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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Proroga validità iscrizione professionisti antincendio: chiarimenti CNI
L’art. 103, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L'art. 1, del D.L. 24/12/2021, n. 221 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/03/2022.
Con la Circolare del 01/02/2022, n. 836, il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha confermato che anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31/01/2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31/03/2022) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (i.e. il 29/06/2022).
La Circolare fornisce altresì chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento.