seguito CCT), ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi tenuto conto del richiamo espresso nel comma 1 del citato art. 6 alla «realizzazione delle opere pubbliche» e di «opere» di cui alle lettere nn) e pp) del comma 1 dell'art. 3 del codice, i lavori di manutenzione ordinaria. L'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 35, commi 4 e 5, del codice.

1.2.2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria, secondo i criteri di cui al comma 9 del medesimo art. 35. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto.

1.2.3. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici. Nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento è quello dell'accordo quadro stesso. Nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.

1.2.4. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

1.2.5. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, fermo quanto previsto dal paragrafo 2 delle presenti linee guida relativamente alla costituzione del CCT le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all'individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con gli effetti di cui all'art. 808-ter del codice di procedura civile, anche già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, purché non già definite.

1.2.6. In relazione ai lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, è raccomandata la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale esse assumono l'impegno di costituire il CCT, qualora l'importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.

 

1.3. Obbligatorietà e facoltatività

1.3.1. Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT è obbligatoria ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 anche per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 76/2020, e anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al codice.

1.3.2. Il CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:

a) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all'art. 5 e all'art. 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 76/2020;

b) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (ante operam), ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione ante operam è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

 

1.4. Rapporti tra CCT ante operam e in fase di esecuzione.

1.4.1. Nei casi in cui sia stato nominato il CCT ai sensi del precedente punto 1.3.2, lettera b), e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all'esecuzione delle opere entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione.

 

2. Costituzione, durata e requisiti

2.1. Termini di costituzione e durata dell'incarico

2.1.1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, l'attivazione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

2.1.2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, punto 1.2.6., delle presenti linee guida, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.

2.1.3. Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 6 in relazione ai CCT costituiti obbligatoriamente il CCT è sciolto entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

2.1.4. Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

 

2.2. Scelta dei componenti e del presidente

2.2.1. I componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e sono individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020 e dalle presenti linee guida. Il terzo o il quinto componente del CCT, con funzioni di presidente, è individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti.

2.2.2. In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente, e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, la designazione è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, preferibilmente indicando, in ordine di preferenza, anche più di un nominativo al fine di assicurare la tempestiva disponibilità di un presidente nei casi di incompatibilità. Tale designazione dovrà essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente. Per le opere di esclusivo interesse comunale il presidente è nominato dalla regione. Relativamente ai contratti nei quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stazione appaltante o finanziatore dell'opera, il presidente viene nominato dallo stesso Ministero sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2.2.3. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e i criteri indicati ai successivi punti 2.4 e 2.5, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), del codice e dell'art. 10, comma 1, lettera c), della direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Al fine di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione, le stazioni appaltanti possono costituire elenchi di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Detti elenchi devono essere permanentemente aperti a nuove iscrizioni Le stazioni appaltanti che, alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, hanno già costituito i suddetti elenchi, sono tenute alla riapertura dei termini per la predisposizione delle domande di iscrizione, ed a modificare le eventuali regole di costituzione e di aggiornamento degli stessi, in coerenza

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